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Sentenza — n. 40346/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 40346/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 40346/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza dei 2 novembre 2022 la corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza 9 luglio 2021 con cui il tribunale di Milano aveva condannato Daniele Gazzo alla pena di giustizia per il reato di tentata estorsione. Avverso la decisione ha proposto ricorso in cassazione la difesa della condannata con due motivi qui riassunti ex art. 173 bis disp. att. cod. proc. pen.. 2.1 Con il primo motivo si lamenta violazione dell'articolo 606 lett, c) cod. proc. pen. per l'inosservanza degli articoli 191 e 195 cod. proc. pen. in relazione alla testimonianza del testimone Tagliaferro. Si lamenta in particolare che a conferma dell'utilizzo da parte dell'imputato dell'utenza telefonica per mezzo della quale è stato compiuto il tentativo di estorsione, la corte di appello ed ancor prima il giudice di primo grado abbiano fatto ricorso alla deposizione della teste Tagliaferro nella parte in cui costei riferiva di aver appreso, dalla lettura della querela relativa ad una differente e precedente indagine, che anche nel 2015 l'utenza menzionata fosse stata nella disponibilità del medesimo imputato. 2.2 Con il secondo motivo di ricorso si lamenta mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'applicazione dei criteri inferenziale di attribuzione della responsabilità penale ed in punto di riconducibilità della condotta all'imputato.

Regesto Legislator

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art. 173 bis disp. att. cod. proc. pen; Sentenza — n. 40346/2023 — snpen · Corte di Cassazione: All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. iproc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Parole chiave

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tentata estorsione furto di dati denuncia spontanea confisca dei proventi di reato atti istruttori penali atto sessuale con un detenuto

Disposizioni normative citate

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art. 173 bis disp. att. cod. proc. pen
Avverso la decisione ha proposto ricorso in cassazione la difesa della condannata con due motivi qui riassunti ex art. 173 bis disp. att. cod. proc. pen..
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GAZZO DANIELE nato a ACIREALE il 22/06/1983 avverso la sentenza del 02/11/2022 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; letta la memoria del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'Avv.DI MARCO ALESSIO con cui si rinuncia al ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art.23 comma 8 d.l. n.137/20

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza dei 2 novembre 2022 la corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza 9 luglio 2021 con cui il tribunale di Milano aveva condannato Daniele Gazzo alla pena di giustizia per il reato di tentata estorsione.

2. Avverso la decisione ha proposto ricorso in cassazione la difesa della condannata con due motivi qui riassunti ex art. 173 bis disp. att. cod. proc. pen.. 2.1 Con il primo motivo si lamenta violazione dell'articolo 606 lett, c) cod. proc. pen. per l'inosservanza degli articoli 191 e 195 cod. proc. pen. in relazione alla testimonianza del testimone Tagliaferro. Si lamenta in particolare che a conferma dell'utilizzo da parte dell'imputato dell'utenza telefonica per mezzo della quale è stato compiuto il tentativo di estorsione, la corte di appello ed ancor prima il giudice di primo grado abbiano fatto ricorso alla deposizione della teste Tagliaferro nella parte in cui costei riferiva di aver appreso, dalla lettura della querela relativa ad una differente e precedente indagine, che anche nel 2015 l'utenza menzionata fosse stata nella disponibilità del medesimo imputato. 2.2 Con il secondo motivo di ricorso si lamenta mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'applicazione dei criteri inferenziale di attribuzione della responsabilità penale ed in punto di riconducibilità della condotta all'imputato.

Viene in particolare contestato che la Corte abbia fatto indebita applicazione di una regola esperienziale che non assicura alcuna certezza nella conclusione. Si è infatti ritenuto provato l'uso successivo del telefono da parte del Gazzo per il solo fatto che il nome dell'imputato era stato associato in precedenza alla medesima utenza in due occasioni. Ancor più errato dal punto di vista concettuale è trarre conferma dell' assunto accusatorio dal fatto che l'imputato, avvalendosi della facoltà di non rispondere, non abbia fornito alcuna spiegazione alternativa.

3. Con memoria inviata per mail il difensore dell'imputato ha rinunciato all'impugnazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con memoria inviata per PEC, la difesa dell'imputato, munita dei relativi poteri, ha dichiarato di rinunciare al ricorso. Da Ciò, l'inammissibilità dello stesso.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. iproc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 21 giugno 2023 Il Consi liere re