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Sentenza — n. 40103/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding bail detention, ruling time elapsed does not negate current danger in mafia extortion cases.

Numero d'incarto Sentenza — n. 40103/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that a significant time gap between the 2016 and 2019 facts invalidated the court's finding of current danger for bail detention. The court rejected this, noting the defendant's continued mafia affiliation, possession of the extortion weapon, and the victim's fear of retaliation confirmed the ongoing risk.

Regesto Legislator

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Art. 275, comma 3-bis, cod. proc. pen.; Art. 416-bis.1, cod. pen.: The general rule requiring specific reasons for rejecting electronic monitoring does not apply when bail detention is ordered for aggravated crimes under Art. 416-bis.1, as the specific danger assessment remains valid despite time elapsed.

Parole chiave

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bail detention mafia extortion time elapsed current danger electronic monitoring procedural inadmissibility risk of reoffending traffico aggravato di cocaina

Disposizioni normative citate

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Art. 275, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Sotto un secondo profilo, il ricorrente lamenta che il Tribunale di Messina non avrebbe indicato le ragioni per le quali ha ritenuto inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari, così violando l'art. 275, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Art. 416-bis.1, cod. pen.
del Tribunale di Messina - che, pur riconoscendo la sussistenza, a carico di Alberto Coci, di gravi indizi di colpevolezza del reato di estorsione aggravata, tra l'altro, ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod.
Art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Avverso l'indicata ordinanza del 12/09/2022 del Tribunale di Messina, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, Alberto Coci, affidato a un unico motivo, con il quale deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza degli artt.
Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Avverso l'indicata ordinanza del 12/09/2022 del Tribunale di Messina, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, Alberto Coci, affidato a un unico motivo, con il quale deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett.
Art. 273, lett. c), cod. proc. pen.
Art. 274, cod. proc. pen.
pen., ai danni di Antonio Castrovinci, aveva rigettato la richiesta di applicazione, nei confronti dello stesso Coci, della misura cautelare della custodia cautelare in carcere per il ritenuto difetto delle prospettate esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett.
Art. 275, commi 3 e 3-bis, cod. proc. pen.
Elemento, questo del tempo decorso dai fatti, che, secondo il ricorrente, dovrebbe essere valutato anche nei casi in cui, come nella specie, operi la presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod.
Art. 292, cod. proc. pen.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.
art. 275 cod. proc. pen
273631-01); in tema di misure cautelari, la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, operante - ai sensi del terzo comma dell'art. 275 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 3899 del 20/01/2016, Martinelli
275 (Sez. 2, n. 3899 del 20/01/2016, Martinelli, Rv.
Sez. 2, n. 4951 del 12/01/2016, Soleti
Sez. 2, n. 4951 del 12/01/2016, Soleti, Rv.
Sez. 1, n. 19234 del 22/12/2015, Rotari
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COCI ALBERTO, nato a Sinagra il 13/08/1960 avverso l'ordinanza del 12/09/2022 del Tribunale di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 12/09/2022, il Tribunale di Messina, in accoglimento dell'appello proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza del 24/05/2022 del G.i.p. del Tribunale di Messina - che, pur riconoscendo la sussistenza, a carico di Alberto Coci, di gravi indizi di colpevolezza del reato di estorsione aggravata, tra l'altro, ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., ai danni di Antonio Castrovinci, aveva rigettato la richiesta di applicazione, nei confronti dello stesso Coci, della misura cautelare della custodia cautelare in carcere per il ritenuto difetto delle prospettate esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. - applicava al Coci la misura cautelare della custodia cautelare in carcere.

2. Avverso l'indicata ordinanza del 12/09/2022 del Tribunale di Messina, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, Alberto Coci, affidato a un unico motivo, con il quale deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza degli artt. 273, lett. c), 274, 275, commi 3 e 3-bis, e 292 dello stesso codice e, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà e/o la manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata, risultante dal testo della stessa; entrambi i vizi con riguardo alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari del pericolo di commissione di delitti della stessa specie di quello per il quale si procedeva.

Sotto un primo profilo, il ricorrente, dopo avere asserito che i fatti per i quali si stava procedendo risalirebbero al 2016 e non al 2019 (come invece ritenuto dal Tribunale di Messina), lamenta che lo stesso Tribunale, non osservando le invocate norme processuali, non avrebbe adeguatamente motivato in ordine all'attualità delle menzionate esigenze cautelari del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, tenuto conto del considerevole lasso di tempo decorso dai fatti (durante il quale l'indagato non aveva commesso altri reati della stessa specie).

Elemento, questo del tempo decorso dai fatti, che, secondo il ricorrente, dovrebbe essere valutato anche nei casi in cui, come nella specie, operi la presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., e anche quando non risulti un'espressa dissociazione dell'indagato dal sodalizio di tipo mafioso. Sotto un secondo profilo, il ricorrente lamenta che il Tribunale di Messina non avrebbe indicato le ragioni per le quali ha ritenuto inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari, così violando l'art. 275, comma 3-bis, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'unico motivo è manifestamente infondato sotto entrambi i profili in cui è articolato.

