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Sentenza — n. 40322/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 40322/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 40322/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TSHIBAIE STEPHANE nato il 27/07/1979 avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA; il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per remissione di querela Ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art. 23 co 8 D.L. n. 137/20 Motivi della decisione Tshibaie Stephane ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che il 21/11/2022 ha confermato la sentenza del tribunale che lo aveva condannato per violazione dell'articolo 641 codice penale, così qualificata l'originaria imputazione di truffa. In pendenza di ricorso per Cassazione è stata presentata remissione di querela debitamente accettata. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per remissione di querela. L'imputato deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 40322/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 23 co 8 D.L. n. 137/20 Motivi della decisione Tshibaie Stephane ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che il 21/11/2022 ha confermato la sentenza del tribunale che lo aveva condannato per violazione dell'articolo 641 codice penale, così qualificata l'originaria imputazione di truffa. In pendenza di ricorso per Cassazione è stata presentata remissione di querela debitamente accettata. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per remissione di querela. L'imputato deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

Parole chiave

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remissione della pena abbandono del procedimento penale restituzione in pristino condono delle spese procedurali ritiro delle conclusioni civili revoca della sospensione condizionale
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TSHIBAIE STEPHANE nato il 27/07/1979 avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA; il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per remissione di querela Ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art. 23 co 8 D.L. n. 137/20 Motivi della decisione Tshibaie Stephane ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che il 21/11/2022 ha confermato la sentenza del tribunale che lo aveva condannato per violazione dell'articolo 641 codice penale, così qualificata l'originaria imputazione di truffa. In pendenza di ricorso per Cassazione è stata presentata remissione di querela debitamente accettata. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per remissione di querela. L'imputato deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Roma 04/05/2023 Il Consigliere estensore Il President Giovanna verp— Geppin DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENA