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Sentenza — n. 39570/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal sentence for failing to renew evidentiary hearing on witness credibility and legal reclassification.

Numero d'incarto Sentenza — n. 39570/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Court of Appeal's decision, which had overturned the first-instance acquittal based on the prosecution's appeal. The defense argued that the appellate court violated procedural rules by failing to renew the evidentiary hearing regarding the victim's testimony and the legal reclassification of the crime. The court ruled that a reclassification to a more serious offense necessitates a fresh examination of the declarative evidence and robust reasoning on recidivism.

Regesto Legislator

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Art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen.; In cases where the appellate court reformulates the charge to a more serious offense based on a different evaluation of witness testimony, it is mandatory to renew the examination of the declarants and provide strengthened reasoning on the aggravating circumstances.

Parole chiave

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renewal of evidentiary hearing witness credibility assessment legal reclassification of crime recidivism aggravating circumstance appellate court procedural duty violation of law annulment with remittal commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen.
Giangregorio De Pascalis, deducendo: 2.1 la violazione dell'art. 603, comma 3 bis, cod.proc.pen.
Art. 624bis cod. pen.
di udienza ritenuto in limine di riqualificare l'originario addebito di rapina impropria in quello di furto in abitazione, sicché, sulle conclusioni delle parti, esclusa la contestata recidiva, il Tribunale ha dichiarato l'estinzione del reato ex art. 624bis cod.pen.per maturata prescrizione.
Art. 628, comma 2, cod. pen.
Per l'effetto, ritenuta la sussistenza degli estremi costitutivi di cui all'art. 628, comma 2, cod.pen.
art. 624bis cod.pen
di udienza ritenuto in limine di riqualificare l'originario addebito di rapina impropria in quello di furto in abitazione, sicché, sulle conclusioni delle parti, esclusa la contestata recidiva, il Tribunale ha dichiarato l'estinzione del reato ex art. 624bis cod.pen.per maturata prescrizione.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 14444 del 21/02/2023
Sez. 1, n. 53601 del 02/03/2017
284579 - 03; Sez. 1, n. 53601 del 02/03/2017, Rv.
Sez. 1, n. 29165 del 18/05/2017
Sez. 1, n. 29165 del 18/05/2017, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da SANTOVITO SALVATORE n. ad Andria il 21/10/1963 avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari in data 18/1/2022 Visti gli atti,-la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria De Santis; udita la requisitoria del P.G., dott.Fulvio Baldi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito il difensore, Avv. Giangregorio De Pascalis, che ha illustrato i motivi, chiedendone l'accoglimento

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bari, in accoglimento dell'appello del P.g., riformava integralmente la decisione del Tribunale di Trani che in data 18/5/2018 aveva dichiarato l'estinzione per maturata prescrizione del reato ex art. 624bis cod.pen, così previamente riqualificato il delitto di rapina impropria contestato, ed esclusa la recidiva. Per l'effetto, ritenuta la sussistenza degli estremi costitutivi di cui all'art. 628, comma 2, cod.pen. e della recidiva qualificata, affermava la penale responsabilità dell'imputato per detto titolo con condanna alla pena di anni cinque, mesi sei di reclusione ed euro 1500,00 di multa.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. Giangregorio De Pascalis, deducendo: 2.1 la violazione dell'art. 603, comma 3 bis, cod.proc.pen. nonché la mancanza di motivazione in relazione alla revoca dell'ordinanza con cui la Corte territoriale aveva disposto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Il difensore lamenta che la Corte di merito, recependo integralmente il gravame della pubblica accusa, ha ribaltato la sentenza di primo grado senza procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante l'escussione della fonte dichiarativa costituita dalla p.o. in violazione del dettato normativo.

Aggiunge che i giudici d'appello avevano, invero, disposto la rinnovazione al fine di assumere la denunziante Ciani, revocando, tuttavia, all'udienza del 18/1/2022 la relativa ordinanza sull'assunto che la decisione di primo grado non è stata fondata sulla valutazione della prova dichiarativa. Simile affermazione secondo il ricorrente stride con le conclusioni del collegio giudicante che ha accolto l'impugnazione del P.g. ritenendo ingiustificata la derubricazione dell'originaria fattispecie di rapina impropria sulla base delle acquisizioni probatorie e in specie delle dichiarazioni della p.o.

