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Ordinanza — n. 39760/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to improper grounds regarding plea bargaining and non-merited arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39760/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant, Giuseppe De Simone, challenged a second-instance sentence reducing his term for aggravated robbery by arguing the court failed to evaluate conditions for acquittal under Article 129 of the Criminal Procedure Code. The court rejected this because appeals in plea bargaining proceedings are strictly limited to specific grounds regarding the formation of the plea, prosecutor consent, and the final ruling, excluding general complaints about acquittal conditions.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: In plea bargaining appeals, only grounds concerning the formation of the plea, prosecutor consent, and the final ruling are admissible, rendering complaints about acquittal conditions inadmissible.

Parole chiave

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plea bargaining appeal inadmissible grounds acquittal conditions second instance review court costs and fine commisurazione della pena per rapina riduzione della pena modifica della sentenza

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 129 c.p.p.
Ricorre per cassazione Giuseppe De Simone, a mezzo del suo difensore, articolando un unico motivo di ricorso con cui lamenta l'omessa valutazione da parte della Corte di appello delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod.
Art. 616 c.p.p.
Il ricorrente deve essere condannato, ex art. 616 cod.
art. 129 cod. proc. pen
Ricorre per cassazione Giuseppe De Simone, a mezzo del suo difensore, articolando un unico motivo di ricorso con cui lamenta l'omessa valutazione da parte della Corte di appello delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorrente deve essere condannato, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli
(Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv.
Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Mutti
Invero, in conseguenza dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Mutti, Rv.
Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186
pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di DE SIMONE GIUSEPPE nato a NAPOLI il 20/06/1984 avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; a seguito di procedura de plano

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza impugnata, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Gup del Tribunale di Napoli Nord in data 10 giugno 2022 nei confronti di Giuseppe De Simone, per il delitto di rapina aggravata, ha rideterminato su concorde richiesta delle parti la pena inflitta in quattro anni e quattro mesi di reclusione ed euro 2.000 di multa.

2. Ricorre per cassazione Giuseppe De Simone, a mezzo del suo difensore, articolando un unico motivo di ricorso con cui lamenta l'omessa valutazione da parte della Corte di appello delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi non consentiti. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. solo qualora deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del procuratore generale sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono conseguentemente inammissibili, tra l'altro, le doglianze relative alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969). Invero, in conseguenza dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Mutti, Rv. 283878).

4. Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. Il ricorrente deve essere condannato, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 settembr