Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 39370/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to procedural preclusion after appellate plea bargain and waiver of grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39370/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant had already waived grounds for challenge during the appellate plea bargain procedure. The defense argued the sentence was excessive, but the court noted the appellant subsequently renounced all remaining grounds for appeal. Consequently, the court held that the appeal was procedurally barred prior to its filing, rendering the late waiver irrelevant.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The principle of preclusion established in the appellate plea bargain system bars subsequent appeals when the appellant has already renounced grounds for challenge, making any later waiver of non-devoluted issues legally ineffective.

Parole chiave

Generato dall'IA
appellate plea bargain procedural preclusion waiver of grounds inadmissible appeal renunciation of appeal modalità di calcolo dell'ammenda adeguamento della pena riconsiderazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
La Corte di appello di Firenze, con sentenza ex art. 599-bis cod proc.
Art. 616 c.p.p.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
patteggiamento in appello, di cui al nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n.
art. 599 cod. proc. pen
La Corte di appello di Firenze, con sentenza ex art. 599-bis cod proc.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003
(tra le altre Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv.226707;
Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009
Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009„ dep.
Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVICH CATERINA nato a BOLZANO il 01/03/1970 avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; RITENUTI) IN FATTO 1. La Corte di appello di Firenze, con sentenza ex art. 599-bis cod proc. pen., rideterminava la pena alla quale Hudorovic Caterina era stata condannata per il reato di ricettazione 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di Hudorovic , eccependo che la pena irrogata era eccessivamente elevata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Infatti, si deve rilevare che il ricorso era stato proposto per impugnare una sentenza frutto del cd. "concordato in appello"; a tale proposito, sie deve rilevare che a seguito della reintroduzione del cd. patteggiamento in appello, di cui al nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio — elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008 — secondo cui il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata è tenuto motivare soltanto relativamente alla pena, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione (come nel caso in esame, in cui l'appellante ha rinunciato ai motivi di gravarne e concordato la pena con il Procuratore generale), la cognizione del giudic:e deve limitarsi ai motivi non rinunciati, essendovi peraltro una radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e quello disciplinato dal citato art. 599 cod. proc. pen. (tra le altre Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv.226707;

Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009„ dep. 2010, Camassa, Rv. 245919); determinando, invero, la rinuncia ai motivi una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non gli sia devoluto (in punto di affermazione di responsabilità ed altro), con effetti sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017 - dep. 27/11/2017, Ferro, Rv. 271258). Pertanto, il fatto che in data 20/06/2023 perveniva rinuncia all'impugnazione da parte della ricorrente è del tutto irrilevante, in quanto successiva ad un ricorso che, per la motivazione sopra esposta, era già inammissibile.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Kgb M • Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle a