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Sentenza — n. 39577/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against detention order citing insufficient evidence of mafia association withdrawal.

Numero d'incarto Sentenza — n. 39577/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Gaetano Mammolenti's appeal against a detention order issued by the Catanzaro Tribunal. The defense argued that intercepted phone calls were misattributed to the wrong case and that Mammolenti had withdrawn from the mafia organization, citing a 'silent period' and alleged acts of assistance to victims. The court held that the lower court correctly applied the law, noting that mere passage of time does not prove withdrawal from the criminal association and that the intercepted evidence sufficiently supported the accusation of organizing the Strongoli 'ndrina.

Regesto Legislator

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Art. 270, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 275, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 416-bis, cod. pen.: The 'silent period' alone cannot prove withdrawal from a mafia association; detention remains justified by the nature of the crime and the defendant's personality unless formal withdrawal or exhaustion of association activity is demonstrated.

Parole chiave

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custodia cautelare in carcere associazione mafiosa tempo silente recesso dall'associazione intercettazioni telefoniche reato 416-bis ordinanza di rinvio a giudizio coazione penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 270, comma 1, cod. proc. pen.
Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori dell'indagato, Avv.ti Nicola Cantafora e Domenico Sirianni, i quali con unico atto hanno dedotto: 2.1 la violazione dell'art. 270 cod.proc.pen.
Art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
pen., la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il cd.
Art. 416-bis, cod. pen.
Il secondo motivo che contesta la gravità indiziaria in ordine al delitto ex art. 416 bis cod.pen.
art. 270 cod.proc.pen
Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori dell'indagato, Avv.ti Nicola Cantafora e Domenico Sirianni, i quali con unico atto hanno dedotto: 2.1 la violazione dell'art. 270 cod.proc.pen.
art. 444 cod.proc.pen
338 e 424 cod.pen., deFinito ex art. 444 cod.proc.pen.
art. 629 cod.pen
Sirianni ha dedotto profili ulteriori di violazione dell'art. 629 cod.pen.
art. 393 cod.pen
in relazione alla vicenda estorsiva contestata, assumendone il travisamento e argomentando sull'alternativa qualificazione giuridica ex art. 393 cod.pen.; ha sostenuto il difetto degli elementi costitutivi dell'aggravante ex art.
art. 416 bis cod.pen
Il secondo motivo che contesta la gravità indiziaria in ordine al delitto ex art. 416 bis cod.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22976 del 13/4/2017
Sez. 2, n. 21707 del 17/4/2019
Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021
Sez. 2, n. 7837 del 12/02/2021
Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da MAMMOLENTI GAETANO n. in Germania il 17/1/1975 avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro in data 7/3/2023 dato atto che si è proceduto a trattazione cori contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8,D.L. n. 137/2020; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria De Santis; letta la requisitoria del P.G., dott. Fulvio Baldi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letti i motivi aggiunti e la memoria a firma del difensore, Avv.Sirianni

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Catanzaro rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di Mammolenti Gaetano avverso il provvedimento del Gip che, in data 13/2/2023, aveva applicato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato di partecipazione ad associazione mafiosa in veste di organizzatore della 'ndrina di Strongoli, articolazione territoriale della indrangheta, nonché dei reati fine di illegale detenzione di armi comuni da sparo ed estorsione aggravata.

2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori dell'indagato, Avv.ti Nicola Cantafora e Domenico Sirianni, i quali con unico atto hanno dedotto: 2.1 la violazione dell'art. 270 cod.proc.pen. La difesa censura il rigetto dell'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche in quanto il collegio cautelare erroneamente avrebbe ricondotto il materiale intercettivo al procedimento c.d. Stige (proc. pen. 3382/2015) mentre lo stesso deriva dal diverso procedimento n. 2060/2018 che vedeva indagati Russo Giuseppe e Calfa Nicola per la violazione degli artt. 338 e 424 cod.pen., deFinito ex art. 444 cod.proc.pen. e privo di profili di connessione con i fatti a giudizio.

Aggiunge che gli esiti captativi attestano il rapporto d'amicizia tra il ricorrente e i Calfa, i quali collaboravano anche sotto il profilo lavorativo con l'indagato in quanto conduttori di proprietà agricole e allevatori di bestiame, sostenendo che l'interpretazione fornita dall'ordinanza impugnata delle conversazioni captate risulta del tutto illogica; 2.2 la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria in relazione al delitto associativo, in quanto l'ordinanza impugnata ha valorizzato a sostegno dell'ipotesi d'accusa, che ascrive al Mamnnolenti -unitamente a Lettieri Luigi- il ruolo di organizzatore e promotore della locale di Strangoli, le risultanze delle intercettazioni, del tutto prive di concreti riscontri ovvero circostanze, quali il passaggio di proprietà di un'autovettura acquistata dalla nuora di Giglio Salvatore e l'aiuto prestato nell'acquisto e prenotazione di un biglietto aereo in favore della cognata del medesimo, che non si prestano a qualificare la partecipazione al sodalizio.

Aggiungono i difensori che il prevenuto non è stato attinto da alcuna imputazione nel proc. c.d. Stige sebbene in quella sede fossero già emersi gli aiuti forniti dall'indagato, all'epoca residente a Torino, a Giglio Giuseppe allorché si recava in visita al padre detenuto, circostanza incongruamente rimarcata dal provvedimento impugnato. Secondo il ricorrente risulta, inoltre, manifestamente illogica l'affermazione del collegio cautelare secondo cui il Mannmolenti avrebbe ricevuto da Frustillo Luca, appartenente alla cosca cirotana, una sim card fittiziamente intestata al fine di creare una rete di utenze citofono, trattandosi di condotta estranea alla richiesta cautelare che assume esclusivamente il coinvolgimento del ricorrente nella pretesa estorsione ai danni di Ceraudo Domenico sebbene le emergenze captative dimostrino che il prevenuto non pose in essere alcuna condotta illecita.

Oggetto di erronea valutazione, secondo la prospettazione difensiva, risulta anche l'asserito controllo da parte dell'indagato per conto della consorteria di lAz appartenenza del mercato della paglia nonostante risulti documentalmente provato che il medesimo disponeva di varie proprietà terriere intestate a moglie e figli e non esistano elementi che consentano di ritenere che il Mammolenti percepisse proventi illeciti da detto settore poiché diversi proprietari terrieri hanno escluso di aver avuto rapporti con il ricorrente o di averne ricevuto richieste estorsive.

Quanto alla gestione della c.d. bacinella comune i difensori sostengono che le circostanze richiamate dall'ordinanza impugnata fanno leva su condotte di ausilio ai familiari di Giglio Salvatore inidonee a configurare la contestata partecipazione con ruolo apicale; 2.3 la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo al delitto di illecita detenzione di armi, in quanto il collegio cautelare ha confermato la gravità indiziaria sulla base di una sola conversazione con Calfa Ruggiero, scarsamente intellegibile e in cui si fa riferimento esclusivo allo spostamento di bestiame mentre alcun riscontro risulta acquisito alla tesi d'accusa; 2.4 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'addebito di estorsione aggravata (capo 13) in danno di Ceraudo Domenico.

I difensori, dopo aver contestato la possibilità di ricondurre la condotta contestata tra i reati fine del sodalizio, segnalano che i dati investigativi acquisiti imponevano di escludere la configurabilità del delitto ex art. 629 cod.pEin., non avendo l'indagato posto in essere alcuna condotta violenta o minacciosa nei confronti della p.o. ,risultando al contrario che il Mammolenti aveva palesato contrarietà rispetto alla pretesa della famiglia Rizzo, agendo in seguito nell'interesse della vittima; 2.5 la violazione di legge e il vizio di motivazione in ragione dell'elusione dell'obbligo di valutare l'attuale sussistenza delle esigenze cautelari, avendo l'ordinanza impugnata, mediante la tecnica del copia-incolla, richiamato le argomentazioni del primo giudice sulla consorteria Farao-Marincola e sull'appartenenza alla stessa del clan Giglio senza procedere in maniera analitica alla valutazione delle esigenze cautelari in relazione alle singole posizioni processuali. 2.6 Con i motivi aggiunti l'Avv.

Sirianni ha dedotto profili ulteriori di violazione dell'art. 629 cod.pen. in relazione alla vicenda estorsiva contestata, assumendone il travisamento e argomentando sull'alternativa qualificazione giuridica ex art. 393 cod.pen.; ha sostenuto il difetto degli elementi costitutivi dell'aggravante ex art. 416bis.1 cod.pen.; ha censurato l'assenza di autonoma valutazione della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari da parte del Gip emittente e ha dedotto l'omesso vaglio da parte dell'ordinanza impugnata dell'attualità e concretezza dei pericula libertatis.Con memoria trasmessa in data 8/9/2023 il difensore ha insistito per l'annullamento dell'ordinanza impugnata allegando ordinanza cautelare dell'agosto 2023 del Gip di Catanzaro, asseritarnente contenente dichiarazioni di un collaboratore destinate ad incidere in senso liberatorio sulla posizione del prevenuto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Deve preliminarmente darsi atto dell'inammissibilità dei motivi nuovi in quanto depositati in data 30/8/2023 presso il Tribunale del Riesame di Catanzaro. Va al riguardo chiarito che la modalità di deposito in via telematica introdotta dalla disciplina emergenziale per il contrasto della pandemia da Covid-19, di cui all'art. 24, comma 6-bis, d. I. 28 ottobre n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, non è prevista a pena di inammissibilità e non esclude quindi l'utilizzo delle forme tradizionali di deposito di cui agli artt. 582 e 583 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 40190 del 03/06/2022, Rv. 283669- 01; n. 10941 del 11/02/2022, Rv. 283074-01). Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio per cui in tema di impugnazioni sono inammissibili, ex art. 591, comma primo, lett.

c) cod. proc. pen., i motivi aggiunti al ricorso per cassazione depositati presso la cancelleria del giudice "a quo" anziché in quella della Suprema Corte, come richiesto dal combinato disposto degli 611 e 585, comma quarto, dello stesso codice (Sez. 6, n. 20514 del 14/04/2016, Rv. 267178-01; Sez. 7, n.44277 del 15/10/2015, Rv. 264907-01; Sez. 2, n. 1381 del 12/12/2014, dep. 2015, Rv. 261862-01). 1.1 Deve, per altro verso, osservarsi che contenutisticamente gran parte delle censure articolate nei motivi nuovi sono prive di connessione funzionale con quelle proposte nel ricorso principale, ad esempio con riguardo all'alternativa qualificazione giuridica della contestata ipotesi estorsiva, alla sussistenza dell'aggravante mafiosa, all'assenza di autonoma valutazione, restando integrata un'ulteriore e concorrente causa d'inammissibilità delle stesse (Sez. 3, n. 2873 del 30/11/2022, dep. 2023, Rv. 284036 - 01).

Quanto alla memoria difensiva, la produzione documentale effettuata non può trovare ingresso in questa sede, trattandosi di ordinanza custodiale estranea ai fatti in contestazione e successiva all'ordinanza impugnata, le cui asserite ricadute sulla regiudicanda in termini di gravità indiziaria devono essere valutate dal giudice del merito cautelare.

2. Il ricorso non merita accoglimento in ragione della complessiva infondatezza delle censure proposte, per molti aspetti affette da genericità in quanto prive di adeguato ragguaglio critico cori le argomentazioni reiettive spese dall'ordinanza impugnata.2.1 L'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche è del tutto generica in quanto, a fronte della motivazione del collegio cautelare che a pag. 3 ha evidenziato i plurimi profili di connessione tra i fatti a giudizio e quelli emersi nel proc. c.d Stige, la difesa si limita a contestare l'assunto,, asserendo che il compendio intercettivo è tratto da altro e diverso procedimento senza alcuna specifica allegazione a sostegno. 2.2.

Il secondo motivo che contesta la gravità indiziaria in ordine al delitto ex art. 416 bis cod.pen. si risolve in una critica all'interpretazione fornita dai giudici del merito cautelare sulla portata indiziante delle intercettazioni acquisite, non ammissibile in sede di legittimità a fronte di una motivazione che appare esente da aporie e manifeste illogicità. Il collegio (pag. 4 e segg.) ha dato conto dei precedenti giudiziari che attestano l'esistenza del locale di Strongoli e dell'operatività dello stesso, da ultima accertata nel processo "Stige", nel corso del quale erano già emersi gli stretti rapporti intrattenuti dal ricorrente con esponenti della famiglia Giglio.

L'ordinanza impugnata ha rimarcato che gli esiti investigativi a giudizio costituiscono un diretto sviluppo della pregressa attività di indagine che ha consentito di appurare come, a seguito della detenzione del capo cosca Giglio Salvatore, il locale di Strongoli sia stato diretto e gestito dal ricorrente unitamente a Lettieri Luigi, figure già in precedenza emerse come vicine al Giglio stesso, coadiuvati dai fratelli Calfa e da Falbo Francesco. Ha, quindi, esposto ed analizzato gli elementi indizianti della partecipazione alle pagg. 6 e segg., segnalando i qualificati rapporti del prevenuto con esponenti della consorteria di Cirò e l'esistenza di una rete di comunicazione protetta attraverso sim card fittiziamente intestate; il controllo del mercato della paglia, già promosso e incentivato da Giglio Salvatore, desunto da conversazioni telefoniche nelle quale l'indagato opera chiari riferimenti ai quantitativi raccolti, ai nominativi dei proprietari e alle aspettative di guadagno.

Il collegio cautelare ha, altresì, richiamato in quanto sintomatico del controllo del territorio l'episodio relativo all'incendio del trattore di proprietà del Comune di Torre Melissa onde indurre l'ente all'affidamento del servizio di pulizia delle spiagge a ditte riconducibili al sodalizio ed ha ampiamente illustrato le emergenze che attestano la gestione da parte del ricorrente della c.d. " bacinella comune", cui attingeva per finanziare il mantenimento in carcere di esponenti apicali del gruppo, far fronte alle spese legali e assicurare sostegno economico alle famiglie.

A siffatte emergenze, oggetto di adeguato scrutinio, si coniugano al fine del giudizio di gravità indiziaria in ordine all'addebito associativo quelle relative ai reati-fine provvisoriamente ascritti all'indagato, che concorrono a delineare i contenuti della partecipazione e il ruolo del Mammolenti nel sodalizio.

3. Quanto alla disponibilità di armi, custodite dai fratelli Calfa per conto dell'associazione (pag. 7), la lettura delle intercettazioni ambientali che coinvolgono il ricorrente effettuata dal Collegio a pag. 8 risulta logica e coerente e non è confutata puntualmente dal ricorrente, il quale si limita a sollecitarne una alternativa rilettura, in questa sede preclusa. Non è fuor di luogo ribadire il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua in materia di intercettazioni telefoniche costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3 , n. 44938 del 05/10/2021, Rv. 282337 - 01;

Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, Rv. 268389 - 01). 3.1 Al capo 13 si addebita al prevenuto di aver partecipato al piano estorsivo in danno di Ceraudo Domenico, facendosi latore presso la p.o. della pretesa dei Rizzo di rientrare in possesso di un terreno espropriato ed acquistato ad un'asta dalla p.o., che doveva rimanerne formale intestataria, così dissimulando la sostanziale retrocessione del bene agli occupanti abusivi. La vicenda è stata dettagliatamente ricostruita dall'ordinanza impugnata e non è contestata dalla difesa che sostiene, nondimeno, che il ricorrente non avrebbe attuato alcuna minaccia nei confronti del Ceraudo, agendo nel suo interesse al fine di risolvere la controversia insorta con i Rizzo.

