Criminal appeals against sentencing judgments are inadmissible as they must be treated de plano under Art. 610 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by two defendants against a sentencing judgment inadmissible. The lower court applied agreed penalties for aggravated extortion and theft, but the appeals challenged the sentence length and alleged procedural delays. The court ruled that appeals against sentencing judgments must be treated de plano and are inadmissible if not filed within the specific exceptions of Article 448, paragraph 2, number 1 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5 bis, c.p.p.; Art. 448, comma 2, n. 1, c.p.p.: Appeals against sentencing judgments must be treated de plano and are inadmissible if not filed within the specific exceptions provided by law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: STANZU' GABRIELE GIACOMO nato a CAPIZZI il 05/07/1960 STANZU NICOLA ANTONINO nato a CAPIZZI il 12/07/1977 avverso la sentenza del 15/12/2022 del G.i.p. del Tribunale di Caltanissetta udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola letta la memoria del difensore dei ricorrenti in data 1° giugno 2023 con cui, lamentando il mancato avviso dell'udienza fissata, ha chiesto differirsi la trattazione del giudizio;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il G.i.p. del Tribunale di Caltanissetta, con la sentenza impugnata in questa sede, ha applicato la pena concordata dalle parti nei confronti degli imputati in relazione ai reati di estorsioni aggravata, tentata e consumata, e di furto aggravato in concorso; rilevato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., i ricorsi devono essere trattati con procedura «de plano», trattandosi di impugnazioni, proposte avverso una sentenza di applicazione della pena, da dichiararsi inammissibili perché proposte al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, 1) cod. proc. pen.; che ciò implica la trattazione senza previo avviso alle parti, risultando pertanto inammissibile la richiesta di differimento del difensore; rilevato, che con il comune ricorso, si censura la misura della pena applicata così come richiesta delle parti che non può costituire oggetto di motivo di ricorso in sede di legittimità (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509 - o); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C