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Sentenza — n. 40078/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to prove force majeure and lack of new grounds.

Numero d'incarto Sentenza — n. 40078/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the applicant to pay procedural costs. The applicant argued that a system failure prevented them from receiving the appellate judgment in time to file a valid cassation petition, but failed to prove this force majeure or show why they did not request a paper copy. Furthermore, the appeal grounds were merely verbatim repetitions of arguments already made in the appellate court, lacking the required critical analysis of the second-instance decision.

Regesto Legislator

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 175 c.p.p.: The burden of proving force majeure lies with the applicant, who must demonstrate the obstacle and explain why alternative remedies were not sought; appeals must contain new, critical arguments distinct from those previously raised.

Parole chiave

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inadmissibility appeal force majeure burden repetition of grounds cassation procedure procedural costs azione mobiliare scambio di atti giuridici per via elettronica motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Art. 175 c.p.p.
Con il primo motivo, il ricorrente chiede la «restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p.» per proporre «valido ricorso in cassazione».
art. 175 c.p
Con il primo motivo, il ricorrente chiede la «restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p.» per proporre «valido ricorso in cassazione».

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 44568 del 09/12/2010, Perini
Sez. 1, n. 12712 del 28/02/2020, Giglio
In senso analogo: Sez. 1, n. 12712 del 28/02/2020, Giglio, Rv.
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone
277710-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv.
Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio
243838-01; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EL BOUHMI LAHSEN, nato in Marocco il 13/12/1960 avverso la sentenza del 01/03/2022 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 01/03/2022, la Corte d'appello di Milano confermava al sentenza del 15/04/2021 del Tribunale di Milano di condanna di Lahsen El Bouhmi alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione ed € 2.500,00 di multa per i reati di riciclaggio in concorso di un'autovettura Ferrari (capo A) e di ricettazione in concorso di un modulo per carta di circolazione (capo C).

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Milano, ha proposto ricorso per cassazione Lahsen El Bouhmi, per il tramite del proprio difensore, affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente chiede la «restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p.» per proporre «valido ricorso in cassazione». A sostegno di tale richiesta, il ricorrente rappresenta che, «malgrado il pagamento dei diritti di copia avvenuto il 10 giugno 2022, [...] il servizio automatizzato della Corte non ha inviato la decisione di secondo grado oggetto di gravame», con la conseguente grave violazione del diritto di difesa, «cui non è stato possibile ovviare in alcun modo trattandosi di un portale ove non è previsto un dialogo con persone fisiche».

Il ricorrente afferma quindi che «[o]nde non perdere i termini del ricorso in questa sede si riprodurranno tali e quali le censure prospettate in secondo grado, in attesa di ottenere la remissione in termini da parte» della Corte di cassazione. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce l'«illogica motivazione circa la sussistenza dell'elemento psicologico». Il ricorrente riproduce testualmente il primo motivo del proprio appello. 2.3. Con il terzo motivo, proposto in via subordinata, il ricorrente deduce l'«erronea motivazione circa la mancata declaratoria di prescrizione del reato sub. c» dell'imputazione.

Il ricorrente riproduce testualmente il secondo motivo del proprio atto di appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo - con il quale il ricorrente ha in effetti richiesto la restituzione nel termine per proporre un «valido ricorso in cassazione» sull'assunto di non avere potuto osservare il relativo termine a causa del mancato rilascio, da parte del «servizio automatizzato della Corte» d'appello di Milano, della copia della sentenza di tale Corte contro cui intendeva ricorrere - è manifestamente infondato. Anzitutto, si deve rilevare che il ricorso è stato proposto tempestivamente il 14 giugno 2022 (nel dispositivo, emesso il 01/03/2022, la Corte d'appello di Milano aveva indicato il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza), con la conseguenza che non sussistono i presupposti per la richiesta restituzione nel termine.

In ogni caso, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, grava sul soggetto che richieda la restituzione nel termine per proporre impugnazione, adducendo una causa di forza maggiore, l'onere di provare il verificarsi del fatto ostativo al tempestivo esercizio della facoltà di impugnazione (Sez. 1, n. 44568 del 09/12/2010, Perini, Rv. 249281-01. In senso analogo: Sez. 1, n. 12712 del 28/02/2020, Giglio, Rv. 278706-01). Nel caso in esame, il ricorrente non ha dimostrato la verificazione del menzionato fatto asseritamente ostativo al tempestivo esercizio della facoltà di proporre un «valido ricorso in cassazione», atteso che egli si è in proposito limitato ad allegare al ricorso copia della ricevuta telematica di pagamento dei diritti di copia della sentenza della Corte d'appello di Milano, senza tuttavia allegare alcuna documentazione idonea a comprovare la stessa presentazione della richiesta di copia della sentenza e, comunque, il malfunzionamento del sistema e la mancata trasmissione della copia della sentenza richiesta, né, soprattutto, ha indicato per quale ragione, lo stesso 10 giugno 2022, a fronte dell'asserito malfunzionamento del sistema, non abbia richiesto alla cancelleria della Corte d'appello, come ben avrebbe potuto fare, una copia cartacea della sentenza.

2. Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili. Essi infatti, come si è detto nella parte in fatto, consistono nella testuale riproduzione, rispettivamente, del primo e del secondo motivo dell'appello che era stato proposto dall'imputato avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Milano, con la conseguenza che, evidentemente, sono privi di qualunque correlazione con le ragioni poste a fondamento dell'impugnata sentenza di secondo grado della Corte d'appello di Milano e omettono, perciò, di assolvere alla tipica funzione del motivo di ricorso per cassazione che è quella di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto dli ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708- 01).

3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem