Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific argument regarding sentencing proportionality.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Di Donato Antimo inadmissible for failing to provide specific arguments regarding the proportionality of the external continuation sentence increase. Although the defendant argued that the new sentence was disproportionate compared to the original conviction, the court noted that the lower court had already addressed these reasons in its rescissory decision. Consequently, the appeal was rejected as factually and specifically insufficient, resulting in a ruling against the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81 cod. pen.; Art. 366 cod. proc. pen.: An appeal challenging a sentence increase for external continuation is inadmissible if the lower court has already provided specific reasoning on the proportionality of the increase, rendering the appeal factually and specifically insufficient.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI DONATO ANTIMO nato a AVERSA il 18/09/1991 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI che ha concluso chiedendo per l'annullamento con rinvio per applicazione dell'art. 81 Cp. L'avvocato CARUSO LUDOVICA in difesa di DI DONATO ANTIMO si riporta agli scritti difensivi, chiede l'accoglimento.
Motivi della decisione Con sentenza /5/2021 la sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha annullato, in punto dosimetria della pena fissata in aumento per la continuazione esterna, la sentenza della Corte di appello di Napoli pronunciata il 21/07/2020 nei confronti di Di Donato Antimo. In particolare„ nella sentenza di annullamento si legge che dalla motivazione della sentenza impugnata non è dato evincersi se la quantificazione dell'aumento per la continuazione esterna abbia e in quale misura tenuto conto della particolare posizione del Di Donato, con riguardo alla rilevanza della sua collaborazione considerato lo specifico ruolo rivestito nel sodalizio criminoso diretto e organizzato da Bidognetti e Perrone.
La Corte d'appello di Napoli decidendo in sede di rinvio in riforma della sentenza emessa dal Gup in data 18/01/2019, ritenuta la continuazione con i fatti di cui alla sentenza della Corte d'appello di Napoli del 27/01/2019, irrevocabile il 10/06/2019, ha rideterminato la pena inflitta al Di Donato in anni tre mesi due di reclusione ed euro 2000,00 di multa ritenendo più grave il reato di cui al capo A) della sentenza irrevocabile della Corte d'appello di Napoli del 25/01/2019. Ricorre per Cassazione il Di Donato deducendo violazione ch legge con riguardo all'articolo 81 cod. pen. nella parte in cui l'aumento di pena in continuazione viene quantificato in maniera del tutto non proporzionata e senza alcuna adeguata motivazione nonostante le argomentazioni della senten2:a rescindente.
In particolare, lamenta che i giudici nel riconoscere il vincolo della continuazione tra il reato associativo e i reati fine della sentenza irrevocabile, la cui condanna è stata posta quale pena base, avrebbero dovuto tener conto della concessione dell'attenuante speciale della collaborazione anche per il reato per cui si procede. Motivo per cui doveva essere applicato un aumento in continuazione mantenendo la pena al minimo e applicando gli stessi aumenti di pena e quindi i criteri già adottati dal giudice di merito nella sentenza irrevocabile.
Nel c:aso di specie invece è stata applicata una pena più alta (un anno e tre mesi per un solo capo di imputazione) rispetto ai reati avvinti dalla continuazione interna (per quattro capi di imputazione è stata applicata la pena di un anno di reclusione) Il ricorso è inammissibile avendo la Corte di merito dato conto delle ragioni che l'hanno portata ad un aumento per la continuazione esterna pari a danni uno e mesi tre di reclusione. Premesso che per i fatti di cui alla sentenza irrevocabile del 25/01/2019 (che aveva condannato il Di Donato per estorsione e fatti in materia di armi) è stata irrogata al Di Donato, a titolo di continuazione interna, una pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 1000,00 di multa, la Corte d'appello di Napoli in sede rescissoria ha disposto un aumento, per la ritenuta continuazione esterna con detta sentenza irrevocabile, di anni uno e mesi tre di reclusione, ritenendo tale aumento proporzionato alla gravità della contestazione associativa, così come consacrata nella stessa pena inflitta in primo grado (pari ad anni 7, con l'attenuante della collaborazione e la riduzione per il rito) e alla personalità criminale del prevenuto antecedente la scelta collaborativa, considerando anche lo specifico ruolo rivestito dal medesimo nel sodalizio criminoso diretto e organizzato da Bidognetti.
A fronte di quanto indicato il ricorrente contesta la valutazione operata dalla sentenza rescissoria, insistendo nel ritenere sproporzionato l'aumento fissato a titolo di continuazione esterna senza confrontarsi con l'argomentazione della sentenza impugnata. Il motivo è pertanto inammissibile anche perché versato in fatto e comunque aspecifico. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Roma 05/04/2023 Il Consigliere estensore Il Preside Giovanna Verga Gepp DEPOSITATO