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Ordinanza — n. 39757/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39757/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39757/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 19/12/2022, il G.i.p. del Tribunale di Roma ha applicato, su richiesta del difensore, munito di procura speciale, e con il consenso del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Isak Davidovic la pena di un anno e otto mesi di reclusione ed C 200,00 di multa per i reati, commessi in continuazione tra loro e in concorso con Predrag Stankovic, di frode informatica pluriaggravata (capo A dell'imputazione) e di furto pluriaggravato (capo B dell'imputazione).

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 133 cod. pen, art. 133 c.p, art. 448 cod. proc. pen, art. 610 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39757/2023 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Roma ha applicato, su richiesta del difensore, munito di procura speciale, e con il consenso del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Isak Davidovic la pena di un anno e otto mesi di reclusione ed C 200,00 di multa per i reati, commessi in continuazione tra loro e in concorso con Predrag Stankovic, di frode informatica pluriaggravata (capo A dell'imputazione) e di furto pluriaggravato (capo B dell'imputazione).

Parole chiave

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abuso di un impianto per l'elaborazione di dati contratto in materia informatica usurpazione d'identità furto di dati indagine internazionale per truffa illecita decodificazione di offerte in codice

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Roma ha applicato, su richiesta del difensore, munito di procura speciale, e con il consenso del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 133 cod. pen
pen., la violazione dell'art. 133 cod. pen., per essere la pena base di due anni di reclusione ed C 200,00 di multa concordata per il più grave reato di cui al capo B) dell'imputazione asseritamente «immotivata ed in violazione dell'art.
art. 133 c.p
pen., per essere la pena base di due anni di reclusione ed C 200,00 di multa concordata per il più grave reato di cui al capo B) dell'imputazione asseritamente «immotivata ed in violazione dell'art. 133 c.p.
art. 448 cod. proc. pen
In base al nuovo comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., inserito dall'art.
art. 610 cod. proc. pen
1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAVIDOVIC ISAK, nato in Serbia il 17/12/1968 avverso la sentenza del 19/12/2022 del G.i.p. del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 19/12/2022, il G.i.p. del Tribunale di Roma ha applicato, su richiesta del difensore, munito di procura speciale, e con il consenso del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Isak Davidovic la pena di un anno e otto mesi di reclusione ed C 200,00 di multa per i reati, commessi in continuazione tra loro e in concorso con Predrag Stankovic, di frode informatica pluriaggravata (capo A dell'imputazione) e di furto pluriaggravato (capo B dell'imputazione).

2. Avverso l'indicata sentenza del 19/12/2022 del G.i.p. del Tribunale di Roma, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, Isak Davidovic, affidato a un unico motivo, con il quale lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., la violazione dell'art. 133 cod. pen., per essere la pena base di due anni di reclusione ed C 200,00 di multa concordata per il più grave reato di cui al capo B) dell'imputazione asseritamente «immotivata ed in violazione dell'art. 133 c.p. anche tenuto conto che nella chiavetta USB erano presenti unicamente i dati informatici di autenticazione della piattaforma austriaca "Bitpanda"», sicché la stessa pena sarebbe «illegittima e non in linea con i parametri di cui all'art. 133 c.p. né viene motivata la ragione per la quale è stata indicata in misura di gran lunga superiore al minimo edittale».

3. In base al nuovo comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La Corte di cassazione ha in particolare chiarito che è inammissibile, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509-01).

Ciò rammentato, si deve rilevare che l'unico motivo di ricorso, con il quale è dedotto il vizio di violazione della legge penale con riguardo alla commisurazione della pena per il reato di cui al capo B) dell'imputazione, non rientra, pertanto, tra i predetti casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento. Trattandosi di impugnazione proposta contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti dopo l'entrata in vigore della menzionata novella di cui alla legge n. 103 del 2017, il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi del secondo periodo di quest'ultimo comma.

Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa