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Sentenza — n. 39565/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise lack of awareness grounds in appeal.

Numero d'incarto Sentenza — n. 39565/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and fines. The appellant argued that the lower court's decision was flawed because it failed to address specific grounds regarding the appellant's lack of awareness concerning the victim's summons, which were not raised during the appeal phase. The court rejected this claim, ruling that since these specific arguments were not presented in the appeal, they cannot now constitute a valid ground for cassation, thereby upholding the lower court's conviction.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds relied upon were not raised in the appeal judgment, as the court cannot examine new or unraised issues.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal lack of awareness failure to raise grounds procedural default cassation appeal perseguimento penale per truffa inchiesta mascherata atti istruttori penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 616 c.p
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SCAFO SALVATORE nato a NAPOLI il 03/10/1999 avverso la sentenza del 30/09/2022 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata con rinvio sul punto del rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria; udito l'Avv. Daniele Camerota, in sostituzione dell'Avv. Giuseppe Granata, nell'interesse delle parti civili Casale Carmine e FAI Antiracket Portici che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o rigettarsi il ricorso, depositando conclusioni scritte e nota spese; udito l'Avv. Antonio Gallo, anche in sostituzione dell'Avv. Antonio Del Vecchio, che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene di giustizia pronunciata dal Tribunale di Napoli in data 4 giugno 2021, nei confronti di Scafo Salvatore, in ordine ai reati di tentata estorsione aggravata in concorso, sequestro di persona aggravato, rapina in concorso aggravata, porto e detenzione di armi.

2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, la nullità dell'ordinanza emessa in data 29 ap -ile 2022 dalla Corte territoriale con cui era stata rigettata la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria, per vizio di motivazione; il provvedimento di rigetto dell'istanza diretta all'acquisizione dell'interrogatorio reso dal coimputato Sovereto, divenuto collaboratore di giustizia, ed al suo esame in dibattimento era stato motivato in modo illogico affermando che le dichiarazioni del coimputato non apportavano elementi di novità rispetto al patrimonio probatorio formato nel corso del giudizio di primo grado, mentre "sul coimputato Scafo vengono indicati elementi nuovi"; il mancato accoglimento dell'istanza aveva pregiudicato le opportunità difensive, risultando dal contenuto dell'interrogatorio già reso che e dichiarazioni del coimputato avrebbero escluso la responsabilità del ricorrente per i reati di estorsione, sequestro di persona e rapina per cui era stato condannato. 2.1.

Con il secondo motivo si deduce vizio della motivazione, manifestamente illogica, apparente e contraddittoria, in punto di valutazione dell'attendibilità della persona offesa; la sentenza impugnata ha omesso di considerare il dato probatorio rappresentato dalle dichiarazioni del coimputato Sovereto, che si ponevano in evidente contrasto con quelle della persona offesa, così forrnulando un giudizio sull'attendibilità del dichiarante palesemente illogico e mancante (poiché era necessario dare conto delle ragioni per le quali i dati informativi che contraddicevano la coerenza e spontaneità del narrato della vittima fossero recessivi rispetto all'affermata attendibilità del dichiarante).

La decisività del punto della decisione oggetto di censura si coglie nei riflessi che sarebbero derivati dalla riconosciuta prevalenza delle dichiarazioni del Sovereto, in quanto il coinvolgimento del ricorrente nella vicenda avrebbe avuto ad oggetto - come affermato dal Sovereto - solo la necessità di "regolare conti economici", causale in sé priva di evidenti connotati di illiceità e che, quindi, avrebbe indotto il convincimento del ricorrente "di contribuire ad una situazione assolutamente lecita". 2.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt.56, 110, 628 e 629 cod. pen., e vizio della motivazione;

è rimasto indimostrato il requisito soggettivo della consapevolezza del ricorrente di prendere parte alle attività estorsive contestate al coimputato, avendo la sentenza fatto leva unicamente sul dato dell'affiliazione del ricorrente ad un gruppo criminale di stampo mafioso (circostanza storica egualmente indimostrata) mentre non è inverosimile la versione del ricorrente che aveva riferito di aver accompagnato il cognato Continno, che sapeva essere amico e frequentatore della persona offesa, così escludendo ogni consapevolezza circa il carattere illecito della vicenda, restando in ogni caso indimostrato il carattere necessario del contributo del ricorrente (poiché il Continno avrebbe in ogni caso portato a termine la condotta illecita anche senza la presenza del ricorrente).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 II primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. L'esame del contenuto dei verbali di udienza del 29 aprile 2022 e del successivo 18 maggio 2022 consente di apprezzare che la denunciata contraddittorietà dell'ordinanza di rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria (verosimilmente conseguenza dell'incompleta redazione del verbale riassuntivo, nel corpo del quale l'omessa trascrizione di una negazione, nella seconda frase riguardante le differenze di contenuto nelle dichiarazioni del coimputato Sovereto e nel narrato della persona offesa, rende contraddittorio il complesso del provvedimento) è in ogni caso vizio che è stato assorbito e superato, come dimostra il successivo verbale del 18 maggio 2022 che attesta in modo inconfutabile il difetto di interesse nella proposizione del presente motivo, atteso che l'esame del coimputato Sovereto, sugli aspetti che riguardavano la partecipazione del ricorrente, è stato svolto in modo ampio e nel pieno contraddittorio; in quell'udienza il coimputato Sovereto ha prima reso dichiarazioni spontanee e poi, su richiesta delle parti, la Corte ha proceduto all'esame dell'imputato sulle specifiche questioni che formano oggetto della censura del ricorrente. 1.2.

Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato: il denunciato vizio della motivazione, che avrebbe omesso di sondare l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, ponendo a raffronto la versione delle vicende fornita dal coimputato Sovereto, è insussistente attesa !a compiuta analisi condotta dalla Corte territoriale (pagg. 13-14) proprio in relazione alle diverse indicazioni fornite sullo svolgimento dei fatti in occasione delle "convocazioni" del Casale davanti agli esponenti del clan camorristico che intendevano conseguire il pagamento di somme a titolo estorsivo; motivazione che, in ogni caso, non presenta alcun vizio rilevante ai fini del giudizio di legittimità poiché fondato su argomenti ragionevoli e plausibili nel dare prevalenza all'attendibilità della persona offesa. 1.3.

Il terzo motivo di ricorso è formulato per ragioni non consentite: il profilo del difetto di consapevolezza da parte del ricorrente delle ragioni per le quali la vittima veniva convocata presso l'abitazione della madre del coimputato Sovereto non era stato sollevato con i motivi di appello, sicché la sua (eventuale) mancata trattazione non potrebbe in alcun modo costituire vizio rilevante dell'impugnata decisione; in ogni caso, la Corte territoriale (pag.

13) ha individuato gli aspetti fattuali che dimostrano, in ragione di evidenti argomenti logici, la consapevolezza dello Scafo di concorrere nell'esecuzione delle attività estorsive dirette a imporre il pagamento di somme indebite al Casale (il suo "prelevarnento" dall'esercizio commerciale ove lavorava, per condurlo presso l'abitazione della madre del Sovereto; l'attesa della conclusione dell'incontro programmato; la custodia dell'arma sottratta al Casale nel corso dello stesso incontro; l'uso dell'utenza cellulare del ricorrente per intimare alla vittima di dare canto delle iniziative assunte per provvedere al pagamento immediato delle somme richieste).

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese del grado sostenute dalle parti civili, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Casale Carmine e FAI antirack