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Sentenza — n. 40099/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to detention period under two years preventing automatic suspension of preventive measures.

Numero d'incarto Sentenza — n. 40099/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, upholding the Second Instance Court's rejection of the applicant's request to suspend public security surveillance measures. The applicant argued that his two-year detention period should trigger an automatic suspension and a new risk assessment, but the court found the detention duration insufficient to meet the statutory threshold. Consequently, the lower court correctly determined that the presumption of social danger remained valid without further verification.

Regesto Legislator

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Art. 14, commi 2-bis e 2-ter del d.lgs. n. 159 del 2011; The concurrent application of personal preventive measures precludes considering the detention period as sufficient to attenuate social danger, requiring a minimum of two years for automatic suspension.

Parole chiave

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preventive measures suspension social danger assessment detention period threshold public security surveillance automatic suspension rule inadmissibility of appeal risk evaluation criteria proroga della carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

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Art. 14, commi 2-bis e 2-ter del d.lgs. n. 159 del 2011
Con decreto del 18/02/2022, la Corte d'appello di Milano rigettava l'impugnazione che era stata proposta da Dzani Di Giammarco contro il decreto del 07/01/2022 del Tribunale di Milano con il quale era stata rigettata la richiesta dello stesso Di Giammarco, avanzata a sensi dell'art. 14, comma 2 -ter, del d.lgs.
Art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.
art. 416-bis cod. pen
276806-01, concernente una fattispecie relativa a giudizio di pericolosità qualificata, desunto da sentenza di condanna non definitiva per il reato di cui all'art. 416-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 29475 del 01/03/2019, Papaluca
Sez. 1, n. 27970 del 09/03/2017, Greco
Sez. 1, n. 27970 del 09/03/2017, Greco, Rv.
Sez. 2, n. 12915 del 05/03/2015, Rango
270655-01; Sez. 2, n. 12915 del 05/03/2015, Rango, Rv.
Sez. U, n. 51407 del 21/06/2018, M.
Tale ermeneutica ha ricevuto l'avallo anche delle Sezioni unite di questa Corte (Sez. U, n. 51407 del 21/06/2018, M., Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI GIAMMARCO DZANI, nato in Germania il 14/01/1980 avverso il decreto del 18/02/2022 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale PIETRO GAETA, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato; letta la memoria dell'Avv. VINCENZO SERGIO VITALE, difensore di Di Giammarco Dzani, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto del 18/02/2022, la Corte d'appello di Milano rigettava l'impugnazione che era stata proposta da Dzani Di Giammarco contro il decreto del 07/01/2022 del Tribunale di Milano con il quale era stata rigettata la richiesta dello stesso Di Giammarco, avanzata a sensi dell'art. 14, comma 2 -ter, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, di sospensione dell'esecuzione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza che era stata applicata al Di Giammarco con il decreto del 03/11/2020 del Tribunale di Milano e di previa verifica della persistenza della pericolosità sociale dello stesso Di Giammarco.

La Corte d'appello di Milano rigettava l'impugnazione del Di Giammarco argomentando, da un lato, che la concomitante sottoposizione del proposto a misura cautelare personale non consentisse, all'esecuzione di questa, di ritenere superata o attenuata la presunzione di attualità della pericolosità sociale e, dall'altro lato, che il periodo di detenzione del Di Giammarco non si era protratto per almeno due anni, come è richiesto dal comma 2-ter dell'art. 14 del d.lgs. n. 159 del 2011, con la conseguenza che correttamente il Tribunale di Milano aveva considerato come periodo rilevante, ai fini di tale comma 2-ter, quello che era intercorso tra la deliberazione della misura di prevenzione (il 03/11/2021) e l'applicazione della stessa misura (il 30/12/2021), periodo che, era, appunto, inferiore a due anni.

2. Avverso l'indicato decreto del 18/02/2022 della Corte d'appello di Milano, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, Dzani Di Giammarco, affidato a un unico motivo, che viene qui enunciato, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione. Il ricorrente deduce la violazione dell'art. 14, commi 2-bis e 2-ter, del d.lgs. n. 159 del 2011, «in relazione all'applicazione del principio della automatica sospensione dell'applicazione della misura di prevenzione successiva ad un periodo di detenzione di anni 2 ed alla nuova rivalutazione della pericolosità sociale».

