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Ordinanza — n. 40397/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40397/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40397/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: OLIGO ANGELA nata a TORRE ANNUNZIATA il 06/02/1991 CAROTENUTO NUNZIATO nato a SCAFATI il 23/02/1996 avverso la sentenza del 03/03/2023 del G.i.p. del Tribunale di Velletri udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola Il G.i.p. del Tribunale di Velletri, con la sentenza impugnata in questa sede, ha applicato la pena concordata dalle parti nei confronti degli imputati in relazione al reato di truffa aggravata in concorso; rilevato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., i ricorsi devono essere trattati con procedura «de plano», trattandosi di impugnazioni, proposte avverso una sentenza di applicazione della pena, da dichiararsi inammissibili perché proposte al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen.; rilevato, infatti, che entrambi i ricorsi, nel censurare allo stesso modo la violazione dell'obbligo di motivazione ex art. 129 cod. proc. pen., circa l'insussistenza delle condizioni per la declaratoria di proscioglimento, (non costituente motivo ammissibile di ricorso:

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40397/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 0), risultano proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen.; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione censure procedurali impugnazione di decisioni amministrative disdetta in periodo di prova protezione dalla disdetta ritiro dell'istanza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
pen.; rilevato, infatti, che entrambi i ricorsi, nel censurare allo stesso modo la violazione dell'obbligo di motivazione ex art. 129 cod. proc. pen., circa l'insussistenza delle condizioni per la declaratoria di proscioglimento, (non costituente motivo ammissibile di ricorso:
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: OLIGO ANGELA nata a TORRE ANNUNZIATA il 06/02/1991 CAROTENUTO NUNZIATO nato a SCAFATI il 23/02/1996 avverso la sentenza del 03/03/2023 del G.i.p. del Tribunale di Velletri udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il G.i.p. del Tribunale di Velletri, con la sentenza impugnata in questa sede, ha applicato la pena concordata dalle parti nei confronti degli imputati in relazione al reato di truffa aggravata in concorso; rilevato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., i ricorsi devono essere trattati con procedura «de plano», trattandosi di impugnazioni, proposte avverso una sentenza di applicazione della pena, da dichiararsi inammissibili perché proposte al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen.; rilevato, infatti, che entrambi i ricorsi, nel censurare allo stesso modo la violazione dell'obbligo di motivazione ex art. 129 cod. proc. pen., circa l'insussistenza delle condizioni per la declaratoria di proscioglimento, (non costituente motivo ammissibile di ricorso:

Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 0), risultano proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen.; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così