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Sentenza — n. 40324/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 40324/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 40324/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Mastalla Francesco ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che in data 8/6/2022 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal Tribunale cittadino in data 10/12/2021 in ordine al concorso in un tentativo di rapina impropria commessa materialmente da Hailovic Michael ed Halilovic Renato e da altri rimasti ignoti, ed ha confermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile. Le due sentenze di merito hanno riconosciuto che sei persone, tra le quali i due Halilovic, avevano tentato di asportare un apparecchio bancomat dalla filiale di un istituto di credito utilizzando come "ariete" un carro attrezzi provento di furto, il cui cavo di recupero si era, però, rotto. L'intervento dei carabinieri aveva determinato, quindi, la fuga degli autori materiali del fatto a bordo di un'autovettura Fiat Punto procurata loro dal Mastella, fuga poi conclusasi a seguito di un tamponamento con l'autovettura inseguitrice.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 40324/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sotto tale profilo, pertanto, il primo motivo di ricorso è anche aspecifico, per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett.

Parole chiave

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condotta colpevole partecipazione al reato altri reati infrazione commessa per negligenza elemento soggettivo irresponsabilità
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MASTALIA FRANCESCO nato a LAUREANA CILENTO il 09/02/1951 avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le note conclusive nell'interesse della parte civile UNICREDIT S.P.A., con le quali l'avv. UBALDO MARIA MINUCCI ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettare il ricorso, letta la memoria del difensore, avv. ELENA EMMA PICCATTI, che ha insistito nei motivi di ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020

RITENUTO IN FATTO

1. Mastalla Francesco ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che in data 8/6/2022 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal Tribunale cittadino in data 10/12/2021 in ordine al concorso in un tentativo di rapina impropria commessa materialmente da Hailovic Michael ed Halilovic Renato e da altri rimasti ignoti, ed ha confermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile. Le due sentenze di merito hanno riconosciuto che sei persone, tra le quali i due Halilovic, avevano tentato di asportare un apparecchio bancomat dalla filiale di un istituto di credito utilizzando come "ariete" un carro attrezzi provento di furto, il cui cavo di recupero si era, però, rotto. L'intervento dei carabinieri aveva determinato, quindi, la fuga degli autori materiali del fatto a bordo di un'autovettura Fiat Punto procurata loro dal Mastella, fuga poi conclusasi a seguito di un tamponamento con l'autovettura inseguitrice.

2. Il Mastalla ha affidato il ricorso a quattro motivi di impugnazione: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, per contraddittorietà e manifesta illogicità della stessa, per essersi riconosciuto il concorso del ricorrente nell'azione criminosa degli autori materiali del fatto sulla base di una non provata cessione dell'autovettura Fiat Punto dal Mastella a coloro che hanno tentato un furto dell'apparecchio ATM e che poi si sono dati alla fuga a bordo della stessa vettura: assume il ricorrente che difetterebbe qualsiasi prova della consegna dell'autovettura ad opera del Mastella, né della sua consapevolezza dell'uso che ne sarebbe stato fatto, elementi che non potevano desumersi da una conversazione intercettata diversi mesi dopo i fatti, ormai di dominio pubblico, nel corso della quale il Mastella riconosceva che altri avevano fatto "quel che dovevano fare". 2.2.

Violazione di legge e vizio di motivazione per essersi ritenuta la violenza nell'azione commessa dai correi del ricorrente dandosi alla fuga a bordo della Fiat Punto predetta. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione per essersi riconosciuto il concorso anomalo del Mastalla desumendo l'adesione di questo al programma criminoso dei correi sulla base di un'affermazione intercettata due mesi dopo i fatti e senza alcuna verifica della prevedibilità del delitto poi da questi realizzato, più grave di quello programmato. 2.4. Violazione di legge e carenza assoluta di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della minorata difesa vizio di motivazione per essersi riconosciuta l'aggravante della minorata difesa unicamente in virtù della commissione del fatto "in tempo di notte".

3. Il P.G. ha presentato requisitoria scritta con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

4. La difesa ha replicato con memoria scritta in data 2/5/2023, insistendo sui motivi di ricorso.5. La parte civile Unicredit S.p.A., a mezzo del suo difensore avv. Ubaldo Maria Minucci, ha presentato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso, e nota spese.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento, per la fondatezza del secondo motivo di impugnazione.

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché prospetta una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione alternativa a quella della sentenza impugnata, sollecitando una rivisitazione degli stessi che esula dai poteri della Corte di cassazione, trattandosi, invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un., 30/4/1997, n. 6402, riv. 207944).

