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Sentenza — n. 40381/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 40381/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 40381/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli con ordinanza in data 25/10/2022 rigettava la richiesta di disporre con incidente probatorio una perizia contabile ex art. 392 comma 2 cod. proc. pen. al fine di determinare la posizione del richiedente Esposito Angelo in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 535 bis,648 ter, 648 ter.1 e 416 bis.1 cod. pen. oggetto di indagini. Il giudice per le indagini preliminari, premesso che la richiesta non era stata notificata al pubblico ministero, che avrebbe potuto presentare eventuali controdeduzioni, rilevava soprattutto non potersi ritenere necessari oltre sessanta giorni per l'espletamento dell'eventuale perizia (comunque definita "non rappresentare un accertamento indispensabile alla luce di quanto già in atti"), tanto più che ad un'istanza di dissequestro avanzata dalla difesa era già stata allegata una consulenza di parte, tale da costituire una adeguata base di partenza per eventuali accertamenti peritali.

Regesto Legislator

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art. 392 comma 2 cod. proc. pen, art. 398 comma 1 cod. proc. pen, art. 392 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 40381/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Analogamente, il secondo comma dell'art. 392 cod. proc. pen. subordina l'espletamento di perizia a mezzo di incidente probatorio alla possibilità che la stessa, ove disposta in dibattimento, possa determinare una sospensione superiore a sessanta giorni, ipotesi che il provvedimento impugnato ha motivatamente escluso. Nemmeno può riconoscersi abnormità del provvedimento sotto il profilo funzionale, atteso che lo stesso non determina alcuna regressione del procedimento né stasi dello stesso, ben potendo eventualmente disporsi in dibattimento, ove occorra, l'invocata perizia contabile.

Parole chiave

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esame della situazione economica indagine per abuso di informazioni privilegiate beni scoperti successivamente accesso ai concorsi interni indagine su reati finanziari competenza esterna

Disposizioni normative citate

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art. 392 comma 2 cod. proc. pen
Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli con ordinanza in data 25/10/2022 rigettava la richiesta di disporre con incidente probatorio una perizia contabile ex art. 392 comma 2 cod. proc. pen.
art. 398 comma 1 cod. proc. pen
Il provvedimento impugnato, però, non presenta alcuno di tali vizi: non può ritenersi affetto da abnormità funzionale, in quanto il rigetto di una richiesta di disporre perizia con incidente probatorio non è estraneo al sistema processuale penale, bensì espressamente previsto dall'art. 398 comma 1 cod.
art. 392 cod. proc. pen
Analogamente, il secondo comma dell'art. 392 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO ANGELO nato a NAPOLI il 09/06/1982 avverso l'ordinanza del 24/11/2022 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; lette le conclusioni del PG NICOLA LETTIERI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli con ordinanza in data 25/10/2022 rigettava la richiesta di disporre con incidente probatorio una perizia contabile ex art. 392 comma 2 cod. proc. pen. al fine di determinare la posizione del richiedente Esposito Angelo in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 535 bis,648 ter, 648 ter.1 e 416 bis.1 cod. pen. oggetto di indagini. Il giudice per le indagini preliminari, premesso che la richiesta non era stata notificata al pubblico ministero, che avrebbe potuto presentare eventuali controdeduzioni, rilevava soprattutto non potersi ritenere necessari oltre sessanta giorni per l'espletamento dell'eventuale perizia (comunque definita "non rappresentare un accertamento indispensabile alla luce di quanto già in atti"), tanto più che ad un'istanza di dissequestro avanzata dalla difesa era già stata allegata una consulenza di parte, tale da costituire una adeguata base di partenza per eventuali accertamenti peritali.

2. Avverso l'ordinanza predetta ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'Esposito deducendone l'abnormità sia strutturale che funzionale. Sotto il primo profilo, deduceva trattarsi di provvedimento estraneo al sistema della legge processuale, atteso anche che la società KAM s.r.I., oggetto della richiesta, costituiva il tema principale dell'assunto accusatorio secondo cui la stessa si sarebbe prestata ad operare in favore di un clan camorristico della zona. L'impossibilità di ricorrere a rimedi interni alla procedura incidentale attivata con la richiesta, diversi dal ricorsD per abnormità, nella prospettazione difensiva integrerebbe una forma di abnormità funzionale del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per la sua manifesta infondatezza. Secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, Jur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al (l fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Sez.

Un., n. 26 del 24/11/1999, Rv. 215094; Sez. 2, n. 2484 del 21/10/2014, Rv. 262275). Le sezioni unite di questa Corte hanno poi rilevato che, alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, è configurabile il vizio dell'abnormità anche in ogni fattispecie di indebita regressione del procedimento in grado di alterarne l'ordinata sequenza logico-cronologica (Sez. Un., n. 5307 del 20/12/2007, Rv. 238240). Il provvedimento impugnato, però, non presenta alcuno di tali vizi: non può ritenersi affetto da abnormità funzionale, in quanto il rigetto di una richiesta di disporre perizia con incidente probatorio non è estraneo al sistema processuale penale, bensì espressamente previsto dall'art. 398 comma 1 cod. proc. pen., al pari della dichiarazione di inammissibilità della richiesta.

Analogamente, il secondo comma dell'art. 392 cod. proc. pen. subordina l'espletamento di perizia a mezzo di incidente probatorio alla possibilità che la stessa, ove disposta in dibattimento, possa determinare una sospensione superiore a sessanta giorni, ipotesi che il provvedimento impugnato ha motivatamente escluso. Nemmeno può riconoscersi abnormità del provvedimento sotto il profilo funzionale, atteso che lo stesso non determina alcuna regressione del procedimento né stasi dello stesso, ben potendo eventualmente disporsi in dibattimento, ove occorra, l'invocata perizia contabile.

2. All'inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. , la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 maggio 202