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Sentenza — n. 39574/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 39574/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 39574/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza in data 28/02/2023, il Tribunale di Lecce, in accoglimento dell'impugnazione proposta dal pubblico ministero, disponeva nei confronti di Tiziano Di Gioia la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui all'art. 416-bis, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, cod. pen. di cui al capo 1-bis dell'incolpazione provvisoria, addebito escluso in primo grado dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lecce che aveva attinto il Di Gioia con la misura cautelare massima solo in relazione alle altre incolpazioni (capi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10) elevate nei suoi confronti.

Regesto Legislator

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art. 416-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 39574/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

Parole chiave

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cooperazione giudiziaria in materia penale aiuto all'evasione di detenuti appartenenza a una banda detenzione in stato d'isolamento pericolo di collusione con testimoni partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

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art. 416-bis cod. pen
Con ordinanza in data 28/02/2023, il Tribunale di Lecce, in accoglimento dell'impugnazione proposta dal pubblico ministero, disponeva nei confronti di Tiziano Di Gioia la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui all'art. 416-bis, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Di Gioia Tiziano, nato a Brindisi il 14/07/1974 rappresentato ed assistito dall'avv. Dario Budano e dall'avv. Daniela D'Amuni, di fiducia avverso la ordinanza n. 51/23 in data 28/02/2023 del Tribunale di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che è stata ritualmente richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75; udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, Mariaemanuela Guerra, ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udita la discussione della difesa del ricorrente, avv.ti Dario Budano e Daniela D'Amuni, che si sono riportati ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 28/02/2023, il Tribunale di Lecce, in accoglimento dell'impugnazione proposta dal pubblico ministero, disponeva nei confronti di Tiziano Di Gioia la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui all'art. 416-bis, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, cod. pen. di cui al capo 1-bis dell'incolpazione provvisoria, addebito escluso in primo grado dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lecce che aveva attinto il Di Gioia con la misura cautelare massima solo in relazione alle altre incolpazioni (capi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10) elevate nei suoi confronti.

2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di Tiziano Di Gioia, è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. ati:. cod. proc. pen. Primo motivo: mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il Tribunale, del tutto inopinatamente, ha richiamato per relationem il contenuto dell'atto di impugnazione del pubblico ministero nella parte in cui faceva riferimento all'operatività dell'associazione mafiosa di cui al proc.

RGNR n. 10291/2015, concentrando la propria attenzione sugli ulteriori specifici elementi che sarebbero emersi sulla partecipazione del Di Gioia alla medesima associazione. Nessuna motivazione è stata altresì addotta con riferimento all'assoluta mancanza di contatti tra il ricorrente e gli altri indagati, né tantomeno sulla concreta rilevanza ai fini della sussistenza della gravità indiziaria delle risultanze del medesimo procedimento. La motivazione dell'ordinanza impugnata appare poi manifestamente illogica con riferimento all'interpretazione delle conversazioni tra presenti in atti e del compendio indiziario addotto dall'acc:usa a fondamento dell'appello cautelare.

Secondo motivo: inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 273, comma 1, cod. proc. pen., insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Il Di Gioia è stato coinvolto nel procedimento ove è stato travisato, senza alcuna logica motivazione, solo sulla base del contenuto delle intercettazioni e delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Terzo motivo: inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 274 e 275, comma 3, cod. proc. pen., insussistenza delle esigenze cautelari.

Dalle propalazioni del Minelli nell'ambito della conversazione di cui al prog. n. 739 del 02/12/2019, si ricava l'avvenuta rescissione da parte del Di Gioia dal vincolo associativo. Di questo, come del considerevole lasso di tempo trascorso dai fatti oggetto di contestazione, il Tribunale non ha tenuto conto.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.

2. Ritiene il Collegio, a fronte di deduzioni che invocano principi estranei alla fase cautelare, di dover chiarire in premessa i limiti di sindacabilità da parte di questa Suprema Corte dei provvedimenti adottati dal giud,ce del riesame dei provvedimenti sulla libertà personale. Invero, secondo l'orientamento consolidato di questa Suprema Corte, che il Collegio ampiamente condivide, l'ordinamento non conferisce al giudice di legittimità alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonchè del tribunale del riesame.

Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: a) - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr., Sez. 6, n. 2146 del 25/05/1995, Tontoli, Rv. 201840;

Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760). Inoltre, il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.

