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Sentenza — n. 39564/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of interest after appellate court corrected a clerical error.

Numero d'incarto Sentenza — n. 39564/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The cassation appeal filed by the civil party was declared inadmissible due to a lack of legal interest. The appellant argued that the appellate court had omitted her conclusions and civil rulings from the judgment, despite her regular submission. The court found that a prior correction order had already addressed this clerical error, rendering the current appeal unnecessary.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: When a prior correction order has already remedied the omission of a party's conclusions and civil rulings, a subsequent cassation appeal based on this defect lacks the requisite interest and is inadmissible.

Parole chiave

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lack of interest clerical error correction omission of conclusions civil party appeal inadmissible cassation correzione di errore materiale motivi di cassazione revisione di una decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 366, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile SALICETO ILENIA nato a MONCALIERI il 22/06/1984 nel procedimento a carico di: MARINI ALESSIA nato a TORINO il 24/11/1982 LORUSSO ANGELA nato a GRAVINA DI PUGLIA il 01/02/1947 avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; lette le conclusioni del Procuratore generale che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con le conseguenti statuizioni; lette le conclusioni del difensore della parte civile Saliceto Ilenia, Avv. LUCA PAPAROZZI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con le conseguenti statuizioni, conclusioni ribadite con apposita memoria in data 31/08/2023.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 20/12/2021 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa città del 09/04/2019, appellata da Marini Alessia e Lo Russo Angela, ha assolto Lo Russo Angela dal reato alla stessa ascritto, mentre ha confermato la condanna alla pena di giustizia per Marini Alessia.

2. La parte civile costituita Saliceto Ilenia ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge, atteso che la sentenza impugnata aveva omesso di riportare le conclusioni della parte civile con le quali si chiedeva la conferma della sentenza di primo grado, oltre che delle statuizioni civili in essa contenute, nonché la condanna alle spese del grado. La Corte di appello aveva del tutto omesso di motivare sul punto, nonostante il regolare deposito delle conclusioni a mezzo pec.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione.

4. Il difensore della Marini Alessia ha depositato memoria in data 26/05/2023 con la quale evidenziava la pronuncia in data 20/04/2022 di ordinanza di correzione errore materiale da parte della Corte di appello, nell'ambito della quale veniva disposta la condanna dell'imputata al pagamento delle spese in favore della parte civile e la conferma nel resto e, dunque, anche quanto alle statuizioni civili della sentenza impugnata.

5. Questa Corte, a seguito di informazioni richieste alla prima sezione penale della Corte di appello di Torino,, ha acquisito l'ordinanza del 20/04/2022 con la quale è stata disposta la correzione dell'errore materiale nella sentenza n. 8462 del 2021 del 20/12/2021 con richiamo alle conclusioni della parte civile costituita e condanna alla rifusione delle spese di assistenza e rappresentanza.

6. Il ricorso deve conseguentemente essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in