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Sentenza — n. 39758/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of standing and insufficient grounds for review.

Numero d'incarto Sentenza — n. 39758/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the request for a retrial regarding the seizure of Rolex watches. The appellant, a third-party interested party, argued for a retrial based on procedural omissions and insufficient reasoning by the lower court. The court ruled that the appellant lacked the specific procedural standing to challenge the seizure and that the cited grounds for review did not meet the legal threshold for cassation.

Regesto Legislator

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Art. 257 cod. proc. pen.; Art. 606 cod. proc. pen.: A third party interested in a seizure proceeding lacks standing to challenge the measure unless they hold exclusive procedural rights of the investigated person, and appeals against such orders are admissible only for violations of law, not for defects in reasoning.

Parole chiave

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third party standing procedural rights seizure of evidence cassation appeal violation of law registrazione delle ore di lavoro prove acquisite illegalmente garanzia della proprietà

Disposizioni normative citate

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Art. 257 cod. proc. pen.
La legittimazione sancita dall'art. 257 cod. proc. pen., lungi dal postulare «effetti propagativi» delle singole e specifiche posizioni procedimentali, come sostenuto dal ricorrente, deve comunque coordinarsi con quanto disposto dall'art.
Art. 324 cod. proc. pen.
Art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
pen., probatorio, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge (art. 325, comma 1, cod. proc. pen.), per censurare errores in iudicando o in procedendo, ai sensi dell'articolo 606, lett.
Art. 606, lett. b) e c), cod. proc. pen.
Per il resto, non dà luogo a carenza di motivazione (e, peraltro, neppure a semplice vizio della stessa a norma dell'art. 606, lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Ha proposto ricorso per cassazione Massimiliano Lazzerini, a mezzo del proprio difensore, articolando tre motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 257 cod. proc. pen
La legittimazione sancita dall'art. 257 cod. proc. pen., lungi dal postulare «effetti propagativi» delle singole e specifiche posizioni procedimentali, come sostenuto dal ricorrente, deve comunque coordinarsi con quanto disposto dall'art.
art. 182 cod. proc. pen
pen., lungi dal postulare «effetti propagativi» delle singole e specifiche posizioni procedimentali, come sostenuto dal ricorrente, deve comunque coordinarsi con quanto disposto dall'art. 182 cod.
art. 114 disp. att. cod. proc. pen
pen., secondo cui anche le nullità generali a regime intermedio (quale quella derivante dalla pretesa violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen.) non possono essere eccepite da chi non ha interesse all'osservanza della disposizione violata.
articolo 324 cod. proc. pen
Contro le ordinanze emesse a norma dell'articolo 324 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593
Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di LAZZERINI MASSIMILIANO nato a MONTEVARCHI il 06/01/1967 avverso l'ordinanza del 07/03/2023 del TRIBUNALE DEL RIESAME di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; lette le richieste del PG MARIAEMANUELA GUERRA, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; letta la memoria scritta dell'avv. RAFFAELLO FALAGIANI, per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Roma, con l'ordinanza impugnata, ha rigettato l'istanza di riesame presentata da Massimiliano Lazzerini, quale «terzo interessato», avverso il decreto del pubblico ministero di convalida del sequestro probatorio operato da miliari della Stazione Carabinieri di Roma Piazza Bologna, in relazione a beni pertinenti il reato di cui agli artt. 110-648 cod. pen. (due orologi Rolex), contestato a Mirko Menichetti.

2. Ha proposto ricorso per cassazione Massimiliano Lazzerini, a mezzo del proprio difensore, articolando tre motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 178, lett. c), e 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., per l'omissione dell'avviso della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia. 2.2. Con il secondo motivo, la difesa censura la carenza, l'apparenza o l'incongruità della motivazione in relazione al fumus commissi delicti, non essendosi tenuto conto degli elementi addotti dal ricorrente a riprova della propria qualità di proprietario. 2.3. Il terzo motivo è diretto ad eccepire l'omissione di motivazione e la mancata risposta agli argomenti difensivi, in merito alla provenienza illecita degli orologi (incompatibile con l'esistenza di certificati di garanzia riportanti il medesimo numero seriale).

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. In primo luogo, l'obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, previsto dagli artt. 356 e 364 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen. per il sequestro probatorio, è riferito, per espressa formulazione normativa, alla «persona sottoposta alle indagini, se presente» e non, genericamente, al «destinatario della cautela reale», come suggerito dalla difesa. In ogni caso, il terzo proprietario legittimato a dare impulso al procedimento di riesame, ovvero ad intervenirvi, fermo restando che ha la stessa astratta latitudine di prerogative procedimentali dell'indagato (produrre documenti e altri elementi di prova, partecipare al successivo giudizio di legittimità, etc.), non agisce comunque utendo iuribus spettanti esclusivamente a quest'ultimo.

La legittimazione sancita dall'art. 257 cod. proc. pen., lungi dal postulare «effetti propagativi» delle singole e specifiche posizioni procedimentali, come sostenuto dal ricorrente, deve comunque coordinarsi con quanto disposto dall'art. 182 cod. proc. pen., secondo cui anche le nullità generali a regime intermedio (quale quella derivante dalla pretesa violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen.) non possono essere eccepite da chi non ha interesse all'osservanza della disposizione violata. Il terzo che vanta propri titoli dominicali rispetto al compendio sottoposto a vincolo, con ogni evidenza, è privo di qualsiasi interesse proprio e diretto sul punto, avuto riguardo alla funzione della norma, diretta a tutelare l'indagato/imputato, in considerazione della vocazione probatoria dell'atto di indagine e della conseguente necessità di controllo della regolarità dell'operato della polizia giudiziaria, I profili di censura sono dunque manifestamente infondati.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente non lamenta in concreto l'assoluta carenza di motivazione, ma la sua «incongruità», contestando la solidità logica dell'apparato argonnentativo. Contro le ordinanze emesse a norma dell'articolo 324 cod. proc. pen. in materia di sequestro preventivo e, per effetto del rinvio di cui all'art. 257 cod. proc. pen., probatorio, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge (art. 325, comma 1, cod. proc. pen.), per censurare errores in iudicando o in procedendo, ai sensi dell'articolo 606, lett.

b) e c), cod. proc. pen. Resta esclusa ogni deducibilità di vizi di motivazione, laddove questi non integrino gli estremi della violazione di legge per totale mancanza, anche grafica, ovvero mera apparenza dell'apparato argomentativo, per difetto dei requisiti minimi di completezza e coerenza, tale da rendere impossibile la comprensione dell'itinerario logico seguito dal giudicante. Nel caso di specie, non solo l'ordinanza del Tribunale è abbondantemente motivata in fatto e in diritto, ma lo stesso ricorso si sofferma a contestarne minuziosamente i singoli passaggi esplicativi. Il motivo non è dunque consentito.

3. Analogamente, il terzo motivo, in buona parte, contesta - irritualmente, per quanto appena detto - la articolata ricostruzione delle ipotizzate manomissioni a uno degli orologi e le conseguenze che se ne fanno derivare in tema di possibile provenienza delittuosa degli oggetti sequestrati (in attesa di compiuti accertamenti sulla cassa e sul cinturino anche del secondo orologio). Per il resto, non dà luogo a carenza di motivazione (e, peraltro, neppure a semplice vizio della stessa a norma dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen.), la mancanza di un'espressa disamina di ogni deduzione difensiva, quando questa debba considerarsi implicitamente assorbita e disattesa dalle spiegazioni svolte nella motivazione, se incompatibile con l'impianto di questa e con le sue premesse essenziali, logiche e giuridiche che ne compendiano la ratio decidendi (in tal senso, da ultimo, Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593).

Nel caso di specie, come detto, il Tribunale ha svolto un'ampia ricognizione, allo stato degli atti, della vicenda storica e dei riflessi procedimentali sottesi allo smontaggio e alla possibile cannibalizzazione delle varie componenti degli orologi, previa limatura dei codici identificativi. Anche quest'ultimo motivo non è consentito e risulta comunque manifestamente infondato.

4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende