Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 40325/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment for lack of strengthened reasoning regarding aggravated fraud charge.

Numero d'incarto Sentenza — n. 40325/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Procurator General appealed a second-instance judgment that acquitted two brothers of aggravated fraud, arguing the court failed to justify its rejection of the 'clan' aggravating circumstance. The defense contended the appeal court merely referenced first-instance findings without re-evaluating the evidence. The Supreme Court ruled that when an appellate court reforms a conviction, it must provide strengthened reasoning explaining why specific evidence now supports a different conclusion, which the lower court failed to do.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.; Art. 595, cod. proc. pen.: When an appellate court reforms a first-instance conviction, it must provide strengthened reasoning that explicitly explains why specific evidence now supports a different conclusion, rather than merely referencing the first-instance judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
strengthened reasoning appellate reform aggravated fraud clan affiliation procedural motivation abbandono del procedimento per truffa riciclaggio di denaro flussi finanziari illeciti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Art. 595, cod. proc. pen.
art. 416 bis cod. pen
pen., nonché convergenti dichiarazioni di collaboratori di giustizia già appartenenti alle famiglie camorriste Schiavone e Bidognetti - la cui attendibilità era stata accertata con sentenza per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.
art. 461 bis cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992
Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019
(Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019 Rv.
Sez. 4 n. 24439 del 16/06/2021
Sez. 4 n. 24439 del 16/06/2021, Rv.
Sez. 4 n. 2474 del 15/10/2021
281404; Sez. 4 n. 2474 del 15/10/2021, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BARInel procedimento a carico di: BRUSCIANO GABRIELE nato a NAPOLI il 22/09/1978 BRUSCIANO LUIGI nato a AVERSA il 08/08/1969 avverso la sentenza del 25/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. uditi i difensori: L'avvocato DE MARCO PASQUALE DAVIDE in difesa di BRUSCIANO GABRIELE ha chiesto il rigetto del ricorso proposto dal P.G.. L'avvocato DELLA MONICA GIUSEPPE in difesa di BRUSCIANO LUIGI ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso proposto dal P.G.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 25/2/2022 in riforma della sentenza del Tribunale di Trani che il 18/6/2020 aveva riconosciuto la penale responsabilità di Gabriele Brusciano e Luigi Brusciano in ordine al delitto di trasferimento fraudolento di valori aggravato ai sensi dell'art. 416 bis 1 cod. pen., ha escluso quest'ultima aggravante e dichiarato estinto per prescrizione il reato ascritto agli imputati predetti.

2. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto appello il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bari, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata per violazione di legge, in particolare dell'art. 416 bis 1 cod. pen., e per carenza e contraddittorietà della motivazione con riferimento a tale aggravante. L'ufficio ricorrente, in particolare, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto provato che la società MDV Legnami, di proprietà dei fratelli Bresciano, fosse una società cartiera strumentale all'attività truffaldina e di evasione fiscale posta in essere dai due imputati, ma che difettasse la prova che si trattava di società creata per agevolare l'associazione denominata clan dei Casalesi, alla quale era affiliato Gabriele Brusciano. Ad avviso del PG la Corte territoriale aveva fatto riferimento a due pronunce del Tribunale di Napoli in data 26/1/2021 e del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 4/2/2021 che avevano escluso l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. senza considerare:

1) che Bresciano Gabriele è sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in virtù di decreto del 2/11/2011 del tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

2) che è stato condannato in via definitiva per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., per aver fatto parte fino al dicembre 2009 del clan dei Casalesi, nell'articolazione del clan Bidognetti; convergenti dichiarazioni di collaboratori di giustizia delle famiglie Schiavone e Bidognetti lo avevano indicato come persona di fiducia, autista e collaboratore personale di Giuseppe Setola ;

4) che le dichiarazioni di Mola Giovanni gli avevano attribuito il compito di creare società nelle quali investire il denaro del gruppo Setola;

5) che il collaboratore Laiso aveva indicato i fratelli Bresciano come prestanome del Setola;

6) che Nicola Schiavone aveva dichiarato di aver avuto personale contezza della consegna di denaro raccolto dal gruppo criminale al Brusciano nel secondo semestre del 2008, a ridosso dell'acquisizione della società MDV Legnami. Omettendo di confrontarsi con questi elementi, nel riformare la sentenza di primo grado la Corte di appello si sarebbe sottratta all'obbligo di dare una motivazione rafforzata sul materiale probatorio valutato dal primo giudice 3. Con requisitoria scritta recante la data del 17/4/2023 il Procuratore Generale, nella persona del Sostituto Luigi Cuomo, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

4. Ha presentato memoria scritta il difensore di Gabriele Brusciano, avv. Pasquale Davide De Marco, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso del P.G. per l'assenza assoluta di specificità, difettando anche un'argomentazione logica che faccia riferimento agli elementi fattuali ed agli argomenti adoperati dalla sentenza impugnata. .Ha dedotto, inoltre, l'assenza di qualsiasi violazione o erronea applicazione di legge idonea ad inficiare la valutazione delle prove effettuata nella sentenza impugnata.

