Italian Supreme Court annuls appeal judgment for holding criminal trial in absentia despite defendant's recent home detention.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court annulled the Court of Appeal's judgment without remittal, ordering a new trial. The defendant argued the trial in absentia violated procedural law because he was in home detention for another matter at the time. The court ruled that home detention constitutes a legitimate impediment to appearing, requiring the proceedings to be suspended regardless of the defendant's ability to inform the judge earlier. Consequently, the lower court's decision to proceed without the defendant was overturned.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 420 ter cod. proc. pen.; Art. 485 cod. pen.; Art. 648 cod. pen.: Home detention for another cause constitutes a legitimate impediment to appearing, precluding a trial in absentia and mandating a suspension of proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LAEZZA SALVATORE nato a NAPOLI il 05/05/1955 avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALESSANDRO CIMMINO che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. udito il difensore, avvocato MORO DAVIDE del foro di SANTA MARIA CAPUA VETERE, che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. t
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Laezza Salvatore, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal Tribunale della stessa città il 29/1/2016 in relazione alla ricettazione di un assegno bancario ritenuto "clonato" perché frutto di falsificazione. A sostegno del ricorso ha dedotto: 1.1. Violazione dell'art. 420 ter cod. proc. pen. e vizio di motivazione per essersi proceduto in assenza dell'imputato, pur avendo il difensore evidenziato il legittimo impedimento del Laezza, in stato di detenzione domiciliare per altra causa.
La Corte di appello, infatti, aveva negato il rinvio dell'udienza del 22/2/2022 sul rilievo che la richiesta di autorizzazione ad allontanarsi dal proprio domicilio era stata avanzata in ritardo dal Laezza al giudice di sorveglianza, soltanto indata 18/2/2022. 1.2. Violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, ad avviso del ricorrente da ricondurre nell'ipotesi di cui all'art. 485 cod. pen. ormai depenalizzata e non in quella di cui all'art. 648 cod. pen.
2. Il ricorso è fondato: secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, anche a Sezioni Unite, infatti, la detenzione dell'imputato per altra causa, sopravvenuta nel corso del processo e comunicata solo in udienza, integra un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire e preclude la celebrazione del giudizio in contumacia, anche quando risulti che l'imputato medesimo avrebbe potuto informare il giudice del sopravvenuto stato di detenzione in tempo utile per la traduzione, in quanto non è configurabile a suo carico, a differenza di quanto accade per il difensore, alcun onere di tempestiva comunicazione dell'impedimento (Sez.
U, n. 37483 del 26/09/2006, Rv. 234600, Arena). Anche più di recente le sezioni unite di questa Corte hanno riaffermato il principio, senza alcuna distinzione tra detenzione carceraria o domiciliare, ribadendo, con esplicito riferimento a quest'ultima, che la restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone il rinvio del procedimento ad una nuova udienza e la traduzione dell'imputato stesso. (Sez.
U., n. 7635 del 30/09/2021, Rv. 282806, Costantino).
3. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte territoriale per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio.Così deciso il 6 april