Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of appeal against penalty modification via settlement agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Zheng Yangyang's appeal inadmissible because he waived the right to contest the penalty modification established in the appellate settlement agreement. The appellant argued for a violation of law regarding prescription, but the court held that such waivers constitute the essence of the agreement under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court ruled that the party's waiver precludes any further litigation on these specific issues, including cassation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: The waiver of appeal against a penalty determination made pursuant to a settlement agreement constitutes the essence of the agreement and renders any subsequent cassation appeal regarding that determination inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZHENG YANYANG nato il 22/09/1975 avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; ricorso trattato DE PLANO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Venezia, con sentenza in data 7/7/2022, ha riformato la sentenza emessa il 13/5/2016 dal Tribunale di Verona nei confronti di Zheng Yangyang, dichiarando non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 474 cod. pen. contestatogli perché estinto per prescrizione e rideterminando la pena per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., ritenuta l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. cit., ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in conformità alla richiesta di concordato. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione Zheng Yangyang il Rocchi, deducendo la violazione di legge con riferimento alla prescrizione del reato di cui all'art. 648 cod. pen.
Il ricorso è inammissibile, in quanto la rinuncia ai motivi di ricorso avverso la determinazione, in primo grado, della pena che con il concordato in appello si viene a modificare, costituisce l'essenza stessa dell'accordo: invero, questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), con orientamento costante che il collegio condivide e ribadisce, ha già chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione.
Ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., l'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di eum tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deliberato in camera di consiglio, il 19 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presid nte Luc Imperiali Geppino a o DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECO