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Sentenza — n. 40090/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeals as inadmissible due to improper personal filing and lack of specific grounds.

Numero d'incarto Sentenza — n. 40090/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by three defendants inadmissible. The personal appeal was rejected because the law requires such filings to be submitted by a qualified defense attorney, while the joint appeals were dismissed for being too generic and failing to specify the exact grounds of complaint. Consequently, the defendants were ordered to pay court costs and a fine to the state treasury.

Regesto Legislator

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Art. 571, 581, 613, 616 c.p.p.; The Court of Cassation must reject criminal appeals that are filed personally by the accused or that lack the required specificity of grounds, as these defects render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal personal filing defect lack of specificity qualified defense attorney court costs award perseguimento penale per truffa difetto di legittimazione dell'associazione complicità

Disposizioni normative citate

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Art. 571 c.p.p.
Art. 581 c.p.p.
Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 613 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
D.L. n. 137/2020
I ricorsi sono stati trattati con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep.
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CAPOZZA GIOVANNI nato a TARANTO il 08/02/1951 GATTO MICHELE nato a CAROSINO il 03/03/1947 QUARTO PIERLUIGI nato a TARANTO il 22/02/1960 avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 D.L. n.RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Quarto Pierluigi, Gatto Michele e Capozza Giovanni hanno proposto ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto che I 13/05/2021 li aveva riconosciuti colpevoli della partecipazione ad un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe ai danni di società finanziarie e banche, e dei reati scopo loro rispettivamente ascritti.

2. Con ricorso presentato personalmente il Quarto ha dedotto:

a) Violazione di legge per essersi riconosciuta la partecipazione del ricorrente all'associazione per delinquere, pur attribuendogli un concorso meramente morale in relazione ai singoli fatti, un comportamento silente ed una mera attività di accompagnamento;

b) Vizio di motivazione in ordine al riconoscimento di responsabilità con riferimento ai reati contestati ed in ordine al trattamento sanzionatorio.

3. Con due distinti ricorsi, perfettamente sovrapponibili tra loro, proposti a mezzo del comune difensore avv. Luigi Danucci, il Gatto ed il Capozza hanno articolato un unico motivo di impugnazione, deducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alle censure sollevate con i ricorsi in appello, all'estraneità dei ricorrenti ai reati contestati ed all'assenza di elementi idonei ad emettere una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

4. I ricorsi sono stati trattati con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020.

5. Il ricorso proposto personalmente dal Quarto è inammissibile, in quanto il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010 che, in motivazione, ha precisato che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore).

6. Anche i ricorsi proposti nell'interesse del Gazzo e del Capozza sono inammissibili, per la loro genericità. La sentenza impugnata, infatti, ha dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno portato a riconoscere la consumazione di una serie di reati di truffa e falso posti in essere dal Capozza, presentandosi alle persone offese in compagnia del Quarto ed esibendo documenti recanti le generalità di altri ma l'effige fotografica dello stesso Capozza, ed ha altresì desunto non illogicamente la stabilità di un vincolo associativo tra i predetti ed il Gatto dal rilievo che i proventi delle truffe venivano immancabilmente fatti confluire sui conti di quest'ultimo.• A fronte di tale motivazione i ricorsi del Gatto e del Capozza sono inammissibili, in quanto. si sono limitati a dedurre un asserito vizio di motivazione in ordine a non meglio specificate censure asseritamente sollevate con i ricorsi in appello.

Tra i requisiti del ricorso per cassazione, invece, vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

7. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il