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Ordinanza — n. 40423/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-deducible legal qualification error in plea bargain. The court ruled the error was not manifest and involved a prohibited factual revision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40423/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the legal qualification of the crime under Article 61(5) of the Penal Code within a plea bargain agreement. The court held that such qualification errors are only deducible if they are manifest and risk transforming the plea into an agreement on the crimes themselves, which was not the case here.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.; The error in legal qualification within a plea bargain is deducible only if manifest and risks transforming the agreement on penalty into an agreement on crimes, excluding generic errors or those based on prohibited factual revisions.

Parole chiave

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legal qualification error plea bargain admissibility manifest error requirement prohibited factual revision inadmissible cassation appeal agreement on crimes Article 61 Penal Code rapina qualificata

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Sebbene, in tema di patteggiamento, con il ricorso per cassazione possa denunciarsi, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
pen., anche l'erronea qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata nell'accordo negoziale e recepita dal giudice, in quanto la qualificazione giuridica è materia sottratta alla disponibilità delle parti e l'errore su di essa costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 110-628, comma 3, 61 n. 5 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. Unite, n. 5838 del 28/11/2013
Sez. 6, ord. n. 3108 dell'8/1/2018
Sez. 6, ord. n. 3108 dell'8/1/2018, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOWEN LOOR JOSE' ROBERTO nato il 14/03/1984 avverso la sentenza del 27/03/2023 del GIP TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; ricorso trattato de plano I

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Boewn Loor José Roberto ricorre avverso la sentenza pronunciata ex art.444 cod. proc. pen. dal Giudice per le indagini preliminare del Tribunale di Genova del 27/03/2023, che ha applicato all'imputato la pena di giustizia in ordine al delitto di concorso in rapina aggravata (artt. 110-628, comma 3, 61 n. 5 cod. pen.). Con un unico motivo deduce l'erronea qualificazione giuridica del fatto in riferimento all'art. 61 n. 5 cod. pen.

2. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non deducibili nel giudizio di legittimità avverso la sentenza di applicazione pena. 2.1. Sebbene, in tema di patteggiamento, con il ricorso per cassazione possa denunciarsi, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., anche l'erronea qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata nell'accordo negoziale e recepita dal giudice, in quanto la qualificazione giuridica è materia sottratta alla disponibilità delle parti e l'errore su di essa costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) cod. proc. pen., nondimeno, l'errore sul nomen iuris deve essere manifesto. Infatti, per consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, espresso a Sezioni Unite (sentenza n. 5838 del 28/11/ 2013, dep. 6/02/2014, in motivazione) e ribadito anche a seguito della novella di cui alla legge n. 131 del 2017, tale vizio è deducibile nei soli casi in cui sussista l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (cfr.

Sez. 6, ord. n. 3108 dell'8/1/2018, Rv. 272252 anche sulla legittimità del ricorso alla procedura de plano nei casi di genericità del motivo). Nel caso di specie, la deducibilità dell'invocato errore deve essere esclusa, non risultando prima facie, con riferimento alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen., erronea o strumentale la qualificazione giuridica dei fatti, così come proposta dalle parti e positivamente delibata dal giudice a quo. Peraltro, la censura mossa dal ricorrente muove da una rivisitazione del fatto non consentita in questa sede.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.