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Sentenza — n. 40320/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity and failure to confront appellate reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 40320/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Ivan Cataldo inadmissible for being both reiterated and lacking specific arguments. The appellant challenged the appellate court's refusal to apply mitigating circumstances and its finding of recidivism, claiming the lower courts failed to address his defenses. The court rejected these claims because the appellate decision provided a coherent logical basis for its rulings, which the appellant did not meaningfully confront.

Regesto Legislator

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Art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2023; Art. 366 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it is reiterated and lacks specificity, or if the appellant fails to meaningfully confront the reasoning of the lower court.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal reiterated grounds lack of specificity failure to confront appellate reasoning recidivism assessment mitigating circumstances esame di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2023
Art. 648 capoverso e comma 2 cod. pen.
Art. 62 numero 4 cod. pen.
Art. 366 cod. proc. pen.
articolo 648 comma 2 cod. pen
Quanto, infatti, alla reiterata tesi dell'applicazione dell'attenuante di cui all'articolo 62 numero 4 nonché di quella di cui all'articolo 648 comma 2 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CATALDO IVAN nato a PALERMO il 19/02/1991 avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA; il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co 8 D.L. n. 137/20 Motivi della decisione Cataldo Ivan ricorre per Cassazione avverso l'assenza della Corte d'appello di Palermo che il 21/04/2022 ha confermato la sentenza del tribunale di Termini Imerese che lo aveva condannato per ricettazione. Deduce il ricorrente:

1. violazione di legge e vizio della motivazione laddove il giudice di seconde cure ha escluso l'applicabilità della circostanza attenuante del fatto di particolare tenuità di cui all'articolo 648 capoverso e zwnegato la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità di cui all'articolo 62 numero 4;

2. violazione di legge vizio della motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva reiterata. Lamenta che il giudice di appello non si è confrontato sul punto con le deduzioni difensive. Il ricorso di Cataldo Ivan è palesemente inammissibile perché reiterato e aspecifico. Quanto, infatti, alla reiterata tesi dell'applicazione dell'attenuante di cui all'articolo 62 numero 4 nonché di quella di cui all'articolo 648 comma 2 cod. pen. la Corte d'appello ha dato conto della concreta gravità del fatto avente ad oggetto un bene di considerevole valore economico, circostanza che esclude in radice la possibilità di applicazione della richiesta attenuante di cui all'articolo 62 numero 4 cod. pen. e ha altresì dato conto che considerato il valore socioeconomico lavorativo del bene oggetto di ricettazione e la circostanza che il Cataldo è gravato da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio il fatto non può considerarsi di particolare tenuità.

Trattasi di motivazione giuridicamente corretta coerente e logica rispetto alla quale il ricorrente non si confronta. Quanto alla doglianza in punto sussistenza della recidiva deve premettersi che, nella verifica della consistenza dei rilievi critici mossi dal ricorrente, la sentenza della Corte territoriale non può essere valutata isolatamente ma deve essere esaminata in stretta ed essenziale correlazione con la sentenza di primo grado, sviluppandosi entrambe secondo linee logiche e giuridiche pienamente concordanti, di talché - sulla base di un consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte - deve ritenersi che la motivazione della prima si saldi con quella della seconda fino a formare un solo complessivo corpo argomentativo e un tutto unico e inscindibile.

Ciò detto deve rilevarsi che il primo giudice ha dato conto del fatto che, tenuto conto dei precedenti penali, la condotta in argomento doveva essere considerata come espressione di maggiore pericolosità dell'imputato con conseguente applicazione della recidiva (cfr. p.5). Trattasi di motivazione rispetto alla quale il ricorrente non si è confrontato con i motivi di gravame. Non è pertanto annullabile per difetto di motivazione la sentenza in argomento per il fatto che ha omesso di prendere in esame un motivo di impugnazione che, per essere privo del requisito della specificità, avrebbero dovuto essere dichiarato inammissibile.

Sussiste, infatti, un effettivo interesse dell'imputato a dolersi della violazione solo quando l'assunto difensivo posto a fondamento del motivo sia in asl:ratto suscettibile di accoglimento Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 alla cassa delle ammende. Roma 04/05/2023 Il Consigliere estensore Il Preside Giovanna Verga Geppi0 DEPOSITATO IN CANCELLARI