Dopo avere premesso che la misura di prevenzione gli era stata applicata con decreto del 03/11/2020 e che, tuttavia, la stessa misura aveva avuto concreta esecuzione solo dal 30/12/2021, in ragione del suo stato di detenzione iniziato nel maggio del 2019 (e perdurato, appunto, fino al 30/12/2021), il ricorrente rappresenta che, anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale (il riferimento è, evidentemente, a Corte cost., sent. n. 291 del 2013), contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello di Milano: «[i]l periodo di detenzione, per qualunque regime o finalità, è idoneo per il detenuto a rivalutare la propria condotta, proprio alla luce della privazione della libertà.

La distinzione tra custodia cautelare in arresti domiciliari e detenzione domiciliare quale misura alternativa alla detenzione non muta lo stato di privazione della libertà (ed il suo effetto di emenda) [...]. Si ritiene, pertanto, che la differenziazione operata dalla Corte in merito alla differenza tra i due regimi detentivi sia inefficace rispetto alla ratio della legge»; «il periodo da valutare sia quello strettamente detentivo indipendentemente dalla decorrenza della misura».

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'unico motivo è manifestamente infondato.La Corte d'appello di Milano ha fatto corretta applicazione del principio, più volte ribadito dalla Corte di cassazione e condiviso dal Collegio, secondo cui, in materia di misure di prevenzione personali, la concomitante sottoposizione del proposto a misura cautelare personale, detentiva o non detentiva, incompatibile con la misura di prevenzione, non consente, all'esecuzione di quest'ultima, di ritenere superata o attenuata la presunzione di attualità della pericolosità sociale (Sez. 1, n. 29475 del 01/03/2019, Papaluca, Rv. 276806-01, concernente una fattispecie relativa a giudizio di pericolosità qualificata, desunto da sentenza di condanna non definitiva per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., fino alla cui irrevocabilità il ricorrente era stato sottoposto alla misura della custodia in carcere, protrattasi per circa sei anni, in cui la Corte ha ritenuto legittimo il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca considerando sia l'irrilevanza del periodo trascorso in custodia cautelare ai fini del riesame della pericolosità che il periodo di pochi mesi di detenzione del ricorrente in esecuzione della pena;

Sez. 1, n. 27970 del 09/03/2017, Greco, Rv. 270655-01; Sez. 2, n. 12915 del 05/03/2015, Rango, Rv. 262930-01, relativa a una fattispecie nella quale al ricorrente veniva applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, successivamente sospesa per la sottoposizione del proposto alla custodia cautelare in carcere, e ripristinata, dopo due anni, al cessare della misura cautelare. Inoltre, tra le sentenze non massimate: Sez. 5, n. 37163 del 23/06/2022, Antonuccio; Sez. 2, n. 20691 del 16/03/2022, Chirco;

Sez. 5, n. 41029 del 12/07/2021, Sciarrabba). Tale ermeneutica ha ricevuto l'avallo anche delle Sezioni unite di questa Corte (Sez. U, n. 51407 del 21/06/2018, M., Rv. 273952-01), le quali, proprio con riguardo al comma 2-ter dell'art. 14 del d.lgs. n. 159 del 2011 (comma aggiunto dall'art. 4 della legge 17 ottobre 2017, n. 161), hanno chiarito come tale disposizione, nel dare attuazione al contenuto della sentenza della Corte costituzionale n. 291 del 2013, abbia stabilito che la verifica della persistenza della pericolosità sociale deve avvenire, a opera del tribunale, anche d'ufficio, dopo la cessazione della detenzione - che sia, però, determinata da espiazione di pena - che si sia protratta per almeno due anni.

Alla luce di tali principi, si deve ritenere che del tutto correttamente la Corte d'appello di Milano, avendo rilevato che la detenzione del Di Giammarco per espiazione di pena aveva avuto una durata inferiore a due anni, abbia reputato, nel rispetto dei commi 2-bis e 2-ter dell'art. 14 del d.lgs. n. 159 del 2011, che detta detenzione, in quanto, appunto, inferiore a due anni, non comportasse la necessità di verificare la persistenza della pericolosità sociale del proposto.

2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somm