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Sentenza — n. 39566/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against reduced sentences for fraud and identity theft as generic and unfounded.

Numero d'incarto Sentenza — n. 39566/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by two defendants inadmissible, ruling them generic and manifestly unfounded. The appellants argued that the appellate court's reduction of sentences for aggravated fraud and impersonation violated the law due to an unmotivated deviation from statutory minimums and the denial of generic mitigating circumstances. The court rejected these claims, affirming that the sentencing was within statutory limits and properly reasoned, while noting that the appellate judge is not required to justify the discretionary refusal of conditional suspension when the defendant does not request it.

Regesto Legislator

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Art. 640, comma 2, cod. pen.; Art. 597, comma 3, cod. proc. pen.: Appeals are inadmissible if generic and unfounded, as the appellate court's sentencing must remain within statutory limits and the refusal of conditional suspension requires no motivation if the defendant has not requested it.

Parole chiave

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inadmissible appeals generic and unfounded statutory sentencing limits conditional suspension refusal mitigating circumstances denial adeguamento della pena sanzione sostitutiva abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 640, comma 2, cod. pen.
Quanto al primo motivo di ricorso, va rilevata la manifesta infondatezza della censura poiché, considerando i limiti edittali fissati dalla disposizione incriminatrice dell'art. 640, comma 2, cod.
Art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
Con il terzo motivo si deduce violazione di legge in relazione all'art. 597 cod.
Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
pen., quando l'interessato non abbia formulato al riguardo alcuna richiesta; ne deriva che il mancato riconoscimento del beneficio non costituisce violazione di legge e non configura mancanza di motivazione suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 606, comma primo, lett.
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 597 cod. proc. pen
Con il terzo motivo si deduce violazione di legge in relazione all'art. 597 cod. proc. pen., per ciò che attiene alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, beneficio concedibile proprio in ragione del più mite trattamento sanzionatorio riconosciuto agli imputati.
art. 616 c.p
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa
Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv 271243; Sez.
Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi
36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv 271243; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv.
Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri
Passando al secondo motivo, va rilevata analoga insussistenza di alcuna violazione di legge o vizio motivazionale rispetto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, motivato in ragione della mancata indicazione di elementi positivi (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, Carillo
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
275509 - 03; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
Sez. 2, n. 15930 del 19/02/2016, Moundi
pen.» (Sez. 2, n. 15930 del 19/02/2016, Moundi, Rv.
Sez. 4, n. 43113 del 18/09/2012, Siekierska
Sez. 4, n. 43113 del 18/09/2012, Siekierska, Rv.
Sez. Unite, n. 22533 del 25/10/2018, Salerno
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

la seguente SENTENZA Motivazione semplificata sui ricorsi proposti da: CAIFA RAFFAELE nato a NAPOLI il 13/01/1994 D'ORIANO ANTONIETTA nato a NAPOLI il 24/03/1998 avverso la sentenza del 25/10/2022 della C:orte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza impugnata in questa sede, ha parzialmente riformato (riducendo l'entità delle pene inflitte) la condanna di entrambi gli imputati, pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Torre Annunziata in data 23 febbraio 2022, in ordine ai reati di truffa aggravata e sostituzione di persona.

2. Ha proposto ricorso per cassazione la comune di:esa degli imputati deducendo, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, atteso l'immotivato scostamentci dal minimo edittale delle pene previste per i reati contestati. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'immotivato diniego delle circostanze attenuanti generiche. 2.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge in relazione all'art. 597 cod. proc. pen., per ciò che attiene alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, beneficio concedibile proprio in ragione del più mite trattamento sanzionatorio riconosciuto agli imputati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono entrambi inammissibili, perché generici oltre che manifestamente infondati. 1.1. Quanto al primo motivo di ricorso, va rilevata la manifesta infondatezza della censura poiché, considerando i limiti edittali fissati dalla disposizione incriminatrice dell'art. 640, comma 2, cod. pen., la Corte territoriale ha fissato la pena base in anni 2 di reclusione, riducendola peraltro rispetto alla sentenza di primo grado, in misura non superiore alla media edittale (atteso il minimo di 1 anno ed il massimo di 5 anni) e, comunque, indicando le -agioni in fatto che giustificavano lo scostamento dal minimo della pena deteitiva (il che rende coerente con l'insegnamento di legittimità la commisurazione della pena e l'inammissibilità della censura, adeguatamente motivata pur con il ricorso ad espressioni sintetiche - «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento» - o attraverso il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere:

Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv 271243; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464). 1.2. Passando al secondo motivo, va rilevata analoga insussistenza di alcuna violazione di legge o vizio motivazionale rispetto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, motivato in ragione della mancata indicazione di elementi positivi (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 - 0) e della spiccata propensione a delinquere manifestata (per la violazione delle misure cautelari cui sono stati entrambi sottoposti dopo la commissione dei fatti), così osservando gli oneri motivazionali richiesti dalla giurisprudenza di legittimità (relativi all'indicazione degli elementi considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione delle attenuanti:

Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509 - 03; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02).1.3. Non consentito, infine, il terzo motivo di ricorso, poiché secondo il consolidato insegnamento della Corte «il giudice di appello non è tenuto a motivare in ordine al mancato esercizio del potere discrezionale di concedere d'ufficio la sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'art. 597, comma terzo, cod. proc. pen., quando l'interessato non abbia formulato al riguardo alcuna richiesta; ne deriva che il mancato riconoscimento del beneficio non costituisce violazione di legge e non configura mancanza di motivazione suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 15930 del 19/02/2016, Moundi, Rv. 266563 - 01;

Sez. 4, n. 43113 del 18/09/2012, Siekierska, Rv. 253641 - 0; Sez. Unite, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376 - 0).

2. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in fa