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Ordinanza — n. 40412/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for waived grounds in plea agreement sentencing under Italian law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40412/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the joint appeals by Petrilli and Conte inadmissible. The appellants argued for omitted reasoning regarding responsibility and general mitigating circumstances in a sentencing agreement. The court ruled that such arguments were waived because the lower court had already ruled on them following the appellants' own renunciation of those specific grounds.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: In appeals based on plea agreements, claims regarding waived grounds or the determination of the penalty are inadmissible if they do not concern the validity of the agreement itself.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility plea agreement sentencing waived grounds appeal omitted reasoning defense Italian criminal procedure motivi di cassazione difetto di motivazione ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
I ricorsi in esame si pongono, dunque, al di fuori delle ipotesi per cui è consentito il ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis, cod.proc..
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 599 -bis cod.proc.pen
I ricorsi in esame si pongono, dunque, al di fuori delle ipotesi per cui è consentito il ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis, cod.proc..
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019
e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge», (Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019 Cc., dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRILLI MARIO SIMONE nato il 27/01/1992 a FOGGIA CONTE VINCENZO nato il 10/03/1993 a FOGGIA avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE DI APPELLO DI BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; a seguito di procedura de plano.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Petrilli Mario Simone e Conte Vincenzo, per il tramite del comune difensore e con ricorsi congiunti, ricorrono avverso la sentenza del 22/09/2022 della Corte di appello di Bari, che ha applicato la pena indicata dalle parti, così come da loro determinata con l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 599 -bis cod.proc.pen. 1.1. Con due motivi deducono il vizio di omessa motivazione in ordine alla responsabilità e alle circostanze attenuanti generiche.

2. Ciò premesso, i ricorsi sono inammissibili perché propongono questioni non consentite in presenza di una sentenza pronunciata a seguito di rinuncia ai motivi di ricorso, dovendosi richiamare il consolidato insegnamento della Corte di cassazione secondo il quale «in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc.pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al 2 concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge», (Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019 Cc., dep. 13/01/2020, Rv. 278170).

I ricorsi in esame si pongono, dunque, al di fuori delle ipotesi per cui è consentito il ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis, cod.proc.. Da qui la loro inammissibilità.

3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.