In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto (Sez. 1, n. 1700 del 20/03/1998, Barbaro, Rv. 210566), nè possono essere dedotte come motivo di ricorso per cassazione avverso il provvedimento adottato dal tribunale del riesame pretese manchevolezze o illogicità motivazionali di detto provvedimento, rispetto a elementi o argomentazioni difensive in fatto di cui non risulti in alcun modo dimostrata l'avvenuta rappresentazione al suddetto tribunale, come si verifica quando essa non sia deducibile dal testo dell'impugnata ordinanza e non ve ne sia neppure alcuna traccia documentale quale, ad esempio, quella costituita da eventuali motivi scritti a sostegno della richiesta di riesame, ovvero da memorie scritte, ovvero ancora dalla verbalizzazione, quanto meno nell'essenziale, delle ragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulate nell'udienza tenutasi a norma dell'art. 309, comma 8, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 1786 del 05/12/2003, dep. 2004, Marchese, Rv. 227110).

In ogni caso, la nullità che la legge pone a presidio del corretto adempimento del dovere di valutazione critica non può essere infatti relegata in una dimensione squisitamente formalistica, e non può quindi essere dedotta facendo leva esclusivamente sulla rilevazione di particolari tecniche di redazione che al più possono valere quali indici sintomatici ma non sono esse stesse ragioni del vizio. La parte interessata deve, invece, indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali l'asserita accettazione acritica avrebbe impedito apprezzamenti di segno contrario e di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 274760).

3. Aspecifici e comunque manifestamente infondati sono i primi due collegati motivi di ricorso. Le censure proposte devono ritenersi manifestamente infondate perché attinenti essenzialmente al merito della decisione impugnata; inoltre, le stesse presentano profili di aspecificità, in quanto non si confrontano adeguatamente con le argomentazioni del Tribunale del riesame che, senza incorrere in illogicità evidenti, ha riconosciuto gravità indiziaria in capo al Di Gioia in relazione al contestato reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. Invero, dopo aver premesso che, in materia di intercettazioni telefoniche ed ambientali, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (v., ex multis, Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337), evidenzia il Collegio come nel provvedimento impugnato, nei confronti del ricorrente, reggente della frangia "tuturanese" facente capo a Francesco Campana ed attiva sui territori di Brindisi, Mesagne, Tuturano ed altri paesi vicini, si affermi testualmente: " l'indagine ha ampiamente svelato come Di Gioia Tiziano sia un trafficante internazionale di cocaina con rapporti ramificati nella criminalità brindisina, tanto da preoccuparsi del sostentamento in carcere di Campana Francesco ed avere colloqui con Buccarella Salvatore, detenuto in carcere, proprio aventi ad oggetto le evoluzioni criminali del sodalizio.

Non secondaria è la circostanza che il Di Gioia, oltre a sostenere personalmente i detenuti e le loro famiglie ... ceda una percentuale dei propri guadagni illeciti (il punto) alla organizzazione criminale. Così come emerge una posizione dirigenziale all'interno del sodalizio nell'attività diretta a dirimere le controversie interne ed esterne al gruppo di riferimento, attraverso H suo carisma criminale e il possibile uso della forza; molto significativa sul punto è la vicenda che vede il Di Gioia intervenire e risolvere in prima persona i problemi sorti nella gestione del servizio di guardiania dei cantieri delle pale eoliche [....] i collaboratori descrivevano il ruolo di Di Gioia Tiziano, persona vicina al boss Donatiello, detto "cinqulire", quale referente della organizzazione per il territorio di Tuturano; si tratta di un ruolo che è confermato dai vari elementi emersi dalle indagini ... che vedono il Di Gioia non solo gestire un fiorente traffico di sostanze stupefacenti nella zona di riferimento, ma anche intervenire per risolvere contrasti interni ed esterni al gruppo, attivarsi per sostenere i detenuti e le famiglie, gestire in prima persona attività imprenditoriali, come quello relativo alla guardiania del settore "pale eoliche" ...".

E' altresì emerso come il ricorrente sia già stato condannato per il reato di partecipazione all'associazione mafiosa denominata Sacra Corona Unita (SCU) con sentenza del Tribunale di Brindisi emessa il 27/10/1998, divenuta irrevocabile in data 26/01/2000. L'imputazione veniva contestata unitamente ad altre persone accusate di essere intranee al sodalizio mafioso, tra cui spiccava la figura di Salvatore Buccarella, uno dei capi storici della SCU, con cui il Di Gioia ha intrattenuto, nella presente vicenda, rapporti telefonici diretti o mediati dai familiari.

L'ordinanza impugnata enuclea gli elementi indiziari raccolti nell'ambito del presente procedimento, individuandoli principalmente: -nel contenuto della conversazione tra presenti n. 739 del 02/12/2019, tra il ricorrente e Filippo Minelli, captata all'interno dell'autovettura in uso a quest'ultimo (il Di Gioia iniziava il suo monologo facendo riferimento al permesso che aveva concesso a tale Cosimo Cappellini di gestire una bisca clandestina, per poi porre in risalto il suo carisma ed il controllo del territorio imposto ad alcuni infedeli che erano obbligati a corrispondergli un'elevata percentuale pari al 70%, qualora avessero voluto concretizzare delle attività illegali nella zona di sua competenza; quindi, il Di Gioia iniziava a rivelare la considerazione riposta in lui da capo della frangia tuturanese della SCU, Salvatore Buccarella e da un altro massimo esponente della stessa famiglia, Antonio De Nicola, alias Patana.

Il Di Gioia continuava, mettendo in evidenza come ormai fosse il punto di riferimento di molti maggiorenti della locale criminalità organizzata, attribuendosi il potere/dovere di dirimere eventuali controversie fra le varie fazioni operanti sul territorio. Nella prosecuzione del dialogo, il Di Gioia faceva poi riferimento ad un incontro tenuto presso il suo distributore di benzina con Sergio Notar°, alias Lu Panzetta, definito "uomo d'azione", che, appena riacquistata la libertà, gli aveva portato i saluti di noti esponenti della SCU, tra i quali Francesco Campana, Gianni De Tommasi, Maurizio Briganti, tutti detenuti presso il carcere di Voghera: in tale circostanza, lo stesso Notaro riferiva al suo interlocutore che i predetti detenuti lo avrebbero indotto a contattarlo appena fuori dal carcere aggiungendo, altresì, che avrebbe voluto "sistemare" prima alcune incombenze che aveva in sospeso.

Alla richiesta del Notaro di poter ripristinare il suo potere a Squinzano, il Di Gioia non aveva obiettato alcunchè se non quello di avvertire il suo interlocutore di farlo senza scatenare guerre); -nelle conversazioni tra presenti che documentano l'intervento di Tiziano Di Gioia per dirimere il contrasto intercorso tra Gianni Lementini, facente capo del gruppo guidato dal primo ed Emanuele Guarni, personaggio vicino al gruppo criminale dei mesagnesi, avente ad oggetto la divisione dei profitti illeciti derivanti dl traffico di cocaina; -nelle dichiarazioni di almeno quattro collaboratori di giustizia (Andrea Romano, Vincenzo Polito, Andrea Polito e Sandro Campana: v. pagg. 12-14 dell'ordinanza impugnata) la cui attendibilità è stata positivamente valutata in molteplici procedimenti penali, anche conclusisi con sentenze passate in giudicato, idonee a confermare ed arricchire il quadro indiziario emerso a carico del ricorrente in ordine al ruolo di primo piano rivestito in seno all'associazione mafiosa di cui al capo 1-bis dell'incolpazione provvisoria.

4. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è anche il terzo motivo. Ferma l'operatività della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., del tutto condivisibile è la valutazione fatta dal Tribunale in ordine alla mancata acquisizione di elementi - concreti e non congetturali - idonei a far ritenere non più sussistenti nei confronti d& Di Gioia le già valutate esigenze cautelari. Invero, non risulta alcun elemento in grado di far ragionevolmente ritenere che il Di Gioia abbia rescisso il suo legame con l'organizzazione criminosa, avendo l'indagine disvelato, al contrario, come lo stesso rivesta nell'attualità "... un ruolo apicale, quale referente della zona di Tuturano, e anche uomo di raccordo tra i boss Campana e Buccarella e punto di riferimento della criminalità brindisina, tenuto conto della sua abilità nel risolvere i problemi insorti all'interno e all'esterno del sodalizio; lo stesso, inoltre, svolge il ruolo cruciale di sostenere i detenuti e le famiglie degli affiliati al gruppo, tenuto conto degli ingenti guadagni derivanti dal traffico di droga [...] si tratta di elementi che ... gli hanno fatto acquisire una progressiva stima nell'ambito del sodalizio ... e dimostrano come lo stesso stia scalando le gerarchie criminali ...".

Il Di Gioia, inoltre, non si trova alla sua prima esperienza giudiziaria (a suo carico un precedente specifico) e, negli ultimi anni, i legami dell'indagato con gli altri capi dell'organizzazione (in particolare, i citati Buccarella e Donatiello) sono apparsi ancora più solidi.

5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e del