Aggiunge che secondo la giurisprudenza di legittimità il giudice d'appello ha l'obbligo di procedere alla riassunzione della prova dichiarativa ogni volta che l'impugnazione concerne non solo l'attendibilità del dichiarante ma anche l'interpretazione da attribuire alle dichiarazioni rese, come desumibile dall'ampia nozione di "diversa valutazione" accreditata dalle Sezioni Unite. Nella specie, poiché la qualificazione del fatto alla stregua di rapina impropria postula una diversa interpretazione delle dichiarazioni della p.o. la Corte d'appello, a norma dell'art. 603 comma 3 bis, cod.proc.pen. avrebbe dovuto riassumere la prova dichiarativa di valenza decisiva nell'ottica del ribaltamento; 2.2 la violazione di legge e la mancanza di motivazione in relazione all'art. 546 lett.

e) cod.proc.pen., essendosi la sentenza impugnata limitata a recepire il contenuto dell'impugnazione del P.g., prescindendo dall'analisi degli elementi probatori acquisiti e senza alcuna analisi in ordine alla sussistenza degli elementi integrativi del delitto di rapina impropria. In particolare, i giudici d'appello hanno omesso ogni accertamento sull'attribuibilità della sottrazione dei preziosi al prevenuto e sul nesso di contestualità tra sottrazione e finalizzazione della minaccia ed ha trascurato il fatto che la refurtiva non fu rinvenuta in sede di perquisizione domiciliare nei confronti del ricorrente; 2.3 la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla configurabilità del reato ex art. 628, comma 2, cod.pen. in luogo del delitto di furto in abitazione, avendo la sentenza impugnata erroneamente ritenuto che la minaccia profferita dal prevenuto nei confronti della p.o. fosse diretta a procurargli l'impunità, senza tener conto che tra le due attività intercorse un arco temporale tale da interrompere l'unitarietà dell'azione; 2.4 la violazione di legge e la mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva, avendo la sentenza impugnata applicato la recidiva qualificata ex art. 99, comma 4, cod.pen. sebbene lo stesso P.g. impugnante avesse richiesto la qualificazione dell'aggravante come specifica ed infraquinquennale e senza alcuna verifica circa l'esistenza di una relazione tra il precedente iscritto a carico del prevenuto e il reato a giudizio; 2.5 la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche giustificato con mere formule di stile senza adeguata valutazione degli elementi acquisiti in atti; 2.6 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena base in misura superiore al minimo edittale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 primo motivo è fondato. Non è ultroneo chiarire che la decisione di primo grado è stata assunta in assenza di istruttoria dibattimentale, avendo il p.m. di udienza ritenuto in limine di riqualificare l'originario addebito di rapina impropria in quello di furto in abitazione, sicché, sulle conclusioni delle parti, esclusa la contestata recidiva, il Tribunale ha dichiarato l'estinzione del reato ex art. 624bis cod.pen.per maturata prescrizione. La sentenza impugnata si è limitata a riportatlilintegralmente l'appello del P.G., ha affermato la superfluità della rinnovazione istruttoria, non avendo il primo giudice espresso dubbi sull'attendibilità della vittima, non ha svolto alcuna autonoma considerazione sulla correttezza dell'originaria qualificazione né ha argomentato sulla sussistenza della recidiva.

2. Questa Corte, con orientamento che il Collegio condivide, ha affermato il principio che sussiste l'obbligo di rinnovare l'esame dei dichiaranti - oltre a quello di motivazione rafforzata-nel caso di diversa qualificazione giuridica del fatto in senso peggiorativo, conseguente alla difforme valutazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, non valendo ad escludere un tale obbligo il fatto che, in tal caso, la sentenza riformata contenesse un giudizio di colpevolezza dell'imputato (Sez. 6, n. 14444 del 21/02/2023, Rv. 284579 - 03; Sez. 1, n. 53601 del 02/03/2017, Rv. 271638 - 01;

Sez. 1, n. 29165 del 18/05/2017, Rv. 270280 - 01). Nella specie, se può convenirsi sul fatto che le modalità della derubricazione non involgevano profili di attendibilità della p.o., è tuttavia innegabile che la riforma in senso peggiorativo della decisione di primo grado non poteva prescindere dall'assunzione della deposizione della denunziante, atteso il tenore dell'impugnazione della pubblica accusa che aveva segnalato nell'atto d'appello il \ mancato rinvenimento nel fascicolo processuale della querela di Ciani Maria Giuseppa, di cui il Tribunale aveva disposto l'acquisizione con il consenso delle parti all'udienza del 18/5/2018, e rimarcato la mancata considerazione delle gravi minacce di morte che il prevenuto avrebbe rivolto alla vittima.

La verifica della corretta qualificazione giuridica da attribuire all'episodio delittuoso, già ignorata dal primo giudice, non poteva, quindi, pretermettere la ricostruzione fattuale della vicenda, mentre l'aggravante soggettiva della recidiva imponeva l'assolvimento di un puntuale onere motivazionale in ordine alla ricorrenza dei presupposti costitutivi della circostanza e alla sua gradazione.

3. Alla luce delle considerazioni che precedono, assorbite le residue censure, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Barie perché emendi le criticità rilevate.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Bari. Co