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Ordinanza — n. 40421/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it instead of using a special bar lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40421/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant personally submitted the petition rather than engaging a lawyer registered on the special bar roll. The appellant argued a defect in reasoning regarding liability, but the court focused on the procedural violation of filing requirements. Under the modified Criminal Procedure Code, appeals against sentencing must be signed by a qualified special bar lawyer, rendering personal submission invalid.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 571 c.p.p.: Appeals against sentencing judgments must be filed by a lawyer registered on the special bar roll; personal submission by the accused renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility special bar roll requirement personal filing prohibition Cassation procedure rules defendant representation mandate difetto di sottoscrizione esame di cassazione revoca dell'esecutore testamentario

Disposizioni normative citate

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Art. 613 c.p.p.
Il ricorso è inammissibile poiché proposto dall'imputato personalmente, anziché avvalendosi di difensore iscritto nell'albo speciale ai sensi dell'art. 613 cod.
Art. 571 c.p.p.
Art. 39 disp. att. c.p.p.
103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp.
Art. 616 c.p.p.
Consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 613 cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile poiché proposto dall'imputato personalmente, anziché avvalendosi di difensore iscritto nell'albo speciale ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen.
art. 39 disp. att. cod. proc. pen
103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp.
art. 616 cod. proc. pen
Consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, ordinanza n. 54681 del 03/12/2018
pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (Sez. 6, ordinanza n. 54681 del 03/12/2018, Rv.
Sez. 5, sentenza n. 18135 del 25/03/2019
274636; Sez. 5, sentenza n. 18135 del 25/03/2019, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSINI MICHELE nato a BARI il 01/10/1998 avverso la sentenza del 02/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; ricorso trattato de plano

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Rossini Michele ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 02/11/2022, che ha confermato la sentenza del Tribunale del Tribunale di Bari con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia, in ordine al reato di concorso in estorsione aggravata.

2. Il ricorrente deduce il vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità.

3. Il ricorso è inammissibile. Il ricorso è inammissibile poiché proposto dall'imputato personalmente, anziché avvalendosi di difensore iscritto nell'albo speciale ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen. Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, comprese le sentenze di applicazione di pena su richiesta, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (Sez. 6, ordinanza n. 54681 del 03/12/2018, Rv. 274636; Sez. 5, sentenza n. 18135 del 25/03/2019, Rv. 276039).

4. In tali termini il ricorso va dichiarato inammissibile. Consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de