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Sentenza — n. 40371/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 40371/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 40371/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ORLANDI PIERLUIGI nato a Padova il 05/02/1947 avverso la sentenza della CORTE di APPELLO di BOLOGNA del 12/09/2022 Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n.137de1 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; letta le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PIETRO MOLINO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 12/09/2022 la Corte di Appello di Bologna ha confermato la pronuncia del Tribunale di Rimini emessa il 15/09/2020 con la quale Pierluigi Orlando è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di usura continuata contestata al capo a), con conseguente confisca ai sensi dell'ultimo comma dell'art.644 cod. pen.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 40371/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Le dichiarazioni della persona offesa hanno trovato riscontro nella documentazione acquisita (traenza di assegni bancari, in assenza di alcun rapporto negoziale sottostante); il trattamento sanzionatorio, infine, genericamente contestato, ha tenuto conto degli elementi caratterizzanti la condotta criminosa (estensione temporale della condotta di usura) e della personalità negativa dell'imputato, desumibile dai suoi numerosi precedenti penali.

Parole chiave

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omissione della contabilità inadempimento reiterato proseguimento dell'erogazione delle prestazioni lacune probatorie errore di calcolo documenti attendibili
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ORLANDI PIERLUIGI nato a Padova il 05/02/1947 avverso la sentenza della CORTE di APPELLO di BOLOGNA del 12/09/2022 Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n.137de1 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; letta le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PIETRO MOLINO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 12/09/2022 la Corte di Appello di Bologna ha confermato la pronuncia del Tribunale di Rimini emessa il 15/09/2020 con la quale Pierluigi Orlando è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di usura continuata contestata al capo a), con conseguente confisca ai sensi dell'ultimo comma dell'art.644 cod. pen.

2. Avverso il provvedimento di secondo grado ricorre l'imputato tramite il difensore di fiducia, eccependo:

a) la violazione di norma processuale e il vizio di motivazione per l'omessa valutazione, nell'ambito della perizia contabile espletata, degli atti indicati dalla difesa nonché per la carenza di prova circa i presupposti per la determinazione dei tassi d'interesse, ricavati da documenti estranei al processo e, quindi, inutilizzabili;

b) il vizio di motivazione con travisamento della prova in ordine alle dichiarazioni della persona offesa, acquisite ai sensi dell'art. SO, 512 cod. proc. pen., prive di logica interna, non sorrette da elementi di riscontro e contraddette, anzi, dalla testimonianza di Elena Vittori;

c) la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.

3. Il ricorso è inammissibile, perché presentato per motivi non consentiti e comunque privi della specificità necessaria ex art. 581, comrna 1, e 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., oltre che manifestamente infondati. I tre motivi reiterano doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta. Il giudice di secondo grado ha infatti sottolineato, con motivazione immune da vizi logici o inesattezze giuridiche, che gli atti indicati dalla difesa - peraltro genericamente riportati nel ricorso - sono risultati irrilevanti ai Fini delle valutazioni del perito, basate su attività cognitiva del tutto conforme alle regole processuali, secondo i principi di diritto sintetizzati alle pagine 4 e 5 della sentenza impugnata, con precisi riferimenti giurisprudenziali, estranei alle deduzioni difensive in esame.

Le dichiarazioni della persona offesa hanno trovato riscontro nella documentazione acquisita (traenza di assegni bancari, in assenza di alcun rapporto negoziale sottostante); il trattamento sanzionatorio, infine, genericamente contestato, ha tenuto conto degli elementi caratterizzanti la condotta criminosa (estensione temporale della condotta di usura) e della personalità negativa dell'imputato, desumibile dai suoi numerosi precedenti penali.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 27 settembre 2023 Il Consig