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Ordinanza — n. 39165/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39165/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39165/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Troiano Vincenzo Pio propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 31 marzo 2023, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per tentata rapina e lesioni.. 1.1 Il ricorrente eccepisce che non poteva sostenersi la sussistenza dei reati contestati senza che fosse stata dimostrata la condotta penalmente rilevante.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39165/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 1.1 Il ricorrente eccepisce che non poteva sostenersi la sussistenza dei reati contestati senza che fosse stata dimostrata la condotta penalmente rilevante.

Parole chiave

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accusa penale vie di fatto minaccia non comprovata tentata lesione personale semplice luogo del reato azione civile

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
1.2 Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TROIANO VINCENZO PIO nato a SAN SEVERO il 10/12/1997 avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Troiano Vincenzo Pio propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 31 marzo 2023, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per tentata rapina e lesioni.. 1.1 Il ricorrente eccepisce che non poteva sostenersi la sussistenza dei reati contestati senza che fosse stata dimostrata la condotta penalmente rilevante.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 8914/18 del 21.12.2017, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 agli artt. 571 e 613 cod. proc. peri., con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, hanno affermato il seguente principio di diritto: "Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammisstilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione" Alla stregua del principio di diritto sopra enunciato, assume rilievo preliminare ed assorbente la considerazione del fatto che il ricorso è stato personalmente sottoscritto dall'imputato e da lui presentato in data 13 giugno 2023, dunque a seguito dell'entrata in vigore, avvenuta il 3 agosto 2017, delle modifiche apportate dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017. 1.2 Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provveclimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Co