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Sentenza — n. 39517/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against detention order citing lack of manifest illogicality in evidence interpretation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 39517/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Giovanni Borrelli's appeal against a detention order issued by the Naples Tribunal. Borrelli argued the lower court ignored his spontaneous declarations and misinterpreted intercepted conversations regarding his role in a mafia clan. The court found no manifest illogicality in the tribunal's reasoning, noting that the defendant's actions constituted corroborating evidence rather than circular proof.

Regesto Legislator

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Art. 125, comma 3 c.p.p.; Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.; Art. 192, comma 3 c.p.p.: The court's interpretation of intercepted conversations and spontaneous declarations does not constitute a violation of law if it lacks manifest illogicality and is supported by corroborating evidence.

Parole chiave

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custodia cautelare in carcere nullità ordinanza violazione art 125 c.p.p. inosservanza legge penale manifesta illogicità motivazione dichiarazioni spontanee interpretazione intercettazioni pericolo di collusione con testimoni

Disposizioni normative citate

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Art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Con il primo motivo, il ricorrente deduce la nullità dell'ordinanza impugnata per violazione dell'art. 125, comma 3, cod.
Art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett.
Art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
pen., l'inosservanza della legge penale e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento all'art. 192, comma 3, cod.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BORRELLI GIOVANNI, nato a Portici il 25/12/1969 avverso l'ordinanza del 23/02/2023 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale LIDIA GIORGIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 23/02/2023, il Tribunale di Napoli, in sede di riesame, confermava l'ordinanza del 19/01/2023 del G.i.p. del Tribunale di Napoli che aveva applicato a Giovanni Borrelli la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere in relazione al delitto di partecipazione all'associazione di tipo mafioso denominata clan Mazzarella, attiva nel territorio di San Giovanni a Teduccio e, in particolare, al gruppo di tale associazione facente capo alla famiglia D'Amico.

2. Avverso l'indicata ordinanza del 23/02/2023 del Tribunale di Napoli, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, Giovanni Borrelli, affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la nullità dell'ordinanza impugnata per violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., per non avere il Tribunale di Napoli motivato con riguardo alle dichiarazioni spontanee che erano da lui rese nella memoria che era stata da lui personalmente trasmessa, tramite l'ufficio matricola del carcere dove si trovava ristretto, prima della celebrazione dell'udienza di riesame (segnatamente, il 17/02/2023). Il ricorrente lamenta che il Tribunale di Napoli non abbia tenuto conto delle predette dichiarazioni, dalle quali sarebbero emerse le ragioni dei suoi rapporti con alcuni coindagati e, in particolare, con il collaboratore di giustizia Umberto D'Amico, le quali sarebbero state in grado di spiegare il contenuto di alcune intercettazioni telefoniche (è menzionata, in particolare, quella del 6 aprile 2019, progr. n.

80) che avrebbero avuto primaria importanza quale conferma delle dichiarazioni accusatorie che erano state rese nei suoi confronti dal menzionato collaboratore di giustizia. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) , cod. proc. pen., l'inosservanza della legge penale e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. Il ricorrente rappresenta anzitutto che il Tribunale di Napoli avrebbe travisato il contenuto della memoria depositata dalla propria difesa all'udienza del 23/02/2023, giacché avrebbe ritenuto che, con tale memoria, si fosse sostenuto che la propria condanna per il fatto di avere provveduto a distruggere l'arma con la quale Umberto Luongo aveva commesso l'omicidio di Luigi Mignano avrebbe costituito una smentita delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Umberto D'Amico, laddove, con la stessa memoria, si sarebbe invece inteso evidenziare «la circolarità della prova, essendo stata la fonte della conoscenza del D'Amico proprio il Luongo Umberto in epoca successiva all'omicidio».

Il Borrelli rappresenta quindi che, da una sentenza definitiva, sarebbe emerso che Umberto D'Amico, su un fatto di grande importanza quale era la partecipazione dello stesso Borrelli al menzionato omicidio, non aveva una conoscenza diretta, ma si era limitato a ritenere tale partecipazione da quanto gli aveva riferito il Luongo dopo l'omicidio, accusandolo, ciò nonostante, di tale gravissimo fatto; circostanza, questa, che, secondo il ricorrente, dovrebbe essere reputata di rilievo nella valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni con le quali lo stesso D'Amico lo ha accusato di partecipare al clan Mazzarella, la quale non potrebbe essere ritenuta sulla base del solo fatto che egli era stato condannato per favoreggiamento e porto illegale dell'arma con la quale era stato ucciso Luigi Mignano.Il ricorrente lamenta poi che il Tribunale di Napoli abbia ritenuto l'idoneità e l'adeguatezza dei riscontri alle dichiarazioni accusatorie di Umberto D'Amico costituiti dal contenuto di alcune intercettate conversazioni tra terzi, senza tenere adeguatamente conto delle contestazioni che erano state avanzate dalla difesa a tale riguardo.

Anzitutto, quanto alla conversazione del 6 aprile 2019, progr. n. 80, tra Umberto D'Amico e Umberto Luongo, il ricorrente afferma che l'interpretazione della frase, proferita da Umberto Luongo, «Ho mandato a Giovanni Quagliarell' a prendere i soldi delle settimane», sarebbe stata condizionata dall'omessa considerazione delle dichiarazioni spontanee dell'indagato di cui si è detto con il primo motivo di ricorso e che, dall'ordinanza del 05/01/2020 del G.i.p. del Tribunale di Napoli, sarebbe emerso come i propri rapporti con Umberto Luongo fossero di tipo lavorativo, in quanto erano relativi allo svolgimento di alcuni lavori di ristrutturazione.

In secondo luogo, quanto alla conversazione del 4 maggio 2019, progr. n. 132, il ricorrente lamenta che il Tribunale di Napoli non avrebbe motivato in ordine al fatto che, con riguardo a tale conversazione, non solo ne era stata evidenziata la genericità, ma si era anche segnalato, da parte della difesa, come la lettura integrale della stessa disvelasse come il soggetto al quale si stavano riferendo i colloquianti non era Giovanni Borrelli ma Francesco Tabasco, detto Francescone. Infine, il ricorrente deduce che il contenuto dell'intercettazione del 19 aprile 2019, progr. n. 94, sarebbe stato travisato dal Tribunale di Napoli, giacché questo ha indicato che tale conversazione sarebbe avvenuta il giorno dell'omicidio di Luigi Mignano, laddove sarebbe invece evidente che la stessa conversazione ebbe luogo diversi giorni dopo tale omicidio e riguardava non la presunta indicazione del Quagliarella (soprannome di Giovanni Borrelli) quale destinatario dello "stipendio" previsto per i partecipanti all'organizzazione criminale, ma «un dialogo intercorso tra gli allora indagati dell'omicidio Mignano i quali, all'insaputa del Borrelli, si interrogavano circa il luogo dell'abitazione del Borrelli al fine di individuare un soggetto estraneo al loro contesto dove potersi incontrare ed idoneo a distogliere l'attenzione delle Forze dell'Ordine dai sospetti che si concentravano su di loro».

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo non è fondato. Secondo la giurisprudenza pressoché unanime della Corte di cassazione, l'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive (Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578- 01; Sez. 3, n. 23097 del 08/05/2019, Capezzuto, Rv. 276199-03; Sez. 4, n. 18385 del 09/01/2018, Mascaro, Rv. 272739-01;

Sez. 3, n. 5075 del 13/12/2017, dep. 2018, Buglisi, Rv. 272009-01; Sez. 5, n. 51117 del 21/09/2017, Mazzaferro, Rv. 271600-01). Nel caso in esame, il Collegio reputa che la congruità e la correttezza logico- giuridica della motivazione dell'ordinanza impugnata non si possano ritenere inficiate dalla mancata considerazione delle dichiarazioni spontanee che erano state rese dal Borrelli nella memoria da lui trasmessa al Tribunale del riesame il 17 febbraio 2023. Come risulta dalla lettura di tali dichiarazioni, nelle stesse il Borrelli si era in effetti limitato a prospettare un'interpretazione della frase - che era stata pronunciata da Umberto Luongo in un'intercettata conversazione del 6 aprile 2019 con Umberto D'Amico (progr. 80) - «Ho mandato Giovanni Quagliarell' [cioè il Borelli] a prendere i soldi delle settimane» nel senso che si trattasse non dei soldi che costituivano i ricavi delle piazze di cessione della droga ma dei «soldi dati a me per pagare gli operai», i quali, asseritannente, sotto la supervisione dello stesso Borrelli, avrebbero svolto dei lavori nell'abitazione del Luongo.

Come si è anticipato, la mancata considerazione di tali dichiarazioni del Borrelli non appare tale da inficiare la motivazione dell'ordinanza impugnata, atteso che questa, in effetti, come meglio si dirà esaminando il secondo motivo, si fonda non soltanto sulla citata intercettata frase - che il Tribunale di Napoli ha utilizzato come uno dei riscontri alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Umberto D'Amico - ma anche sull'ulteriore fondamentale grave indizio costituito dal fatto che, come era stato accertato con sentenza definitiva, Umberto Luongo aveva affidato proprio al Borrelli il compito di distruggere la pistola con la quale, il 9 aprile 2019, era stato ucciso, in un agguato di camorra, Luigi Mignano.

Attesa l'esistenza di tale fondamentale grave indizio, la mancata considerazione, da parte del Tribunale di Napoli, della spiegazione data dal Borrelli alla frase «Ho mandato Giovanni Quagliarell' a prendere i soldi delle settimane» non si può considerare, ad avviso del Collegio, circostanza decisiva di per sé idonea a inficiare la motivazione dell'ordinanza impugnata.

2. Il secondo motivo non è fondato. 2.1. Occorre preliminarmente rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo chiarito che, «[i]n tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez.

U., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01). Tale orientamento, dal quale il Collegio non ha ragione di discostarsi e al quale intende, perciò, dare continuità, è stato ribadito anche in pronunce più recenti di questa Corte (tra le altre: Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460- 01; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012-01). Da ciò consegue che «[I]'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art.273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che il controllo dì legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito)» (tra le altre:

Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01). Si deve ancora rammentare che il sindacato di legittimità sulla valutazione delle chiamate di correo non consente il controllo sul significato concreto di ciascuna dichiarazione e di ciascun elemento di riscontro, perché un tale esame invaderebbe inevitabilmente la competenza esclusiva del giudice di merito, potendosi solo verificare la coerenza logica delle argomentazioni con le quali sia stata dimostrata la valenza dei vari elementi di prova, in sé stessi e nel loro reciproco collegamento (Sez. 1, n. 36087 del 13/11/2020, Guarino, Rv. 280058- 01).

Infine, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01;

Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784-01). 2.2. Rammentati tali principi, ritiene il Collegio, alla luce del testo del provvedimento impugnato, che il Tribunale di Napoli abbia logicamente motivato in ordine alla sussistenza dei gravi indizi della partecipazione del ricorrente all'associazione camorristica clan Mazzarella, gruppo D'Amico. Il Tribunale di Napoli ha reputato tale gravità indiziaria sulla scorta dei seguenti elementi:

a) la già menzionata circostanza, accertata con sentenza definitiva, che Umberto Luongo aveva affidato proprio al Borrelli il compito di distruggere la pistola con la quale, il 9 aprile 2019, era stato ucciso, in un agguato di camorra, Luigi Mignano, circostanza che era stata riferita dal collaboratore di giustizia, già capoclan, Umberto D'Amico e che, come emergeva dalla menzionata sentenza definitiva, aveva trovato specifico riscontro nel contenuto dell'intercettata conversazione progr. 74;

b) le dichiarazioni che erano state rese dallo stesso collaboratore di giustizia Umberto D'Amico in occasione dell'interrogatorio del 6 agosto 2019, nel corso del quale il collaboratore di giustizia aveva riferito che il Borrelli faceva parte del clan con il ruolo di braccio destro di Umberto Luongo («per il quale fa tutto»), era «capo piazza a San Giorgio» a Cremano e il sabato faceva il giro delle piazze di spaccio (in particolare: Portici, San Giorgio a Cremano e San Sebastiano) «per prendere le quote» dei ricavi dello spaccio, dichiarazioni che avevano trovato riscontro non solo nella già menzionata controversa conversazione del 6 aprile 2019 tra Umberto Luongo e Umberto D'Amico (progr.

80) nel corso della quale il primo ebbe a pronunciare la frase «Ho mandato Giovanni Quagliarell' a prendere i soldi delle settimane», ma anche, tra le altre, nella conversazione progr. 132, nella quale il Borrelli (Quagliarell') era indicato tra i destinatari dello "stipendio" che era corrisposto ai partecipanti all'organizzazione criminosa e nelle diverse intercettate conversazioni con Umberto Luongo che si erano svolte, nell'agosto del 2019, all'interno dell'autovettura di quest'ultimo, ritenute idonee a confermare il rapporto privilegiato tra i due affiliati e il ruolo di factotum per il Luongo che, come era stato riferito dal D'Amico, era svolto dal Borrelli. Tale motivazione della sussistenza dei gravi indizi della partecipazione del ricorrente all'associazione camorristica clan Mazzarella, gruppo D'Amico, appare non manifestamente illogica. Le censure del ricorrente non risultano in effetti tali da evidenziare una tale C14, illogicità, né la violazione di specifiche norme di legge, atteso che:

a) il fattdril D'Amico avesse appreso la circostanza che Umberto Luongo aveva affidato al Borrelli il compito di distruggere la pistola con la quale era stato ucciso Luigi Mignano dallo stesso Umberto Luongo non integra - contrariamente a quanto mostra di ritenere il ricorrente - un fenomeno di circolarità della prova ma costituisce una chiamata in correità de relato;

b) come è stato evidenziato dall'ordinanza impugnata, la sentenza di condanna del Borrelli per i reati di favoreggiamento e porto illegale dell'arma con la quale era stato ucciso Luigi Mignano non aveva ritenuto l'inattendibilità del D'Amico ma aveva anzi affermato come il racconto di questi fosse stato pienamente riscontrato (dal contenuto della captata conversazione di cui al progr. 74);

c) appare pienamente logico ritenere - come ha fatto il Tribunale di Napoli - che il fatto di cui alla predetta condanna (affidamento del compito di distruggere la pistola con la quale era stato ucciso Luigi Mignano) costituisca un indizio della partecipazione del Borrelli al clan;

d) quanto ai riscontri alle dichiarazioni accusatorie del D'Amico: d.1) l'interpretazione della frase di Umberto Luongo «Ho mandato a Giovanni Quagliarell' a prendere i soldi delle settimane» nel senso che essa faceva riferimento ai soldi che costituivano i ricavi delle piazze di cessione della droga appare priva di illogicità manifeste e irragionevolezze, sicché, riguardando una questione di fatto, non può essere sindacata in questa sede di legittimità; d.2) le doglianze relative all'interpretazione delle intercettate conversazioni del 4 maggio 2019, progr. 132, e del 19 aprile 2019, progr. 94, appaiono anch'esse sollecitare una diversa interpretazione di tali conversazioni, senza riuscire a evidenziare e argomentare adeguatamente degli effettivi travisamenti del contenuto dei dialoghi intercettati.

3. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

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