Sentenza — n. 40329/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 01/3/2021 il Tribunale di Trapani, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava Trapani Maurizio colpevole del reato di danneggiamento aggravato - art. 635 in relazione all'art. 625 n. 7 cod. pen. - così riqualificando l'originaria imputazione di cui all'art. 635 comma 2 n. 1 cod. pen., e lo condannava alla pena ritenuta di giustizia.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 521 bis cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 40329/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 635 in relazione all'art. 625 n. 7 cod. pen. - così riqualificando l'originaria imputazione di cui all'art. 635 comma 2 n. 1 cod. pen., e lo condannava alla pena ritenuta di giustizia.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TRAPANI MAURIZIO nato a CATANIA il 09/12/1986 avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VINCENZO SENATORE, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e s.m.i.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 01/3/2021 il Tribunale di Trapani, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava Trapani Maurizio colpevole del reato di danneggiamento aggravato - art. 635 in relazione all'art. 625 n. 7 cod. pen. - così riqualificando l'originaria imputazione di cui all'art. 635 comma 2 n. 1 cod. pen., e lo condannava alla pena ritenuta di giustizia.
2. La pronuncia del primo giudice è stata confermata dalla Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 6/6/2022, sia pure qualificando il fatto nel reato originariamente contestato (art. 635 co. 2 n. 1 cod. pen.).
3. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha presentato ricorso per Cassazione il Trapani, proponendo tre motivi di impugnazione: 3.1. Violazione dell'art. 521 bis cod. proc. pen. per l'omessa restituzione degli atti al pubblico ministero in considerazione della diversa qualificazione giuridica attribuita al fatto. 3.2. Violazione di legge in relazione alla mancata rilevazione del vizio totale o parziale di mente dell'imputato. 3.3. Violazione di legge, con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
4. Il pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Vincenzo Senatore, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
5. Il ricorso è inammissibile perché tardivamente proposto. La sentenza impugnata, infatti, emessa il 6/6/2022 indicava in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione e, conseguentemente, per il disposto dell'art. 585 commi 1 e 2 cod. proc. pen., l'impugnazione andava proposta nel termine di quarantacinque giorni decorrente 4/9/2022, giorno di scadenza del termine determinato dal giudice. Il ricorso, invece, risulta depositato nella cancelleria della Corte territoriale solo il 31/10/2022, quando il predetto termine era ampiamente decorso.
6. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in camera di consiglio, il 19 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Preside e Lucia periali Geppinp DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZION