Cassation appeal against plea bargain dismissed as inadmissible due to non-appealable lack of non-prosecution grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because it challenged a plea bargain sentence based on the absence of non-prosecution grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the lower court failed to evaluate conditions for acquittal, but the prosecution contended that such defects are no longer appealable under the new Article 448, paragraph 2-bis. Consequently, the court ruled that this specific ground was excluded from cassation appeals by the 2017 reform, leading to the dismissal of the request.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: The appeal against a plea bargain sentence is inadmissible if it relies on the alleged failure of the judge to evaluate conditions for non-prosecution under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, as such grounds are explicitly excluded by the legislative reform.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VAGLIA DAVIDE nato a AGROPOLI il 26/06/2004 avverso la sentenza del 27/03/2023 del GIP TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; ricorso trattato de plano
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Vaglia Davide ricorre avverso la sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia del 27/03/2023, che ha applicato all'imputato la pena di giustizia in ordine ai delitti di rapina aggravata e di ricettazione. Con un unico motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla mancanza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.
2. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non deducibili nel giudizio di legittimità avverso sentenza di patteggiamento. Ai sensi del nuovo art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. "il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza".
Dall'analisi della suddetta norma appare pertanto chiaro che la rilevanza dell'intervento riformatore è consistita nella esclusione dal novero dei casi di ricorso per cassazione del difetto di motivazione del giudice sull'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento, ex art. 129 cod. proc. pen. Tale motivo, a seguito della introduzione del nuovo comma 2-bis dell'art.448 cod. proc. pen., non è più denunciabile come motivo di ricorso per cassazione per come affermato con orientamento consolidato da questa Corte di legittimità a mente del quale "ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (in termini, ex multis v.
Sez. 2, n. 4727 dell'11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 - 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337 - 01). E tanto a prescindere dalla presenza nella motivazione del provvedimento impugnato dell'espresso riferimento all'esclusione di tali condizioni e agli elementi di prova che escludono il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.