Sentenza — n. 40102/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 20/09/2022, emessa nel giudizio di rinvio dopo l'annullamento disposto con la sentenza n. 32011 del 25/05/2022 della Sesta sezione penale della Corte di cassazione - che aveva, appunto, annullato con rinvio l'ordinanza del 24/02/2022 del Tribunale di Napoli che aveva confermato l'ordinanza del 04/02/2022 del G.i.p. dello stesso Tribunale che aveva applicato, nei confronti di Fabrizio Lisi, la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai reati di corruzione in atti giudiziari e corruzione propria - il Tribunale di Napoli, in riforma dell'impugnata citata ordinanza del G.i.p. dello stesso Tribunale, sostituiva la misura cautelare degli arresti domiciliari con quella dell'obbligo di dimora nella città di Roma, disponendo, altresì, le prescrizioni di cui all'art. 283, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 40102/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LISI FABRIZIO, nato a Roma il 09/04/1954 avverso l'ordinanza del 20/09/2022 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 20/09/2022, emessa nel giudizio di rinvio dopo l'annullamento disposto con la sentenza n. 32011 del 25/05/2022 della Sesta sezione penale della Corte di cassazione - che aveva, appunto, annullato con rinvio l'ordinanza del 24/02/2022 del Tribunale di Napoli che aveva confermato l'ordinanza del 04/02/2022 del G.i.p. dello stesso Tribunale che aveva applicato, nei confronti di Fabrizio Lisi, la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai reati di corruzione in atti giudiziari e corruzione propria - il Tribunale di Napoli, in riforma dell'impugnata citata ordinanza del G.i.p. dello stesso Tribunale, sostituiva la misura cautelare degli arresti domiciliari con quella dell'obbligo di dimora nella città di Roma, disponendo, altresì, le prescrizioni di cui all'art. 283, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen.
2. Avverso l'indicata ordinanza del 20/09/2022 del Tribunale di Napoli, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite dei propri difensori, Fabrizio Lisi, affidato a due, articolati, motivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Preliminarmente, si deve rilevare che è pervenuto atto di rinuncia al ricorso per cassazione, a firma dei difensori dell'imputato avv. Antonella Arpini e avv. Gianpiero Pirolo, muniti di procura speciale rilasciata dallo stesso imputato Fabrizio Lisi, motivata dalla sopravvenuta carenza di interesse per essere intervenuto il provvedimento del 13/12/2022 del Tribunale di Napoli, che allegano, di revoca della misura cautelare.
2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
3. Tale inammissibilità del ricorso per rinuncia per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto determinata da una causa non imputabile al ricorrente - sicché non si configura un'ipotesi di sua soccombenza, neppure virtuale - comporta che questi non debba essere condannato al pagamento né delle spese del procedimento né di una somma a favore della cassa delle ammende, secondo quanto ordinariamente previsto, per il caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549-01; Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785- 01; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308-01, concernente una fattispecie relativa, come quella in esame, a un procedimento de libertate; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2021, Oliverio, Rv. 252910-01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ri