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Sentenza — n. 40313/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls conviction for two co-defendants on lack of evidence for possession, but dismisses third defendant's appeal as inadmissible.

Numero d'incarto Sentenza — n. 40313/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the second-instance judgment against two defendants, Santarone and Sanna, for failing to prove their active participation in the crime of receiving stolen goods. While the lower court relied on the objective fact that the defendants were present in the van transporting the stolen item, the Cassation held this evidence was insufficient to establish possession beyond reasonable doubt. Conversely, the appeal by Falsetta Mirco was declared inadmissible because it merely reiterated arguments already rejected by the appellate court without presenting new legal violations.

Regesto Legislator

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Art. 595 c.p.; Art. 648 c.p.: The mere presence of a passenger in a vehicle transporting stolen goods is insufficient to establish possession for the crime of receiving; active participation or conscious complicity must be proven.

Parole chiave

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crime of receiving possession beyond reasonable doubt passive accomplice liability inadmissible appeal reiteration of arguments ricettazione partecipazione al reato altri reati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 595 c.p.
Art. 648 c.p.
Art. 350 c.p.p.
Art. 62 n. 4 c.p.
Art. 192 c.p.p.
articolo 350 cod. proc. pen
violazione dell'articolo 350 cod. proc. pen.
art. 192 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: FALSETTA MIRCO nato a PESCARA il 19/08/1982 SANTARONE REMIGIO nato a PESCARA il 16/05/1985 SANNA DAVIDE nato a ROMA il 23/11/1972 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi L'Avv. Amoroso ha presentato conclusioni scritte Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'ad 23. Comma 8 D.L. 137/2020. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 22/09/2022 la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del tribunale di Pescara che il 1.4/06/2021 ha condannato Falsetta Mirco, Santarone Remigio e Sanna Davide per ricettazione di un motocoltivatore oggetto di denuncia di furto in data 3.3.2013 2. Avverso detta sentenza ricorrono per Cassazione gli imputati.

3. Santarone Remigio deduce vizio della motivazione con riguardo al suo concorso nel delitto di ricettazione. Lamenta che la sua responsabilità è tratta esclusivamente dalla sua presenza all'interno del furgone, dove era stato caricato il motocoltivatore risultato rubato Contesta le indicazioni della sentenza impugnata laddove ha affermato che il dato oggettivo del trasporto del motocoltivatore, in carenza di giustificazione da parte degli imputati, confermerebbe la tesi di un possesso collettivo, con conseguente responsabilità penale di tutti.

Sottolinea l'illogicità della motivazione che si è espressa in violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Richiama giurisprudenza di questa Corte che ha affermato che, essendo il reato di ricettazione di natura istantanea, non è ipotizzabile una compartecipazione morale per adesione psicologica ad un fatto criminoso da altri già commesso. La sentenza impugnata avrebbe dovuto spiegare perché dalle premesse del solo trasporto del bene ricettato discenderebbe una condizione di possesso anche da parte del Santarone mero passeggero, quando gli articoli 648 e 110 cod. pen. richiedono invece la prova puntuale di una compartecipazione attiva all'ottenimento e susseguente possesso dell'oggetto ililecito.

Manca la dimostrazione della consapevole partecipazione di tutti gli imputati nella ricezione del bene delittuoso.

4. Sanna Davide deduce: 4.1. vizio della motivazione per travisamento della testimonianza dell'appuntato Faieta Paolo; 4.2. violazione dell'articolo 350 cod. proc. pen. con conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni eventualmente rilasciate dagli imputati alle forze dell'ordine, 4.3. violazione di legge per non corrette qualificazione del fatto come ricettazione anziché come furto; 4.4. mancata concessione dell'attenuante di quell'articolo 62 numero 4 cod.pen.;4.5. violazione di legge e vizio della motivazione cui riguardo al trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche:

5. Falsetta Mirto deduce violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo alla mancata qualificazione del fatto come furto anziché ricettazione. Considerato in diritto 1. I ricorsi di Santarone Remigio e Sanna Davide sono fondati. La sentenza impugnata si fonda esclusivamente sul dato obiettivo e incontrovertibile che i tre imputati si trovavano all'interno del furgone, con caricato il motocoltivatore in un luogo e in un orario in cui nulla avevano da fare se non il procedere al trasporto del mezzo ricettato proveniente dal reato di furto e sulla scorta di tale considerazione è stata affermata la responsabilità di tutti e tre i ricorrenti.

Trattasi di motivazione apodittica che non consente di affermare al di là di ogni ragionevole dubbio il concorso di Sanna e Santarone, meri i trasportati, nel reato di ricettazione del motocoltivatore. Si impone pertanto l'annullamento con rinvio alla Corte d'appello Di Perugia per un nuovo giudizio in ordine alla posizione di detti ricorrenti. L'accoglimento del motivo in ordine assorbe le ulteriori doglianze. Deve altresì rilevarsi che alla data odierna il reato considerando le sospensioni (pari a giorni 60) non è prescritto 2. Il ricorso di Falsetta Mirco è inammissibile perché reiterato e aspecifico.

Il mezzo rubato era trasportato sul furgone del Falsetta che si è dichiarato unico responsabile del furto, escludendo la responsabilità di Sanna e Santarone. I giudici di merito, considerato che l'imputato non è stato in grado di dare precisi riferimenti sia sulla localizzazione che sulle caratteristiche del luogo in cui è avvenuta la sottrazione, e che la descrizione del luogo del furto non coincideva con quanto riferito dalla persona offesa nella denuncia, correttamente hanno ritenuto che rimaneva il fatto obiettivo del possesso senza giustificazione alcuna di un bene che il Falsetta sapeva essere provento di reato con riconoscimento della responsabilità del ricorrente per il reato di ricettazione contestato.

A fronte di quanto indicato dai giudici di merito le doglianze articolate da Falsetta sono diverse da quelle consentite nella parte in cui non sono volte ad evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e illogicità percepibili ictu oculi della sentenza impugnata, bensì mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen.

3. Alla stregua delle argomentazioni espresse la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di Santarone remigio e Sanna Davide con rinvio alla Corte di appello di Perugia per nuovo giudizio. Il ricorso di Falsetta Mirco deve essere dichiarato inammissibile con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Santarone Remigio e Sanna Davide con rinvio alla Corte d'appello di Perugia per nuovo giudizio; dichiara inammissibile il ricorso di Falsetta Mirto che condanna il pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deliberato in Roma il 03 /05/2023 Il Consigliere estensore Il Presiderge Giovanna VERGA Geppin GO DEPO