2. Per il reato di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 416-bis.1, comma 1, cod. pen., opera la doppia presunzione relativa - di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere - prevista dall'art. 275, comma 3, terzo periodo, cod. proc. pen. Ciò detto, con riguardo a tale doppia presunzione relativa nel caso di delitti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis. 1, comma 1, cod. pen., la Corte di cassazione ha affermato i seguenti principi, che il Collegio condivide: in tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di indagato per delitto aggravato dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, conv. con modif dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (ora art. 416-bis.1, comma 1, cod. pen.), la presunzione relativa di pericolosità sociale di cui all'art. 275, comma 3, terzo periodo, cod. proc. pen., può essere superata solo quando dagli elementi a disposizione del giudice emerga che l'associato abbia stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa.

In assenza di tali elementi, il giudice della cautela non ha l'onere di argomentare in ordine alla sussistenza o permanenza delle esigenze cautelari ancorché sia decorso un notevole lasso di tempo tra i fatti contestati in via provvisoria all'indagato e l'adozione della misura cautelare (Sez. 5, n. 35847 del 11/06/2018, C., Rv. 274174-01; in senso analogo: Sez. 1, n. 23113 del 19/10/2018, dep. 2019, Fotia, Rv. 276316-01; Sez. 5, n. 35848 del 11/06/2018, Trifirò, Rv. 273631-01); in tema di misure cautelari, la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, operante - ai sensi del terzo comma dell'art. 275 cod. proc. pen. - per i delitti aggravati ex art. 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, può essere superata soltanto quando, in relazione al caso concreto, siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure, non essendo idonea, allo scopo, la mera allegazione del tempo trascorso e della durata della restrizione sofferta (Sez. 2, n. 6574 del 02/02/2016, Cuozzo, Rv. 266236-01;

Sez. 1, n. 29530 del 27/06/2013, De Cario, Rv. 256634-01); la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen., con la conseguenza che, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766-02.

In motivazione la Corte ha aggiunto che, nella materia cautelare, il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità); la regola generale contenuta nell'art. 275, comma 3 -bis, cod. proc. pen., secondo cui il giudice, nel disporre la custodia in carcere, deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo elettronico, non trova applicazione quando la custodia in carcere venga disposta per uno dei delitti per i quali opera la presunzione relativa di adeguatezza di tale misura, ai sensi del comma 3 del predetto art. 275 (Sez. 2, n. 3899 del 20/01/2016, Martinelli, Rv. 265598-01;

Sez. 2, n. 4951 del 12/01/2016, Soleti, Rv. 266152-01; Sez. 1, n. 19234 del 22/12/2015, dep. 2016, Rotari, Rv. 266692- 01).

3. Nel caso di specie, anzitutto, il Tribunale di Messina ha precisato che le condotte per le quali stava procedendo avevano sì avuto origine nel 2016, ma si erano protratte fino al 2019, quando la persona offesa Antonio Castrovinci, temendo ancora per la propria incolumità, essendo ancora minacciato dall'indagato, aveva addirittura deciso di allontanarsi dalla propria abitazione. Ciò detto, si deve osservare come lo stesso Tribunale abbia in realtà valutato l'incidenza del tempo decorso dai fatti - così ridimensionato - ai fini dell'attualità dell'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, rilevando come tale attualità (oltre che concretezza) del predetto pericolo trovasse conferma nei fatti che:

a) l'indagato aveva in realtà dato prova di una sua perdurante adesione al sodalizio di tipo mafioso per l'appartenenza al quale era stato condannato (il clan "Bontempo Scavo"), tanto da evocare tale appartenenza nel pretendere, minacciosamente, la consegna di denaro da parte della persona offesa;

b) lo stesso indagato, per commettere il delitto di estorsione, aveva utilizzato un'arma da lui detenuta, detenzione di cui, data la permanenza del relativo reato (artt. 2, 4 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895), si doveva ritenere l'attualità, con il conseguente pericolo di un'ulteriore utilizzazione dell'arma stessa per commettere fatti analoghi a quelli per i quali si procedeva;

c) sussisteva anche il pericolo di condotte ritorsive dell'indagato nei confronti della persona offesa atteso che questa lo aveva, infine, denunciato. In tale modo, il Tribunale di Messina si deve ritenere avere senz'altro assolto, nel rispetto dei ricordati principi, affermati dalla giurisprudenza di legittimità, e senza incorrere in illogicità, tanto meno manifeste, all'onere motivazionale che grava sul giudice della cautela nelle ipotesi in cui proceda per un reato aggravato ai sensi del comma 1 dell'art. 416-bis.1 cod. pen., mentre non è applicabile, in tali casi, come si è detto, la regola generale contenuta nell'art. 275, comma 3-bis, cod. proc. pen.

4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Mand