Italian court dismisses appeal against confiscation order due to lack of temporal nexus argument in preventive measures.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised violated statutory limits on admissible arguments for preventive measures. The appellant argued that the temporal link between his social danger and the company's founding was missing since his assets were acquired in 1998, prior to his 2008-2011 mafia involvement. The court rejected this, noting the lower court found the investment funded by illicit proceeds from the Alampi family and verified the defendant failed to prove legitimate sources of funds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.; Art. 10, comma 3 e Art. 27 d. Igs. 159/2011: In preventive measures proceedings, appeals to the Court of Cassation are admissible only for violation of law, which includes the absence of motivation regarding the temporal nexus between social danger and the asset acquisition.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PALUMBO MATTEO nato a REGGIO CALABRIA il 22/07/1970 avverso il decreto del 18/11/2022 della CORTE di APPELLO di REGGIO CALABRIA Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ANTONIO BALSAMO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto del 18/11/2022 la Corte di Appello di Reggio Calabria ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di Matteo Palumbo avverso il decreto di confisca della quota del 60% della P.L. Service s.r.I., di proprietà del proposto e formalmente intestata ai figli Luana Caterina Palumbo e Francesco Palumbo, emesso dal Tribunale di Reggio Calabria in data 27/11/2019. In sintesi, i giudici della prevenzione hanno ritenuto che il Palumbo fosse socialmente pericoloso ai sensi dell'art.4, comma 1, lett.
a) e b) d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, in quanto condannato per partecipazione al sodalizio mafioso di 'ndrangheta denominato cosca Alampi, per il circoscritto periodo compreso fra dicembre 2008 a settembre 2011; che l'acquisto della quota sociale risaliva sì ad epoca successiva (2013) ma derivava da un illecito finanziamento costituito da utili della famiglia di Matteo Alampi e della cosca di appartenenza; che i redditi del nucleo familiare del Palumbo, detratte le spese, non giustificavano l'acquisto, come evidenziato dalla tabella di perequazione elaborata dalla Guardia di Finanza, non inficiata dalle argomentazioni del consulente della difesa.
2. Avverso il provvedimento di secondo grado ricorre il difensore di Matteo Palumbo eccependo con un unico motivo la violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con riferimento all'art. 125 cod. proc. pen. e all'art. 24 d. Igs. 159/2011 per la totale omissione della motivazione circa l'individuazione del nesso di correlazione temporale tra l'insorgenza della pericolosità sociale e l'avvio dell'attività della società confiscata, in quanto dall'indagine patrimoniale era emerso che l'acquisto era stato effettuato con redditi acquisiti nel 1998, anni prima dell'inizio del collegamento con il sodalizio mafioso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivo non consentito dalla legge.
2. Deve ribadirsi, infatti, che in tema di misure di prevenzione, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento della corte d'appello che, in sede di impugnazione, decide sulle misure di prevenzione, è ammissibile solo per violazione di legge, essendo, in tal caso, applicabili i limiti di deducibilità di cui agli artt. 10, comma 3, e 27 d. Igs. 159/2011 (Sez. 5, n. 34856 del 06/11/2020, Biessemme srl, Rv. 279982 - 01). Va precisato altresì che nella nozione di violazione di legge va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284 - 01, in materia di prevenzione); va altresì ricompreso il travisamento, qualora abbia investito plurime circostanze decisive, totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente (Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435 - 01).
4. Così delineato l'ambito di valutazione del giudizio di legittimità in materia di prevenzione, la motivazione del decreto impugnato non può dirsi all'evidenza apparente "in punto di individuazione del nesso di correlazione temporale tra il momento di insorgenza della pericolosità sociale e il momento dell'avvio della società di cui è stata disposta la confisca" (prima e seconda pagina del ricorso).I giudici della prevenzione hanno infatti argomentato circa l'attribuzione al proposto della categoria criminologica tipizzata nell'art. 4, lett.
b) d.lgs. 159/2011, che descrive la pericolosità specifica o qualificata (connessa alla criminalità organizzata di stampo mafioso), profilo in realtà non contestato dalla difesa che ha lamentato uno scollamento temporale fra l'epoca di appartenenza alla cosca Alampi (2008/2011) e la data di valutazione del profilo di congruità dei redditi (dal 1998). Hanno altresì verificato, con motivazione ancorata ai dati d'indagine — e, quindi, tutt'altro che apparente - che l'investimento in oggetto, pari a 60.000 euro per l'acquisto del 60% delle quote della Capital Cars, poi divenuta PL Service, era stato effettuato nel 2009 con provvista di provenienza illecita.
Se è vero, infatti, che nel 2006 il proposto disponeva della somma di euro 103.890,30 su un conto corrente a lui intestato, è tuttavia emerso che negli anni precedenti (dal 1998 al 2005) sussisteva una sperequazione con saldo negativo per consistenti importi; soprattutto, dalle prove acquisite (in particolare, numerose conversazioni intercettate) nel giudizio di merito, è stato possibile evincere il collegamento diretto della provvista utilizzata per l'operazione di finanziamento con supporti economici della famiglia di Matteo Alampi e della cosca (pag. 20 del provvedimento impugnato).
Ha sostenuto da ultimo la corte territoriale che il proposto non ha mai fornito alcuna prova in ordine alla legittima provenienza della somma, limitandosi, tramite il consulente di parte, al riferimento ad introiti leciti sporadici, non analizzati in un arco temporale adeguato.
5. Tale motivazione è coerente con i principi espressi dal giudice di legittimità, secondo cui in tema di misure di prevenzione patrimoniali l'onere di allegazione difensiva in ordine alla legittima provenienza dei beni non può essere soddisfatto con la mera indicazione della esistenza di una provvista sufficiente per concludere il negozio di acquisto degli stessi, dovendo invece il soggetto sottoposto al procedimento di prevenzione indicare gli elementi fattuali dai quali il giudice possa dedurre che il bene non sia stato acquistato con i proventi di attività illecita, ovvero ricorrendo ad esborsi non sproporzionati rispetto alla sua capacità reddituale (Sez. 6, n. 31751 del 09/06/2015, Rv. 264461; Sez. 6, n. 21347 del 10/04/2018, Rv. 273388).
6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro