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Ordinanza — n. 40398/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for being outside statutory grounds under Art. 448, co. 2 bis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40398/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Gregorio Curto's appeal against the Brindisi court's sentence inadmissible. Curto argued that the court failed to recognize a voluntary surrender reduction, but the court found this ground outside the exceptions listed in Article 448, paragraph 2, letter b, of the Code of Criminal Procedure. The court further rejected the claim as unfounded because the return of stolen vehicles was not a voluntary act independent of the defendant's will.

Regesto Legislator

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Art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen.; Appeals against sentences of application of penalty are inadmissible if the grounds are not among those expressly provided for by law.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility statutory grounds limitation voluntary surrender reduction code of criminal procedure procedural exhaustion requirement restituzione delle prestazioni ritorno volontario retrocessione di credito

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
del Tribunale di Brindisi, con sentenza in data 23 febbraio 2023, applicava nei confronti di Curto Gregorio la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di ricettazione; rilevato che, ai sensi dell'art.
Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.
pen., in relazione al reato di ricettazione; rilevato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod.
Art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen.
pen., il ricorso deve essere trattato con procedura «de plano», trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena, da dichiararsi inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Brindisi, con sentenza in data 23 febbraio 2023, applicava nei confronti di Curto Gregorio la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di ricettazione; rilevato che, ai sensi dell'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CURTO GREGORIO nato a AVETRANA il 13/11/1965 avverso la sentenza del 23/02/2023 del G.u.p. del Tribunale di Brindisi visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il G.u.p. del Tribunale di Brindisi, con sentenza in data 23 febbraio 2023, applicava nei confronti di Curto Gregorio la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di ricettazione; rilevato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere trattato con procedura «de plano», trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena, da dichiararsi inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen.; rilevato, infatti, che il motivo di ricorso, con cui si lamenta l'omesso riconoscimento della diminuente del recesso attivo (non costituente oggetto dell'accordo), risulta proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen., oltre che esser manifestamente infondato poiché la restituzione dei veicoli rubati e per i quali l'imputato chiese il riscatto non risulta frutto di una scelta volontaria dell'agente, non riconducibile ad una causa indipendente dalla sua volontà o necessitata da fattori esterni; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2023 Il Consigli e Estensore Il Pre