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Sentenza — n. 40081/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to procedural defects and merits attacks in Italian criminal procedure.

Numero d'incarto Sentenza — n. 40081/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting all three grounds raised by the appellant. The appellant argued that he was improperly notified of the appeal due to a change in his lawyer's office address and that the conviction for fraud was based on insufficient evidence. The court ruled that the notification was valid because the original lawyer retained the elected domicile, and the other arguments violated cassation limits by attacking the merits or fact-finding. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 151, 156 comma 2, 179, 616 cod. proc. pen.; The Court of Cassation declares appeals inadmissible when they attack the merits of the decision or challenge factual evaluations reserved for the trial judge, and when procedural defects are cured by the retention of the original elected domicile.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility procedural notification defects elected domicile retention merits attack cassation factual evaluation limits recidivism assessment court costs and fines sanzione disciplinare dell'avvocato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 151 cod. proc. pen.
Art. 156 comma 2 cod. proc. pen.
Art. 179 cod. proc. pen.
nonché nullità assoluta ed insanabile ex art. 179 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
art. 179 cod. proc. pen
nonché nullità assoluta ed insanabile ex art. 179 cod. proc. pen.
art. 97 comma 4 cod. proc. pen
Fausto Vecchio del foro di Salerno, presso il quale aveva eletto domicilio in una fase antecedente alla vocatio in iudicium e che, peraltro, nelle more aveva anche mutato sede dl suo studio legale, oltre ad essere stato sostituito nel giudizio di primo grado, ex art. 97 comma 4 cod. proc. pen.
art. 606 cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi addotti si discostano dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. Un., 30/4/7/1997, n. 6402
Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MOLLICA ALDO nato a SALERNO il 29/08/1973 avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; letta la requisitoria del P.G., in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato; lette le conclusioni del difensore, che ha chiesto "assolvere l'odierno appellante da reato a lui ascritto., perché il fatto non costituisce reato ovvero con altra formula di giustizia; in subordine, "disconosciuta la recidiva contestata, ritenuta la continuazione, minimo della pena e conseguente riduzione delle condanne risarcitorie comminate'' Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di Firenze con sentenza del 13/12/2021 ha confermato la sentenza del Tribunale di Lucca che il 7/7/2018 aveva riconosciuto Mollica Aldo colpevole del reato di truffa, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile.

2. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per Cassazione il Mollica, articolando tre motivi di impugnazione: 2.1. Violazione degli artt. 151 e 156 comma 2 cod. proc. pen. nonché nullità assoluta ed insanabile ex art. 179 cod. proc. pen. del giudizio di secondo grado: assume il ricorrente di essere stato detenuto in carcere, in esecuzione di un cumulo di pene, dall'8/6/2016 sino all'11/6/2021, quando era stato sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare fino alla scarcerazione definitiva in data 15/12/202:1., e di non aver ricevuto, pertanto, alcuna notificazione del decreto di citazione in appello, eseguita, invece, nello studio professionale dell'originario difensore di fiducia, avv.

Fausto Vecchio del foro di Salerno, presso il quale aveva eletto domicilio in una fase antecedente alla vocatio in iudicium e che, peraltro, nelle more aveva anche mutato sede dl suo studio legale, oltre ad essere stato sostituito nel giudizio di primo grado, ex art. 97 comma 4 cod. proc. pen. dall'odierno difensore avv. Andrea Alessandro Bagatti. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione per essere stati riconosciuti gli elementi costitutivi del reato di truffa sulla base della semplice presentazione del ricorrente alla persona offesa come avvocato, in un esercizio pubblico, avvalorando la qualifica professionale con la presentazione di un mero biglietto da visita. 2.3.

Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconosc:imento della recidiva.

3. Il pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Assunta Cocomello, con requisitoria scritta ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

4. La difesa del ricorrente ha presentato conclusioni scritte, in epigrafe riportate, insistendo nei motivi di ricorso.

5. Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi addotti si discostano dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. perché manifestamente infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata. 5.1. Il primo motivo di ricorso, in particolare, è manifestamente infondato. Il ricorrente, infatti, non risulta aver in alcun modo documentato e nemmeno dedotto, nel giudizio di merito, il suo stato di detenzione, dedotto e solo parzialmente documentato, invece, soltanto in questa sede, sicché non poteva ricevere la notifica nel luogo di detenzione, con le modalità di cui all'art. 156, comma 1 cod. proc, pen., mediante consegna di copia alla persona.

Deve, pertanto, ribadirsi il principio secondo cui è comunque valida la notificazione presso il domicilio eletto quando il destinatario sia detenuto per altra causa, presupponendo l'elezione, a differenza della mera dichiarazione, l'indicazione di una persona legata da un rapporto fiduciario tale da impegnarla a ricevere gli atti riguardanti l'imputato ed a consegnarli al medesimo (Cass. sez. 6, n. 4836 del 03/12/2014, Rv. 262055), Va altresì rilevato che l'elezione di domicilio, effettuata dal Mollica presso il suo difensore di fiducia, non è mai stata revocata, così come nel giudizio di merito non risulta essere mai stata revocata tale nomina fiduciaria, tanto che lo stesso atto di appello, redatto dall'avv.

Bagatti, indicava il domicilio eletto presso l'avv. Vecchio; né, essendo stata ricevuta dall'avv. Vecchio a mezzo pec la notifica del decreto di citazione a giudizio in appello, può assumere alcuna rilevanza l'eventuale cambio di sede del suo studio legale. 5.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibille perché, contesl:ando, peraltro in termini di assoluta genericità, l'idoneità degli artifici descritti in sentenza a trarre in inganno la persona offesa, prospetta una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte di cassazione, trattandosi, invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

Un., 30/4/7/1997, n. 6402, riv. 207944). In tema di motivi di ricorso per cassazione, invece, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965). 5.3.

Inammissibile perché attacca il merito della decisione impugnata è anche il terzo motivo di impugnazione, atteso che la corte territoriale ha ritenuto determinante nella consumazione del reato la condizione di recidivo reiterato, specifico nel quinquennio, esplicitando tale valutazione con un percorso argomentativo privo di vizi logici e fondato, invece, sul "curriculum criminale" del ricorrente, evidenziato da cinque pagine di un certificato del casellario giudiziale per reati di diversa indole, come tale ritenuto assolutamente indicativo di non comune capacità a delinquere.

6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle.ammende, di una somma che, considerati i.profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in euro tremila. P.Q.MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 16 marzo 2013 Il Consigliere estensore Il Presi