Italian Court dismisses appeal for money laundering as it lacks specific legal grounds under criminal procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible because the petitioner merely requested a re-evaluation of evidence without raising new legal arguments. The lower courts found the defendant guilty of money laundering based on bank transfers from fraud victims, which the Court of Appeal correctly identified as sufficient proof of monetization. The Court ruled that the appeal failed to meet the specificity requirements of Article 581 of the Criminal Procedure Code, as it merely reiterated previously dismissed complaints.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. C, cod. proc. pen.; Art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; An appeal is inadmissible if it lacks specific legal grounds and merely reiterates arguments already examined and rejected by the Court of Appeal.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GERACI CARLO nato a VERCELLI il 18/11/1982 avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di MESS:1NA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA; uthke- il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI-ehe ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. Motivi della decisione Con sentenza in data 13/06/2022 La Corte d'appello di Messina ha confermato in punto di responsabilità la sentenza del Tribunale di Patti che ha condannato Geraci Carlo per riciclaggio di denaro proveniente da operazioni di frode informatica. Ricorre per Cassazione il Geraci deducendo:
1. violazione di legge per essere stati acquisite senza il consenso della difesa le querele sporte da Secreti Annamaria, Merli Giorgio e Fiorucci Ivana;
2. mancanza di motivazione con riguardo al motivo di gravame relativo al dolo del reato. Il difensore del ricorrente ha presentato conclusioni scritte. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità. Il ricorrente si è limitato a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio acquisito e valutato conformemente dai due giudici del merito, e a presentare doglianze prive della necessaria specificità (ex art. 581, comma 1, lett. C), cod. proc. pen.), poiché ha reiterato più o meno pedissequamente quelle già esaminate ed incensurabilmente disattese dalla Corte di appello.
I giudici d'appello hanno, infatti, dato atto che le denunce rilevano non per la ricostruzione dei fatti storici ivi rappresentati ma quale mero dato documentale necessario per dimostrare che Secreti Annamaria, Merli Giorgio e Fiorucci Ivana avevano segnalato all'Autorità che dai loro conti correnti erano stati effettuati dei bonifici non a loro riferibili. Così come è stato dato atto che detti bonifici erano confluiti sul conto corrente del ricorrente che aveva subito prelevato le relative somme. Correttamente è stato pertanto ritenuto che la condotta dall'imputato fosse quella di chi mette a disposizione il proprio conto corrente per ricevere denaro proveniente da un'operazione di frode informatica consentendo così l'immediata monetizzazione del profitto attraverso il prelievo del contante.
Operazione che sicuramente è idonea ad ostacolare la provenienza del denaro così prelevato, con conseguente sussistenza del reato di riciclaggio esistendone i presupposti oggettivi e soggettivi. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Roma 05/04/2023 Sentenza a motivazione semplificata Il Consigliere estensore Il Presiden Giovanna Verga Geppino DEPOSITAT