La sentenza impugnata, infatti, senza incorrere in contraddittorietà o vizio logico alcuno, ha dato adeguatamente conto degli elementi in base ai quali ha ritenuto pienamente provato il contributo causale offerto dal Mastalla all'azione dei correi fornendo loro un veicolo appositamente selezionato e dedicato alla commissione dei fatti per cui si procede, utilizzato dagli autori materiali per procedere, con la targa posteriore occultata per impedirne l'identificazione, ad una perlustrazione dei luoghi che, poi, al momento dell'esecuzione del reato hanno raggiunto con lo stesso mezzo, utilizzato anche per la fuga dopo l'intervento dei carabinieri.

Emerge altresì dalle sentenze di merito che il Mastalla aveva acquistato l'autovettura in parola per interposta persona - Bafaro Vito - dal precedente proprie1:ario Bernardino Piero, in modo da sfruttare l'intestazione del veicolo a terzi a tutela degli autori materiali, e sono stati ricordati anche i dialoghi intercettati tra il Mastalla ed il Bafaro, al quale significativamente il primo suggeriva come comportarsi con i verbalizzanti per allontanare da sé sospetti di coinvolgimento nell'azione delittuosa, a tal proposito riferendo anche che con la vettura di cui si tratta "hanno fatto quel che dovevano fare": contrariamente all'assunto del ricorrente, pertanto, la sentenza impugnata non desume il suo concorso nel rea1:o contestato soltanto da quest'ultima affermazione, bensì da un complesso di convergenti elementi, tra i quali vengono anche ricordati l'inverosimiglianza della versione dei fatti offerta dal ricorrente e la pluralità dei contatti telefonici di questo con i fratelli Halilovic, nel periodo immediatamente precedente i fatti di cui si tratta.

Sotto tale profilo, pertanto, il primo motivo di ricorso è anche aspecifico, per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett.

c) cod. proc. pen, all'inammissibilità (Sez. 4, :29/03/2000, n. 5191, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Rv. 237596).

2. Il secondo motivo di ricorso è, invece, fondato. A fronte di un ricorso in appello con il quale il ricorrente contestava specificamente potersi riconoscere, nella condotta dei correi datisi alla fuga, la violenza necessaria ad integrare il tentativo di rapina impropria, non potendosi certo attribuire alla fuga in sé i connotati di violenza, il percorso argomentativo della sentenza impugnata appare inadeguato, in quanto si limita ad una descrizione sommaria dell'azione criminosa, insufficiente a far riconoscere l'elemento di cui si tratta: la sentenza impugnata riferisce genericamente di "una articolata fuga" della Fiat Punto per oltre quattro km., "ponendo in essere manovre pericolose per la circolazione stradale, per gli utenti della strada e per gli operanti", senza però in alcun modo specificare in cosa siano consistite tali "manovre pericolose", fino ad affermare che gli operanti, proprio "per fermare la fuga e le pericolose manovre di giuda", in alcun modo descritte, "hanno dovuto esplodere un colpo di arma da fuoco per dissuadere i fuggitivi dall'azione intrapresa", con una descrizione che sembra lasciar intendere che siano stati gli operanti, durante l'inseguimento, ad esplodere un colpo di arma da fuoco in direzione dell'autovettura degli inseguiti, non si comprende se a scopo intimidatorio o di altra natura, ma comunque tale da non consentire di comprendere quale sia stata la violenza dei fuggitivi evidenziata dall'esplosione di tali colpi.

Allo stesso modo, la sentenza non descrive come si sia verificato "l'impatto (dell'autovettura dei fuggitivi: n.d.e.) con l'auto di servizio", per di più riferendo di questo in un contesto dove l'autovettura di servizio appariva inseguire la Fiat, sicché non si comprende se tale impatto sia stato cagionato dai Carabinieri per fermare l'auto dei fuggitivi, o da questi ultimi arrestando improvvisamente il loro veicolo o perfino, volontariamente, con un improvviso cambio di manovra volto a fermare gli inseguitori.

3. In considerazione dell'insufficiente descrizione delle modalità di fuga degli autori del tentativo di appropriazione dell'apparecchio ATM, descrizione che, invece, deve ritenersi determinante ai fini della corretta qualificazione giuridica del fatto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Torino per nuovo giudizio sul punto, dovendosi ritenere in esso assorbite le residue censure di cui agli ultimi due motivi di ricorso.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altr