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Sentenza — n. 40351/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of sufficient evidence regarding the defense mandate's validity.

Numero d'incarto Sentenza — n. 40351/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide sufficient evidence proving the validity and timely production of his defense mandate. Although the appellant claimed a new lawyer submitted written conclusions that were ignored, no valid power of attorney was found in the court records prior to the hearing. The court ruled that the principle of autosufficiency requires precise proof of procedural acts, and the generic assertions made by the appellant did not meet this standard.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 165-bis disp. att. c.p.p.: In cassation appeals, the principle of autosufficiency requires the appellant to precisely indicate and prove the specific procedural acts allegedly violated, and generic assertions without documentary evidence render the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
principle of autosufficiency defense mandate validity inadmissibility of appeal procedural evidence burden written conclusions nullity violazioni delle norme procedurali ricusazione del pubblico ministero patrocinatore di controparte

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.
Invero, va ribadito che «in tema di ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art.
d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11
art. 178 cod.proc.pen
Violazione di legge in relazione all'art. 178 cod.proc.pen.
art. 24 della Costituzione
e all'art. 24 della Costituzione.
art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen
Invero, va ribadito che «in tema di ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art.
art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, Sentenza n. 5897 del 03/12/2020
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CILIENTO PASQUALE nato il 01/01/1966 a NAPOLI avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE DI APPELLO DI NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale ASSUNTA COCOMELLO, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

1. Ciliento Pasquale, per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 04/05/2022 della Corte di appello di Napoli, che -per quello che qui interessa- ha confermato la sentenza in data 29/02/2016 del Tribunale di Napoli, nella parte in cui lo riconosceva colpevole del reato di ricettazione. Deduce: 1.1. Violazione di legge in relazione all'art. 178 cod.proc.pen. e all'art. 24 della Costituzione. Il ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata e a tal proposito premette che il difensore di fiducia inviava conclusioni scritte in quanto il processo si celebrava a trattazione scritta; che tali conclusioni non venivano acquisite al fascicolo processuale; che le conclusioni del Procuratore generale venivano inviate al precedente difensore, autore dell'atto di appello, ma successivamente revocato in favore dell'Avvocato Russo.

Denuncia, quindi, la violazione del diritto di difesa. CONSIDERATO IN FATTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il ricorrente assume di avere conferito mandato difensivo all'Avvocato Domenico Russo in relazione al giudizio di appello al cui esito è stata pronunciata la sentenza oggi impugnata. Sulla base di tale presupposto si duole della mancata considerazione delle conclusioni rassegnate dal difensore in seno alla trattazione cartolare e della mancata comunicazione della requisitoria scritta del Procuratore generale. Precisa che l'appello veniva presentato da altro difensore e che il nuovo difensore (Avvocato Domenico Russo) veniva nominato nelle more del giudizio. 1.2.

A fronte di tale esposizione, va tuttavia rilevato come non si rinvenga in atti una procura validamente e tempestivamente prodotta al giudice dell'appello, in data certa anteriore alla trattazione del giudizio. Invero, dall'esame degli atti, consentito in ragione della natura processuale della questione, è dato rinvenire un mandato difensivo sprovvisl:o di data oltre che mancante di qualsiasi elemento utile a risalire alla data del suo conferimento e, soprattutto, alla data della sua produzione alla Corte di appello. Lo stesso ricorrente, peraltro, si limita genericamente a evidenziare che la nomina era agli atti del processo e che era stata inviata a mezzo PEC alla Corte di appello, senza indicare ulteriori dati capaci di far verificare la correttezza e la fondatezza dell'assunto.

Il ricorso risulta perciò inammissibile perché difetta del requisito dell'a utosufficienza. Invero, va ribadito che «in tema di ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e cei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato», (Sez. 5 - , Sentenza n. 5897 del 03/12/2020 Ud., dep. il 2021, Cossu, Rv. 280419 — 01).

2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione 2 s, della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 giugno 20