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Ordinanza — n. 39764/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39764/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39764/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: Corsini Riccardo Antonio, nato a Bari il 06/05/1971, avverso la sentenza del 28/09/2022 della Corte di appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39764/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 15505 del 2018 Rv. 272853). 4.Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina concorso di motivi di sospensione motivi di cassazione ricusazione del pubblico ministero ritiro della querela penale ripudiazione

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari, parzialmente riformando la sentenza del GUP del Tribunale di Bari del 12 novembre 2019 applicava al ricorrente, su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., la pena richiesta in relazione al reato di rapina.
art. 129 cod. proc. pen
2.Ricorre per cassazione Riccardo Antonio Corsini e deduce violazione di legge per non avere la Corte valutato la sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: Corsini Riccardo Antonio, nato a Bari il 06/05/1971, avverso la sentenza del 28/09/2022 della Corte di appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari, parzialmente riformando la sentenza del GUP del Tribunale di Bari del 12 novembre 2019 applicava al ricorrente, su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., la pena richiesta in relazione al reato di rapina. 2.Ricorre per cassazione Riccardo Antonio Corsini e deduce violazione di legge per non avere la Corte valutato la sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. 3.11 ricorso è manifestamente infondato. Deve ricordarsi _il pacifico insegnamento di legittimità secondo cui, in tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522 Massime precedenti Conformi:

N. 15505 del 2018 Rv. 272853). 4.Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrenftal pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 20.09.2023. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgadari Giovanna Verga DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENAL