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Ordinanza — n. 40413/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waived grounds in a plea bargain sentencing case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40413/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because it challenged grounds that the defendant had previously waived during the appellate plea bargain procedure. The appellant argued for a reduction in the sentence based on an aggravating circumstance, but the appellate court had already issued a ruling based on the parties' agreement. The Supreme Court rejected the appeal, citing established jurisprudence that only specific issues regarding the plea bargain's validity are reviewable, excluding waived sentencing factors.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen. In appeals based on plea bargains, only issues concerning the formation of the party's will, prosecutor consent, and divergent content are reviewable; claims regarding waived grounds or sentencing determinations are inadmissible.

Parole chiave

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plea bargain appeal waived grounds inadmissible cassation sentencing review aggravating circumstance revisione della sentenza penale impugnabilità della decisione di rinvio sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Gurgevic Erik, per il tramite del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 11/01/2023 della Corte di appello di Roma, che ha applicato la pena indicata dalle parti, così come da loro determinata con l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 599-bis cod.proc.pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 6 cod. pen.
Con un unico motivo d'impugnazione deduce l'omessa motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 6, comma primo, n.
art. 599-bis cod.proc.pen
Gurgevic Erik, per il tramite del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 11/01/2023 della Corte di appello di Roma, che ha applicato la pena indicata dalle parti, così come da loro determinata con l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 599-bis cod.proc.pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019
e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge», (Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019 Cc., dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GURGEVIC ERIK nato il 13/12/2001 a GENZANO DI ROMA avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE DI APPELLO DI ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; a seguito di procedura de plano.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Gurgevic Erik, per il tramite del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 11/01/2023 della Corte di appello di Roma, che ha applicato la pena indicata dalle parti, così come da loro determinata con l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 599-bis cod.proc.pen. 1.1. Con un unico motivo d'impugnazione deduce l'omessa motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 6, comma primo, n. 4, cod.pen..

2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in presenza di una sentenza pronunciata a seguito di rinuncia ai motivi di ricorso, dovendosi richiamare il consolidato insegnamento della Corte di cassazione secondo il quale «in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc.pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al 2 concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge», (Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019 Cc., dep. 13/01/2020, Rv. 278170).

L'impugnazione in esame si colloca al di fuori del perimetro delle ipotesi per cui è consentito il ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis, cod.proc.. Da qui la sua inammissibilità.

3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co