5. Ha presentato memoria scritta anche l'avv. Giuseppe Della Monica per Luigi Brusciano, deducendo l'inammissibilità del ricorso, per mancanza del requisito dell'autosufficienza, non essendo allo stesso allegati gli atti processuali posti a fondamento delle doglianze prospettate e la manifesta infondatezza dei motivi addotti: a tal fine ha esaminato, a le dichiarazioni dei collaboratori Mola e Laiso, citati dal P.G., per evidenziare che da queste non emergerebbero elementi idonei a corroborare l'accusa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. La sentenza impugnata, infatti, dopo aver sinteticamente richiamato il percorso argomentativo della pronuncia di primo grado, soffermandosi poi dettagliatamente sui diversi motivi di appello proposti, ha ritenuto di escludere l'aggravante dell'agevolazione mafiosa, con conseguente prescrizione del reato di trasferimento fraudolento di valori, richiamando acriticamente alcune decisioni dei Tribunali di Napoli e di Santa Maria Capua Vetere che avevano ritenuto imprecise e poco puntuali le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia in tema di aggravante mafiosa dei reati contestati in quelle sedi anche agli odierni ricorrenti e, comunque, inidonee a dimostrare la sussistenza dell'aggravante in parola.

Tale complessiva valutazione, però, è stata effettuata dalla Corte territoriale senza procedere ad un esame dettagliato delle fonti di prova poste a fondamento, invece, della pronuncia riformata in appello: correttamente, infatti, l'ufficio ricorrente ha evidenziato che la sentenza impugnata aveva valorizzato la sottoposizione del Brusciano alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di tre anni e la sua condanna in via definitiva per il reato di cui all'art. 461 bis cod. pen., nonché convergenti dichiarazioni di collaboratori di giustizia già appartenenti alle famiglie camorriste Schiavone e Bidognetti - la cui attendibilità era stata accertata con sentenza per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. - che avevano indicato Brusciano Gabriele come intraneo al clan Bidognetti, quale fiduciario ed autista personale di Setola Giuseppe, e che, in particolare, il collaboratore Mola Giovanni aveva riferito che lo stesso Brusciano Gabriele era incaricato di creare società nelle quali investire capitali del Setola, mentre il collaboratore Laiso aveva indicato entrambi i ricorrenti come prestanomi del Setola.

Si tratta di elementi posti a fondamento della decisione di primo grado che non risultano in alcun modo affrontati dalla sentenza riformatrice impugnata, come emerge dal raffronto tra la motivazione della sentenza di condanna pronunciata in primo grado e quella della pronuncia di appello, favorevole agli imputati, raffronto che non richiede l'esame di alcun atto processuale, sicchè non .può essere riconosciuta nel caso di specie alcuna violazione dei principio di autosufficienza del ricorso, come invocata dalle difese. La riforma della sentenza di condanna omettendo uno specifico esame di così significativi elementi sui quali la stessa si fondava confligge con l'onere della cd. motivazione rafforzata che, secondo un principio di diritto ormai da tempo consolidato, grava sul giudice di appello che ritenga di dover riformare la sentenza di primo grado.

Qualora, infatti, le decisioni dei giudici di primo e di secondo grado siano concordanti, la motivazione della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo. Nel caso in cui, invece, per diversità di apprezzamenti, per l'apporto critico delle parti e o per le nuove eventuali acquisizioni probatorie, il giudice di appello ritenga di pervenire a conclusioni diverse da quelle accolte dal giudice di primo grado, non può allora egli risolvere il problema della motivazione della sua decisione inserendo nella struttura argomentativa di quella di primo grado - genericamente richiamata - delle notazioni critiche di dissenso, in una sorta di ideale montaggio di valutazioni ed argomentazioni fra loro dissonanti, essendo invece necessario che egli riesamini, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal giudice di primo grado, consideri quello eventualmente sfuggito alla sua delibazione e quello ulteriormente acquisito, per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni (Sez.

U, n. 6682 del 04/02/1992, Rv. 191229). Più di recente, si è evidenziato che, in tema di giudizio di appello, la motivazione rafforzata, richiesta nel caso di riforma della sentenza assolutoria o di condanna di primo grado, consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore. (Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019 Rv. 278056 che, in motivazione, ha precisato che l'obbligo di motivazione rafforzata prescinde dalla rinnovazione dell'istruttoria, prevista dall'art.603, comma 3-bis, cod. proc. pen., in quanto trova fondamento nella mera necessità di dare una spiegazione diversa rispetto a quella cui era pervenuta la sentenza di primo grado; nello stesso senso:

Sez. 4 n. 24439 del 16/06/2021, Rv. 281404; Sez. 4 n. 2474 del 15/10/2021, Rv. 282612). Non essendosi specificamente confrontata con specifici elementi di prova valorizzati dalla sentenza di primo grado, pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Bari.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Ba