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Ordinanza — n. 40376/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40376/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40376/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PAGANO IVAN nato a SALERNO il 14/01/1998 ERRANTE ALBERTO nato a FORMIA il 18/05/1980 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA; La trattazione del ricorso segue la procedura "De plano". OSSERVA Ricorrono per cassazione Pagano Ivan ed Errante Alberto avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che il 22/09/2022, su concorde richiesta delle parti, ha rideterminato la pena. Deducono vizio dalla motivazione con riguardo alla affermazione di responsabilità.

Regesto Legislator

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art. 599 bis c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 40376/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Errante Alberto fa istanza di applicazione delle pene sostitutive della detenzione domiciliare o della semilibertà così come previste dalla riforma Cartabia. I ricorsi sono inammissibili. Dopo l'entrata in vigore della Novella di cui alla L. n. 103/20171 l'art. 599 bis c.p.p. e 602 cc 1 bis c.p.p. hanno previsto il c.d. concordato a seguito di rinuncia ai motivi d'appello. Nel caso in esame i ricorrenti hanno rinunciato a tutti i motivi d'appello con esclusione di quelli relativi alla rideterminazione della pena rispetto alla quale è stato presentato un accordo recepito dalla Corte Territoriale.

Parole chiave

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procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia impugnabilità della decisione di rinvio disposizione irreversibile procedura di annullamento mancato rinnovo del contratto revoca della rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis c.p
103/20171 l'art. 599 bis c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PAGANO IVAN nato a SALERNO il 14/01/1998 ERRANTE ALBERTO nato a FORMIA il 18/05/1980 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA; La trattazione del ricorso segue la procedura "De plano". OSSERVA Ricorrono per cassazione Pagano Ivan ed Errante Alberto avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che il 22/09/2022, su concorde richiesta delle parti, ha rideterminato la pena. Deducono vizio dalla motivazione con riguardo alla affermazione di responsabilità.

Errante Alberto fa istanza di applicazione delle pene sostitutive della detenzione domiciliare o della semilibertà così come previste dalla riforma Cartabia. I ricorsi sono inammissibili. Dopo l'entrata in vigore della Novella di cui alla L. n. 103/20171 l'art. 599 bis c.p.p. e 602 cc 1 bis c.p.p. hanno previsto il c.d. concordato a seguito di rinuncia ai motivi d'appello. Nel caso in esame i ricorrenti hanno rinunciato a tutti i motivi d'appello con esclusione di quelli relativi alla rideterminazione della pena rispetto alla quale è stato presentato un accordo recepito dalla Corte Territoriale.

Nel ricorso per cassazione avverso sentenza che applichi la pena nella misura patteggiata tra le parti non è ammissibile proporre motivi relativi alla responsabilità perché rinunciati e motivi concernenti la misura della pena, a meno che si versi in ipotesi di pena illegale. La richiesta di applicazione della pena e l'adesione alla pena proposta dall'altra parte integrano, infatti, un negozio di natura processuale che, una volta perfezionato con la ratifica del giudice che ne ha accertato la correttezza, non è revocabile unilateralmente, sicché la parte che vi ha dato origine, o vi ha aderito, così rinunciando a far valere le proprie difese ed eccezioni, non è legittimata, in sede di ricorso per cassazione, a sostenere tesi in contrasto con l'impostazione dell'accordo al quale le parti processuali sono addivenute.

Con riguardo all'istanza di sostituzione della pena trova applicazioni l'articolo 95 delle Disposizioni transitorie della riforma Cartabia che individua la competenza nel giudice dell'esecuzione All'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma il 3/05/2023 Il Consigliere estensore Il Preside le_ Giovanna VERGA G eppino/ DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECON