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Sentenza — n. 40098/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeals against a conviction for collective assault and intentional injury. The court rejects arguments regarding the scope of liability in joint crimes. The decision upholds the lower court's finding of joint responsibility. The ruling confirms the legal principles applied to the facts. The appeals are declared inadmissible due to lack of merit.

Numero d'incarto Sentenza — n. 40098/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeals filed by five defendants against a second-instance judgment confirming their convictions for collective assault and intentional injury. The appellants argued regarding the specific scope of liability and the interpretation of medical evidence, but the court found these arguments manifestly unfounded. The decision upheld the principle that all participants in a collective offense are jointly responsible for the total harm caused, regardless of individual actions.

Regesto Legislator

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Art. 583, comma 1, n. 2 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: In cases of collective assault, all participants are jointly liable for the entire damage caused, and appeals challenging the scope of this liability are inadmissible if the lower court correctly applied the principle of concurrent responsibility.

Parole chiave

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collective assault joint criminal responsibility injury by blows appeal inadmissibility concurrent liability criminal procedure second instance appeal omissione di soccorso

Disposizioni normative citate

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Art. 583, comma 1, n. 2 cod. pen.
Quarto motivo: manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all'aggravante di cui all'art. 583, comma 1, n.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processua
Art. 62 n. 6 cod. pen.
pen.), concessa la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.; -Michelangelo Palmieri, ad anni uno, mesi cinque, giorni dieci di reclusione ed euro 400 di multa, in relazione ai capi A (artt.
Art. 110 cod. pen.
Art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
art. 367 cod. pen
895/1967) ed E (art. 367 cod. pen.), concessa la circostanza attenuante di cui all'art.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
artt. 129 cod. proc. pen
Secondo motivo: violazione di legge con riferimento agli artt. 129 cod. proc. pen., 159 e 161 cod.
art. 81 cod. pen
pen., in violazione delle ordinarie regole di calcolo, essendosi operata la citata diminuzione dopo l'aumento ex art. 81 cod. pen.).3.
art. 62-bis cod. pen
In ogni caso, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen., disposta con il d.l.

Giurisprudenza citata

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Sez. 8, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv.
Sez. 2, n. 32586 del 03/06/2010, Ben Ali
pen., anche l'avulsione di un solo dente incisivo, in quanto occorre far riferimento alla naturale funzionalità dell'organo indipendentemente dalla possibile applicazione di una protesi dentaria (cfr., Sez. 2, n. 32586 del 03/06/2010, Ben Ali, Rv.
Sez. 5, n. 4177 del 07/10/2014, Narcisi
Sez. 5, n. 35274 del 14/07/2022, Taietti
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1.Palmieri Gaetano, nato a Bari il 08/03/1991 rappresentato ed assistito dall'avv. Raffaele Mascolo, di fiducia 2.Palmieri Michelangelo, nato a Bari il 16/01/1987 rappresentato ed assistito dall'avv. Massimo Roberto Chiusolo e dall'avv. Andrea Melpignano, di fiducia 3.Rafaschieri Francesco Alessandro, nato a Bari il 15/11/1985 rappresentato ed assistito dall'avv. Libio Spadaro, di fiducia 4.Di Cosimo Giovanni, nato a Bari il 11/03/1978 rappresentato ed assistito dall'avv. Andrea Melpignano, di fiducia 5.Di Lauro Giuseppe, nato a Bari il 29/04/1963 rappresentato ed assistito dall'avv.

Carlo Russo Frattasi, di fiducia avverso la sentenza n. 3720/16 in data 16/11/2022 della Corte di appello di Bari, prima sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1 -bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del dl. 22 giugno 2023, n. 75 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino; letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, Raffaele Gargiulo, ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 16/11/2022, la Corte di appello di Bari confermava la pronuncia resa in primo grado dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari che, in data 22/03/2016, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato gli imputati sottoindicati, in relazione ai reati rispettivamente loro ascritti, alle pene di giustizia così quantificate: -Gaetano Palmieri, ad anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 800 di multa, in relazione ai capi A (artt. 110, 112, 81 cpv., 582, 583, 585, 612, secondo comma, cod. pen.), B (artt. 110, 628 cod. pen.), D (artt. 110, 61 n. 2 cod. pen., 2, 4, 7 I. 895/1967) ed E (art. 367 cod. pen.), concessa la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.; -Michelangelo Palmieri, ad anni uno, mesi cinque, giorni dieci di reclusione ed euro 400 di multa, in relazione ai capi A (artt. 110, 112, 81 cpv., 582, 583, 585, 612, secondo comma, cod. pen.) e B (artt. 110, 628 cod. pen.), concessa la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.; -Francesco Alessandro Rafaschieri, ad anni due di reclusione, in relazione al capo A (artt. 110, 112, 81 cpv., 582, 583, 585, 612, secondo comma, cod. pen.); -Giovanni Di Cosimo, ad anni due di reclusione, in relazione al capo A (artt. 110, 112, 81 cpv., 582, 583, 585, 612, secondo comma, cod. pen.); -Giuseppe Di Lauro, ad anni due di reclusione, in relazione al capo A (artt. 110, 112, 81 cpv., 582, 583, 585, 612, secondo comma, cod. pen.).

2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di Gaetano Palmieri, Michelangelo Palmieri, Francesco Alessandro Rafaschieri, Giovanni Di Cosimo e Giuseppe Di Lauro, sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione, per i seguenti motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.( 3. Ricorso di Gaetano Palmieri. Motivo unico: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. Si censura l'omessa considerazione della leale confessione del ricorrente, del notevole contributo offerto con le proprie dichiarazioni e del decisivo cambiamento in ordine alla sua condotta di vita.

4. Ricorsi di Michelangelo Palmieri e di Giovanni Di Cosimo. 4.1. Primo motivo: carenza e contraddittorietà di motivazione. Si censura l'omessa considerazione delle dichiarazioni rese da Michelangelo Palmieri, il quale ha di fatto ammesso la sua presenza la sera della rissa (8 marzo 2015) ed ha fornito una spiegazione plausibile tale da giustificare la sua assenza la mattina del 9 marzo 2015, giorno in cui è avvenuta la rapina. Con riferimento alla posizione del Di Cosimo, lo stesso è sì presente la sera dell'8 marzo 2015, ma non è dato sapere dalla sentenza di primo grado quale ruolo lo stesso abbia avuto nella rissa.

Non sono state poi prese in considerazione le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Gaetano Palmieri, concorrente nei reati contestati. 4.2. Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. I fatti nascono da una provocazione e da minacce poste in essere dalle stesse persone offese le quali hanno partecipato attivamente all'evento criminoso. I giudici di merito hanno dapprima ritenuto i reati avvinti dal vincolo della continuazione, poi, però, hanno applicato una pena pari a un vero e proprio cumulo materiale.

5. Ricorso di Francesco Alessandro Rafaschieri. 5.1. Primo motivo: mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla presenza del ricorrente nel locus delíctí commissí. La Corte territoriale ha evitato ogni confronto con quanto censurato dalla difesa nell'atto di impugnazione, proponendo una motivazione di mera apparenza e manifestamente illogica. 5.2. Secondo motivo: violazione di legge con riferimento agli artt. 129 cod. proc. pen., 159 e 161 cod. pen. A seguito del rinvio per la discussione disposto all'udienza del 29/06/2022 per la data del 21/09/2022 su concorde richiesta delle parti, è stato indicato un termine di sospensione della prescrizione, pari a mesi due e giorni ventitrè, che ha determinato lo spostamento in avanti dei termini di prescrizione, rispettivamente al 30/11/2022 per il capo A) e al 02/12/2022 per il capo B).

Si è in presenza di provvedimento emesso fuori dei casi consentiti e allo stesso non possono conseguire gli effetti propri della sospensione, non dovendosene tener conto. Da qui la prescrizione maturata per i citati reati prima della pronuncia in grado di appello. 5.3. Terzo motivo: vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Si sono usate frasi di stile omettendo la concreta valutazione degli elementi prospettati dalla difesa. Il ricorrente ha fornito una minima partecipazione al fatto delittuoso e non ha posto in essere alcuna condotta violenta; lo stesso, inoltre, annovera solo una precedente condanna risalente al 2005. 5.4.

Quarto motivo: manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all'aggravante di cui all'art. 583, comma 1, n. 2 cod. pen. Vi è stato travisamento della prova in ordine alla riferita avulsione dei denti incisivi, in quanto dalla relazione di pronto soccorso si evince come la persona offesa fosse stata dimessa senza la sottoposizione ad alcun intervento volto al ripristino degli incisivi.

6. Ricorso di Giuseppe Di Lauro. Motivo unico: violazione di legge, omessa e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 530 cpv. cod. proc. pen. Dalla motivazione della sentenza impugnata non si ricava la prova dell'elemento soggettivo del reato (lesioni e minacce) e della contestata condotta concorsuale in capo al Di Lauro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono tutti inammissibili.

2. Ricorso nell'interesse di Gaetano Palmieri. Manifestamente infondato è l'unico motivo proposto. La sentenza ha ineccepibilmente dato conto delle ragioni ostative al riconoscimento delle circostanze attenuanti genetiche, valorizzando l'assoluta mancanza di elementi positivi legati al fatto di reato commesso e all'assenza di un fattivo contributo all'impedimento delle conseguenze ulteriori o alla individuazione ed alla cattura dei responsabili, tali da consentire una mitigazione del trattamento sanzionatorio, nonché la complessiva gravità dei reati commessi: trattamento sanzionatorio che ha visto l'adozione di una pena base minima, aumenti assai contenuti per la continuazione ed una computazione complessiva in melius in modo del tutto ingiustificato (il ricorrente - come il coimputato Michelangelo Palmieri - si è, infatti, visto ridurre la pena di un terzo ex art. 62 n. 6 cod. pen., in violazione delle ordinarie regole di calcolo, essendosi operata la citata diminuzione dopo l'aumento ex art. 81 cod. pen.).3.

Ricorsi nell'interesse di Michelangelo Palmieri e di Giovanni Di Cosimo. 3.1. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è il primo motivo. La Corte territoriale non avrebbe tenuto conto di una serie di elementi che escluderebbero la penale responsabilità dei ricorrenti. A detta della difesa, la sentenza impugnata non opera alcun riferimento alle dichiarazioni rese da Michelangelo Palmieri in sede di interrogatorio, secondo cui la rissa era avvenuta per iniziativa dei rumeni, i quali avevano aggredito lo zio dei fratelli Palmieri, e che Michelangelo Palmieri era intervenuto per evitare conseguenze più gravi: il medesimo ha ammesso la sua presenza la sera della rissa dell'8 marzo 2015 e ha fornito una spiegazione plausibile tale da giustificare la sua assenza la mattina del 9 marzo 2015, giorno in cui era avvenuta la rapina.

Tale motivo di ricorso concernente Michelangelo Palmieri, aspecifico e manifestamente infondato, tende altresì a proporre una non consentita rilettura dei fatti di causa. Inoltre, il ricorrente reitera il motivo proposto in sede di appello e già criticato dalla pronuncia, non avendo lo stesso chiarito, già in quella sede, quale sarebbe la spiegazione plausibile che costui avrebbe fornito circa la propria assenza rispetto ai fatti del 9 marzo 2015. Al riguardo - come evidenziato dalla Procura generale - la sentenza impugnata ha valorizzato la ricognizione fotografica e le concordi dichiarazioni rese dalle persone offese, circa la partecipazione al pestaggio, ritenendo "recessivo" quanto dichiarato da Michelangelo Palmieri, tenuto conto proprio della valutazione circa l'attendibilità delle due persone offese, confermate dalle affermazioni del connazionale Daniel Dicu Florin.

Il Di Cosimo era presente la sera dell'8 marzo, ma non sarebbe "dato sapere dalla sentenza di primo grado quale ruolo lo stesso abbia avuto nella rissa". Tale aspetto è stato congruamente svalutato dalla pronuncia, la quale ha dato rilievo alla presenza del Di Cosimo fin dall'inizio sul teatro dei fatti, come confermato dallo stesso Michelangelo Palmieri. Tale presenza configura una condotta concorrente nel reato. 3.2. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è il secondo motivo. Si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; inoltre, le pene applicate evocherebbero un cumulo materiale più che la continuazione, essendosi allontanati i giudici di merito dal minimo editale.

Anche in questo caso si reitera sostanzialmente l'omologo motivo di appello, omettendo il doveroso confronto con il contenuto del decísum che, a fronte della valorizzazione della negativa personalità degli imputati e dell'oggettiva gravità degli addebiti, ha visto l'applicazione di una pena base minima ed aumenti contenuti per la continuazione.Come è noto, la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (cfr., Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899;

Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419). Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale deve, quindi, motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Pertanto, il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione (cfr., Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826;

Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737). In ogni caso, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489).

4. Ricorso nell'interesse di Alessandro Rafaschieri. 4.1. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è il primo motivo. Si assume che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto di quanto censurato dalla difesa: in particolare, il Dicu avrebbe sottoscritto i verbali di individuazione senza neppure leggerli, avendo riferito nel Pronto soccorso di essere stato aggredito da persone sconosciute, e la stessa cosa sarebbe avvenuta nei confronti del Tatariu. Ancora una volta, si è in presenza di un motivo che riproduce acriticamente profili di censura idoneamente vagliati e correttamente disattesi dalla sentenza impugnata.

La censura della difesa, indeducibile nell'odierna sede di legittimità, perché imperniata su una non consentita rivalutazione meramente fattuale delle fonti di prova, rivela altresì la sua palese infondatezza avuto riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di secondo grado ha confermato la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di lesioni aggravate e, in particolare, ha indicato puntualmente gli elementi sulla base dei quali ha ritenuto certa la identificazione dell'imputato da parte delle persone offese. L'osservazione difensiva circa l'asserita contraddizione in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nel valorizzare il dato probatorio del riconoscimento dell'imputato da parte delle persone offese, le quali dapprima riconoscevano personalmente Francesco Alessandro Rafaschieri e, appena un'ora dopo, affermavano di essere state aggredite verbalmente da "persona sconosciuta", appare del tutto inconferente, avendo i giudici di merito correttamente osservato che riferire di essere stati vittima di un'aggressione da parte di persona sconosciuta non priva di valore probatorio il riconoscimento del Rafaschieri, precedentemente effettuato da ben tre testi, quale coautore del pestaggio. 4.2.

Manifestamente infondato è il secondo motivo. Si assume cha la richiesta di rinvio presentata dalle parti il 29/06/2022 debba essere qualificata come impedimento ai sensi dell'art. 159, primo comma, n. 3 cod. pen., cui ne discenderebbe un limite massimo di sospensione del termine prescrizionale di sessanta giorni; di conseguenza, il reato contestato si sarebbe prescritto in data 07/11/2022, precedente alla data di pronuncia della sentenza di appello. Invero, l'art. 159, comma primo, cod. pen. stabilisce che il corso della prescrizione rimane sospeso, tra l'altro, nel caso di «sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore.

In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni». Il legittimo impedimento che impone il rinvio dell'udienza è soltanto quello attinente alla posizione dell'imputato o del suo difensore, poiché la disposizione di cui all'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., che prevede la valutazione del legittimo impedimento del difensore ai fini del rinvio dell'udienza, opera esclusivamente nei confronti del difensore dell'imputato e non si estende al difensore della parte civile (cfr., Sez. 2, n. 39369 del 02/10/2008, Boscolo, Rv. 241865;

Sez. 5, n. 39334 del 13/07/2011, Boschi, Rv. 251530; Sez. 5, n. 9511 del 10/02/2022, Musto, Rv. 282937). Qualora il giudice, su richiesta del difensore, accordi un rinvio dell'udienza, pur in mancanza delle condizioni che integrano un legittimo impedimento (dell'imputato o del suo difensore), il corso della prescrizione è sospeso per tutta la durata del differimento, discrezionalmente determinato dal giudice e non opera il limite dei sessanta giorni di cui all'ultima parte del citato art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen. (cfr., per tutte, Sez.

U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262914). Ne consegue che la richiesta di rinvio presentata da altra parte congiuntamente o con l'adesione della difesa dell'imputato è assimilabile a una richiesta di rinvio formulata anche dal difensore dell'imputato (che nell'aderirvi la fa propria) e di conseguenza, in caso di accoglimento, comporta la sospensione della prescrizione per l'intero periodo (cfr., Sez. 5, n. 1392 del 15/12/2022, dep. 2023, Feligioni, Rv. 284045; nello stesso senso, Sez. 4, n. 51448 del 17/10/2017, Polito, Rv. 271328;

Sez. 5, n. 26449 del 13/04/2017, Flammia, Rv. 270539; Sez. 6, n. 51912 del 17/10/2017, Pizzolante, Rv. 271561, secondo cui, il rinvio del processo disposto sull'accordo delle parti comporta la sospensione del termine di prescrizione, ai sensi dell'art. 159, comma 1, n. 3), cod. pen., anche nel caso in cui l'accoglimento della richiesta di rinvio non sia imposto da una particolare disposizione di legge). Nella specie, il rinvio per la discussione disposto all'udienza del 29/06/2022 all'udienza del 21/09/2022, differimento disposto su concorde richiesta delle parti, ha determinato la sospensione della prescrizione per il complessivo periodo pari a mesi due e giorni ventitrè, circostanza che ha correttamente determinato lo spostamento in avanti dei termini di prescrizione, rispettivamente al 30/11/2022 per il capo A) e al 02/12/2022 per il capo B), date entrambe successive alla pronuncia della sentenza di appello (16/11/2022).

L'intervenuto decorso del suddetto termine in data successiva alla decisione impugnata non può essere rilevato in questa sede, poiché l'inammissibilità del ricorso per cassazione (determinata nella specie dalla manifesta infondatezza di tutti i motivi proposti) non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (cfr., per tutte, Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L, Rv. 217266). 4.3. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è il terzo motivo.

La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, circostanza che rende la statuizione in parola insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Suprema Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (nella specie, intrinseca gravità dei fatti e precedente penale), rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Sez. 8 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244). 4.4. Manifestamente infondato è il quarto motivo. Va preliminarmente evidenziato come il ricorrente articoli un motivo in fatto (contestando gli esiti del referto dei medici di Pronto Soccorso), senza mettere in discussione il principio di diritto. Invero, dalla cartella clinica emerge il fatto storico dell'avulsione: nella stessa, si parla, infatti, di "riferita avulsione traumatica di incisivi superiori". Il fatto che non vi siano interventi terapeutici al riguardo non ne esclude il rilievo, atteso che integra la fattispecie criminosa di cui all'art. 583, comma primo, n. 2 cod. pen., anche l'avulsione di un solo dente incisivo, in quanto occorre far riferimento alla naturale funzionalità dell'organo indipendentemente dalla possibile applicazione di una protesi dentaria (cfr., Sez. 2, n. 32586 del 03/06/2010, Ben Ali, Rv. 247979;

Sez. 5, n. 4177 del 07/10/2014, dep. 2015, Narcisi, Rv. 262845). La Corte d'appello ha fatto corretta applicazione del summenzionato principio di diritto, dando conto anche dei dati probatori a supporto del "fatto storico" accertato (quale conseguenza dell'aggressione) dell'avulsione.

5. Ricorso nell'interesse di Giuseppe Di Lauro. Manifestamente infondato è l'unico motivo svolto. La sentenza impugnata ha chiarito il ruolo assunto dall'imputato, il quale era presente all'episodio ed ha schiaffeggiato il Tataru. Al riguardo, va rilevato che non è dubbio che in caso di aggressione fisica collettiva, ancorchè non simultanea, ognuno dei concorrenti risponda del complesso delle lesioni riportate dalla vittima e dunque anche di quelle non direttamente causate dall'azione materialmente posta in essere dal singolo. Ma, per l'appunto, l'azione collettiva, in quanto caratterizzata dalla consapevolezza di ognuno dei partecipanti della convergente condotta degli altri, è fonte di responsabilità concorsuale per tutte le conseguenze determinate nella misura in cui i singoli, al di là dell'entità delle specifiche condotte materiali realizzate, con il proprio comportamento certamente si rafforzano vicendevolmente nel proprio proposito criminoso (Sez. 5, n. 35274 del 14/07/2022, Taietti, Rv. 283648).

Nel caso in esame risulta accertata la presenza del Di Lauro sia nel primo contatto che nel successivo pestaggio ai danni del Tataru. In particolare, la sentenza impugnata evidenzia che il Di Lauro è stato riconosciuto senza dubbio dai testi Istambir e Tataru quale partecipante all'aggressione: da qui l'indiscutibile configurabilità del concorso di persone nel reato. Ogni altro profilo di doglianza tende a sottoporre al giudice di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del t 9 I fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio, rimessi all'esclusiva competenza del giudice di merito.

6. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processua