Criminal appeal against sentence reduction dismissed for inadmissible grounds regarding penalty determination.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting the request to review the sentence reduction granted in the second instance. The appellant argued violations of procedural law and reasoning errors, but the Court held that complaints concerning the specific determination of the penalty are inadmissible when they do not challenge the legality of the sanction itself. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals against sentences issued under Art. 599-bis c.p.p. are admissible only for specific grounds regarding the formation of will, prosecutor consent, or divergent pronouncements, while complaints about the determination of the penalty are inadmissible if they do not allege illegality of the sanction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAULINO EMANUELE nato a NAPOLI il 14/06/1998 avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; ricorso trattato de plano
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Saulino Emanuele ricorre avverso la sentenza, ex art. 599-bis cod. proc. pen., della Corte di appello di Napoli del 06/02/2023 che, in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, ha riconosciuto il vincolo della continuazione con i fatti di cui ad altra sentenza della Corte di appello di Napoli, rideterminando la pena inflitta al ricorrente in ordine al reato di concorso in rapina aggravata.
2. Il ricorrente deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento all'art. 129 cod. proc. pen.
3. Il ricorso è inammissibile. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (ex muitis, Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170).
4. In tali termini il ricorso va dichiarato inammissibile. Consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec