Ordinanza — n. 39753/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza emessa il 14 giugno 2022 la Corte di appello di Bari confermava la sentenza con la quale il primo giudice aveva condannato Francesco Cotena alla pena di due anni di reclusione e 600 euro di multa per il reato di rapina. Ha proposto ricorso personalmente Francesco Cotena chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione della legge penale e vizio motivazionale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 39753/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso presentato è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., in relazione a quanto previsto dall'art. 613, comma 1, del codice di rito, come modificato dall'art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017 n. 103, che ha escluso la facoltà per la parte di presentare ricorso personalmente. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che «il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione» (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011).
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to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COTENA FRANCESCO nato a BARI il 22/10/1977 avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE DI APPELLO DI BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza emessa il 14 giugno 2022 la Corte di appello di Bari confermava la sentenza con la quale il primo giudice aveva condannato Francesco Cotena alla pena di due anni di reclusione e 600 euro di multa per il reato di rapina.
2. Ha proposto ricorso personalmente Francesco Cotena chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione della legge penale e vizio motivazionale.
3. Il ricorso presentato è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., in relazione a quanto previsto dall'art. 613, comma 1, del codice di rito, come modificato dall'art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017 n. 103, che ha escluso la facoltà per la parte di presentare ricorso personalmente. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che «il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione» (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011).
4. All'inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il