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Sentenza — n. 40086/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls conviction for money laundering, reclassifying the offense as embezzlement due to insufficient factual evidence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 40086/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's conviction for money laundering regarding a stolen vehicle with a fake license plate. The defendant argued the evidence was insufficient to prove he actively participated in evading identification, noting the court's reasoning was apodictic. The court agreed, ruling that mere possession of a stolen car with a fake plate and tools does not automatically constitute money laundering without specific intent to obstruct identification.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Art. 649 cod. pen.: The conduct of driving a stolen vehicle with a counterfeit license plate and possessing tools for illegal acts, without specific evidence of intent to obstruct identification, constitutes embezzlement rather than money laundering.

Parole chiave

Generato dall'IA
money laundering embezzlement stolen vehicle counterfeit license plate insufficient evidence criminal qualification conspiracy verosimiglianza dei motivi d'asilo

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
Art. 649 cod. pen.
articolo 648 cod. pen
Lamenta anche mancata risposta in ordine alla richiesta di riqualificazione del fatto ai sensi dell'articolo 648 cod. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FAIJA GIUSEPPE nato a PALERMO il 13/08/1996 avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA; il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. /A/ Motivi della decisione Con sentenza in data 24/02/2022 la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza del giudice delle indagini preliminari che ha condannato, all'esito del giudizio abbreviato, Faija Giuseppe per concorso in riciclaggio e falso.

I giudici di merito hanno dato atto che l'imputato è stato trovato alla guida di un'autovettura provento di furto a bordo della quale vi erano arnesi e materiali chiaramente utilizzabili per l'effrazione di serrature e comunque per commettere azioni illecite. La macchina aveva targa contraffatta su quella originale al fine di evitare o almeno ridurre il rischio di essere immediatamente scoperto alla guida di un veicolo rubato. Ricorre per Cassazione l'imputato deducendo nullità della sentenza per violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla sussistenza del reato di riciclaggio.

Sostiene che nel caso di specie non si verte in ipotesi di riciclaggio perché la Corte d'appello non ha indicato gli elementi fattuali dai quali infierire la circostanza che l'imputato abbia materialmente o moralmente effettuato le operazioni volte ad ostacolare l'illegittima provenienza del bene risultando sul punto la motivazione apodittica e insufficiente. L'imputato è stato trovato alla guida di un bene alterato ma ciò secondo il ricorrente non è sufficiente per affermare il concorso nel reato. Lamenta anche mancata risposta in ordine alla richiesta di riqualificazione del fatto ai sensi dell'articolo 648 cod. pen.

Il ricorso che investe esclusivamente la condanna per il reato di riciclaggio è fondato nei limiti di seguito indicati. È vero che secondo il consolidato principio di diritto il delitto di riciclaggio si configura anche nelle ipotesi di mera sostituzione della targa di un autoveicolo proveniente da furto in quanto si tratta di condotta univocamente diretta ad ostacolare l'identificazione dell'autovettura, ma è altresì vero che la decisione impugnata si fonda essenzialmente sull'accertamento degli operanti i quali, in data 01/12/2018, hanno notato transitare nella pubblica via un'autovettura Fiat 500 con targa palesemente contraffatta e sul fatto che il conducente del veicolo, accortasi della presenza dei carabinieri, si è accostato a destra simulando un guasto ed a fronte delle domande poste dai militari con riguardo alla non conformità della targa ha eluso il controllo e si è dato alla fuga A bordo della macchina sono stati trovati due passamontagna, due paia di guanti, un cacciavite, un paio di occhiali e un cappello con visiera.

E' stato inoltre appurato che la targa era stata realizzata su un supporto in plastica stampata verosimilmente molto simile a quella in uso alla motorizzazione e sotto questa vi era la targa originale del mezzo che dalla banca dati risultava provento di furto denunciato il 28/10/2018 dal proprietario. È indubbio, pertanto, che l'imputato aveva disponibilità di una vettura di provenienza furtiva con targa contraffatta, sulla quale sono stati trovati arnesi e materiale chiaramente utilizzabile per commettere azioni illecite. La disponibilità di tale mezzo, come dedotto dalla difesa non prova però che il ricorrente abbia realizzato o concorso a realizzare le operazioni finalizzate ad ostacolare l'identificazione del mezzo quale provento di altro delitto.

Il comportamento tenuto dal prevenuto al momento dell'accertamento del fatto, per come delineato in sentenza, appare neutro, in relazione alla qualificazione dello stesso come ricettazione o come riciclaggio, considerato che il Faija era sicuramente consapevole di viaggiare su una vettura di provenienza illecita con targa contraffatta sulla quale era occultato materiale che induceva a ritenere che gli occupanti del mezzo avevano intenzione di commettere azioni non lecite Le sentenze di merito non indicano però elementi in grado di imputare anche a titolo di concorso al prevenuto l'attività di sostituzione delle targhe che non sia il generico interesse ad apporre una targa contraffatta su quella originale per non essere scoperti alla guida di un veicolo rubato„ e non considerano la possibilità che il ricorrente abbia potuto ricevere la vettura già con la targa sostituita.

Il fatto, di cui al capo A), così come accertato, deve essere più correttamente qualificato come ricettazione e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per la rideterminazione della pena. P.Q.M . Riqualificato il fatto ai sensi dell'articolo 648 primo comma cod. pen. annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per la rideterminazione della pena. Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Roma 5/04/2023 Il Consigliere estensore Giovanna V