Il collegio cautelare ha precisato che, alla stregua delle emergenze acquisite, z i Rizzo, grazie anche all'intervento del prevenuto, sollecitat&da esponenti mafiosi cirotani, hanno costretto il Ceraudo a rinunziare all'assegnazione del terreno Ismea secondo uno schema che integra pienamente la fattispecie di estorsione ambientale, in quanto la richiesta di retrocessione del bene aggiudicato, seppur non accompagnata da esplicite minacce, risultava connotata da un'evidente carica intimidatoria, come tale percepita dalla vittima, alla luce del controllo del territorio esercitato dalle consorterie mafiose ivi insediate.

La valutazione dell'ordinanza impugnata è conforme ai principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la minaccia costitutiva del delitto di estorsione oltre che essere esplicita, palese e determinata, può essere manifestata anche in maniera indiretta, ovvero implicita ed indeterminata, purchè sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima ed alle condizioni ambientali in cui opera (Sez. 2, n. 11922 del 12/12/2012, dep. 2013, Rv. 254797-01; n. 19724 del 20/05/2010, Rv. 247117-01).

Pertanto, anche una richiesta formalmente priva di contenuto minatorio può veicolare una netta e ben percepibile carica intimidatoria ove diretta a soggetti che vivono o comunque operano in contesti sottoposti al controllo di ,L gruppi criminali mafiosi e proveniente da membri degli stessi o da agenti che fanno uso della peculiare metodologia che li contraddistingue (in tal senso, Sez. 2, n. 22976 del 13/4/2017,Rv. 270175;n. 21707 del 17/4/2019,Rv. 27615- 01). La tesi difensiva secondo cui il Mammolenti, preso atto dei contatti già intercorsi tra il Ceraudo e i Rizzo, avrebbe agito nell'interesse della vittima allo scopo di una composizione della vicenda ha carattere assertivo ed è contraddetta dal mandato ricevuto dal Frustillo, affiliato al locale di Cirò, di intervenire sul Ceraudo per consentire ai Rizzo di rientrare in possesso dei terreni espropriati.

4. Le doglianze svolte nel quinto motivo in punto di esigenze cautelari sono generiche ed aspecifiche. L'ordinanza impugnata (pag. 14 e 15) ha adeguatamente motivato l'esistenza di un elevato e non ovviabile rischio di recidiva desumibile dalla natura dei fatti a giudizio e dalla personalità del prevenuto. Ha, inoltre, escluso l'incidenza sull'attualità dei pericula libertatis del c.d. tempo silente segnalando, a fronte di un lasso temporale di per sé non idoneo a dimostrare l'allontanamento dal sodalizio, il difetto di elementi sintomatici di un recesso dalla cosca e la particolare intensità del vincolo emergente in atti, alla luce della cura degli interessi dei detenuti e delle relative famiglie.

La valutazione dell'ordinanza impugnata è conforme al prevalente indirizzo di legittimità, qui condiviso, secondo cui in tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il cd. "tempo silente" (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi volti a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari (Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021, Rv. 282131 - 01; n. 7837 del 12/02/2021, Rv. 280889 - 01; n. 6592 del 25/01/2022, Rv. 282766-02).

Con la motivazione rassegnata dal Tribunale la difesa non si confronta in termini puntuali, attestando i propri rilievi sul preteso acritico recepimento delle considerazioni svolte dal Gip emittente senza alcuna valutazione della specifica posizione processuale, assunto smentito dalle valutazioni espresse dal Collegio cautelare a pag. 15.

5. Alla luce della complessiva infondatezza dell'impugnazione se ne impone il rigetto, con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d