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Ordinanza — n. 40392/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for omitted generic mitigating circumstances as inadmissible under procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40392/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Marouane Latfi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The lower court applied a reduced sentence based on generic mitigating circumstances, which the appellant argued were not explicitly noted. The court ruled that such appeals must fall within specific statutory exceptions and found this grievance neither legally grounded nor procedurally permissible.

Regesto Legislator

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Art. 448, co. 2 bis cod. proc. pen.; Art. 610, co. 5 bis cod. proc. pen.: Appeals against sentencing judgments regarding omitted generic mitigating circumstances are inadmissible unless they fall within the specific exceptions enumerated in the law.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic mitigating circumstances procedural law Italy sentencing reduction court costs award attenuazione della pena modificazione delle conclusioni alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, co. 2 bis cod. proc. pen.
pen., il ricorso deve essere trattato con procedura «de plano», trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena, da dichiararsi inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co.
Art. 610, co. 5 bis cod. proc. pen.
pen., in relazione al reato di ricettazione contestato, in continuazione con altre condanne definitive; rilevato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod.
Art. 444 cod. proc. pen.
Il Tribunale di Bologna, con sentenza in data 27 giugno 2022, applicava nei confronti di Lafti Marouane la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di ricettazione contestato, in continuazione con altre condanne definitive; rilevato che, ai sensi dell'art.
art. 444 cod. proc. pen
Il Tribunale di Bologna, con sentenza in data 27 giugno 2022, applicava nei confronti di Lafti Marouane la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di ricettazione contestato, in continuazione con altre condanne definitive; rilevato che, ai sensi dell'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LATFI MAROUANE nato il 15/03/1994 avverso la sentenza del 27/06/2022 del Tribunale di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e H ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Tribunale di Bologna, con sentenza in data 27 giugno 2022, applicava nei confronti di Lafti Marouane la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di ricettazione contestato, in continuazione con altre condanne definitive; rilevato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere trattato con procedura «de plano», trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena, da dichiararsi inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen.; rilevato, infatti, che il motivo di ricorso, con cui si lamenta l'omessa diminuzione, per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, della pena applicata, risulta proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen., oltre che esser manifestamente infondato poiché le invocate circostanze sono state concesse e di esse si è tenuto conto nella determinazione della pena in aumento rispetto a quelle già inflitte, senza necessità di espressa indicazione della loro incidenza; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processua i e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2023 Il Consigl re Estensore Il Pres