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Sentenza — n. 39561/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls sentence for omitted fine; court quantifies minimum fine of €34 based on detention penalty criteria.

Numero d'incarto Sentenza — n. 39561/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's sentence solely for the omission of a mandatory pecuniary penalty. The defendant was convicted of fraud and sentenced to four months of detention with a mitigating circumstance applied. The Procurator General argued that a fine was legally required but absent, prompting the court to quantify the minimum fine of €34 based on the detention penalty's criteria.

Regesto Legislator

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Art. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 27 cod. pen.: When a detention penalty is imposed with statutory mitigation, the corresponding pecuniary penalty must be quantified at its minimum statutory amount.

Parole chiave

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omitted pecuniary penalty mandatory fine requirement statutory mitigation fraud conviction Cassation annulment sanzioni pecuniarie sanzione penale pagamento dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 62 n. 4 cod. pen.
Con sentenza in data 18/11/2022, il Tribunale cli Lecce dichiarava Giovanni Luigi Pellegrino responsabile del reato di truffa e, ritenuta la sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. con giudizio di prevalenza rispetto alla contestata recidiva, lo condannava alla pena di mesi quattro di reclusione.
Art. 27 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Lecce nel procedimento a carico di Pellegrino Giovanni Luigi, nato a Lecce il 29/015/1971 rappresentato ed assistito dall'avv. Massimiliano Petrachi, di fiducia avverso la sentenza n. 71/21 in data 18/11/2022 del Tribunale di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art. 5-duodecies del dl. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino; letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, Mariaemanuela Guerra, ha concluso chiedendo di disporsi l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Lecce per la rideterminazione della pena.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in data 18/11/2022, il Tribunale cli Lecce dichiarava Giovanni Luigi Pellegrino responsabile del reato di truffa e, ritenuta la sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. con giudizio di prevalenza rispetto alla contestata recidiva, lo condannava alla pena di mesi quattro di reclusione.

2. Avverso la predetta sentenza, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Lecce proponeva ricorso per cassazione per lamentare violazione di legge non essendo stata irrogata, in aggiunta alla pena detentiva, alcuna pena pecuniaria, obbligatoria per legge.

3. Il ricorso è fondato per le ragioni addotte dal ricorrente. In applicazione dei medesimi criteri seguiti dal giudice di merito per l'irrogazione della pena detentiva (applicata nei limiti minimi edittali, con la diminuzione massima di un terzo in forza dell'applicazione della ritenuta circostanza attenuante), può procedersi in questa sede alla quantificazione della pena pecuniaria, nella corrispondente misura (minima) di euro 34,00 di multa.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della pena pecuniaria che determina in euro 34,00 di multa. Così deciso in