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Ordinanza — n. 40400/2023 — snpen Generato dall'IA

Court corrects a criminal judgment's device regarding civil party litigation costs due to a material error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40400/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation ordered a correction to a previous judgment that omitted the ruling on litigation costs for civil parties. The original decision annulled the lower court's verdict regarding the defendant's liability but failed to specify the cost allocation, creating a material defect. The court ruled this omission constituted a correctable material error under procedural law and mandated the insertion of the missing cost order into the judgment's device.

Regesto Legislator

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Art. 130 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: A material error in a judgment's device regarding the allocation of litigation costs to civil parties, resulting from an omission in the main decision, is subject to correction under Article 130 of the Code of Criminal Procedure.

Parole chiave

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material error correction judgment device amendment litigation costs allocation civil party rights Cassation procedure omission in device procedural remedy esecuzione della sentenza

Disposizioni normative citate

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Art. 130 c.p.p.
277152 - 02) tale ipotesi integra un'ipotesi di errore materiale, emendabile con la procedura ex art. 130 cod.
Art. 366 c.p.p.
art. 130 cod. proc. pen
277152 - 02) tale ipotesi integra un'ipotesi di errore materiale, emendabile con la procedura ex art. 130 cod. proc. pen.; che va disposta, pertanto, la correzione del relativo errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n.

Giurisprudenza citata

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Sez. Unite, n. 15 del 31/05/2000 Radulovic
Sez. 5, Ordinanza n. 30743 del 26/03/2019 Loconsole
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sulla richiesta formulata d'ufficio per la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza di questa Sezione della Corte di Cassazione del 17 novembre 2022 n. 14488, depositata il 5 aprile 2023, pronunciata nei confronti di Bertinotti Laura; visti gli atti e il provvedimento impugnato; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola; udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo procedersi alla correzione dell'errore materiale; udita l'Avv. Antonella Forloni, nell'interesse della parte civile Regione Lombardia, che ha concluso rimettendosi alle decisioni della Corte.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che con la sentenza indicata la Corte di Cassazione, decidendo sul ricorso proposto da Bertinotti Laura, imputata per i delitti di truffa continuata, in relazione al quale erano costituite parte civile le società Consorzio Milano Marathon s.r.l. e RCS Mediagroup s.p.a., ha annullato la sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione relativa alla condanna dell'imputata al pagamento delle spese processuali in favore della Regione Lombardia, dichiarando nel resto inammissibile il ricorso; considerato che per effetto di tali statuizioni, e in ragione del tempestivo deposito delle conclusioni scritte e delle relative note spese (da parte dell'Avv.

Laura Miani nell'interesse della parte civile Consorzio Milano Marathon s.r.l. e dall'Avv. Marco Deluca nell'interesse della parte civile RCS Mediagroup s.p.a.), dovevano esser adottate le conseguenti determinazioni in ordine al regime delle spese processuali sostenute dalle parti civili, mentre nel dispositivo della sentenza nessuna statuizione risulta sul punto; che l'ufficio ha richiesto di procedere alla correzione dell'errore contenuto nella sentenza; considerato che secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità (per tutte, Sez. Unite, n. 15 del 31/05/2000 Radulovic, Rv. 216705; nonché da ultimo Sez. 5, Ordinanza n. 30743 del 26/03/2019, Loconsole, Rv. 277152 - 02) tale ipotesi integra un'ipotesi di errore materiale, emendabile con la procedura ex art. 130 cod. proc. pen.; che va disposta, pertanto, la correzione del relativo errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 14488 del 17 novembre 2022, depositata il 5 aprile 2023, della Seconda Sezione penale della Corte di cassazione, apponendo nel dispositivo dopo le parole "il ricorso" la seguente frase: "e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili Consorzio Milano Marathon s.r.l. e RCS Mediagroup s.p.a., che liquida per ciascuna di esse in complessivi euro 3.686, oltre accessori di legge"

P.Q.M.

dispone correggersi il dispositivo della sentenza n. 14488/2023 dalla Seconda Sezione penale della Corte di cassazione, apponendo nel dispositivo dopo le parole "il ricorso" la seguente frase: "e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili Consorzio Milano Marathon s.r.l. e RCS Mediagroup s.p.a., che liquida per ciascuna di esse in complessivi euro 3.686, oltre accessori di legge". Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 130 cod.